Ricorsi anagrafici
Avverso i provvedimenti adottati dal Sindaco relativi a:
- diniego di iscrizione o di cancellazione di un soggetto e/o di un nucleo familiare dall'anagrafe della popolazione residente
- iscrizione d'ufficio all'anagrafe della popolazione residente o trasferimento della residenza
- rifiuto di rilasciare un certificato contenente errori
l'interessato può presentare ricorso in bollo (€ 16 ,00 ), al Prefetto della provincia della quale fa parte il Comune che ha prodotto l'atto, entro trenta (30) giorni dalla data di notifica dello stesso.
I motivi rappresentati nel ricorso devono essere comprovati con documenti o atti.
Il ricorso anagrafico può essere presentato:
- presso l'Ufficio di Protocollo della Prefettura
- con lettera raccomandata e avviso di ricevimento.
La data di presentazione corrisponde, nel primo caso, a quella di consegna del ricorso, e nel secondo caso alla data di spedizione.
Compiuti gli accertamenti di rito, il Prefetto può:
- sospendere gli effetti del provvedimento impugnato
- respingere il ricorso se ne riconosce l'infondatezza
- accogliere il ricorso se ne riconosce la fondatezza ed annullare o riformare l'atto impugnato
Avverso il provvedimento prefettizio è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria, competente per territorio, "nei tempi e con le modalità indicate dal codice di procedura civile".