Ricorsi anagrafici

Avverso i provvedimenti adottati dal Sindaco relativi a:
- diniego di iscrizione o di cancellazione di un soggetto e/o di un nucleo familiare dall'anagrafe della popolazione residente
- iscrizione d'ufficio all'anagrafe della popolazione residente o trasferimento della residenza
- rifiuto di rilasciare un certificato contenente errori

l'interessato può presentare ricorso in bollo (€ 16 ,00 ), al Prefetto della provincia della quale fa parte il Comune che ha prodotto l'atto, entro trenta (30) giorni dalla data di notifica dello stesso.

I motivi rappresentati nel ricorso devono essere comprovati con documenti o atti.

Il ricorso anagrafico può essere presentato:
- presso l'Ufficio di Protocollo della Prefettura
- con lettera raccomandata e avviso di ricevimento.
La data di presentazione corrisponde, nel primo caso, a quella di consegna del ricorso, e nel secondo caso alla data di spedizione.

Compiuti gli accertamenti di rito, il Prefetto può:
- sospendere gli effetti del provvedimento impugnato
- respingere il ricorso se ne riconosce l'infondatezza
- accogliere il ricorso se ne riconosce la fondatezza ed annullare o riformare l'atto impugnato


Avverso il provvedimento prefettizio è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria, competente per territorio, "nei tempi e con le modalità indicate dal codice di procedura civile".

Dott.ssa Costanza PINO
VICEPREFETTO
Vigilanza sugli uffici Anagrafe e Leva dei Comuni
Vigilanza sulla tenuta dell'Anagrafe della Popolazione Residente e sull'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero - Verifiche e Ispezioni anagrafiche - Ricorsi anagrafici
Dr. Matteo Amendola

Ultimo aggiornamento
Venerdì 21 Giugno 2024, ore 17:27