- Legge 7 marzo 1996, n. 108, pubblicata sulla G.U. n. 58 del 9 marzo 1996
- D.P.R. 16 agosto1999, n. 455
- Decreto Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n.60 G.U. n.83 del 09.04.2014
l fenomeno è trattato tramite i Fondi di Prevenzione e di solidarietà
Il Fondo di Prevenzione, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, mette a disposizione dei Confidi (strutture consortili e cooperative formate, a livello locale, da rappresentanti delle categorie economiche e produttive) e delle Fondazioni antiusura somme di denaro, con le quali fornire alle banche garanzie sui prestiti concessi ai soggetti in difficoltà: operatori economici da una parte, singoli e famiglie dall'altra.
Gli operatori economici (artigiani, commercianti, piccoli imprenditori, ecc...) possono rivolgersi ai Confidi che abbiano costituito i fondi speciali antiusura.
Le famiglie ed i singoli possono indirizzarsi alle Fondazioni antiusura riconosciute ed iscritte in un appositi elenchi del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Il Fondo di Solidarietà offre agli operatori economici, ai commercianti, agli artigiani, ai liberi professionisti che hanno denunciato gli usurai, l'occasione di reinserirsi nell'economia legale: un mutuo senza interessi da restituire in dieci anni , il cui importo è commisurato agli interessi usurari effettivamente pagati.
In casi di particolare gravità, il Fondo può tenere conto anche di ulteriori danni subiti.
Concessione
La concessione del mutuo è deliberato dal Comitato di solidarietà presso il Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura con decreto commissariale.
In caso di documentata urgenza può essere concessa un'anticipazione dell'importo erogabile di mutuo.
Requisiti
Cosa fare
L'istanza di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo di Solidarietà per le vittime dell'usura per il tramite della Prefettura ove è avvenuto il reato, nel termine di 180 giorni dalla data della denuncia dell'usurario o dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini.
A decorrere dal 13 giugno 2016, ai sensi della Legge n.108/96, l'istanza deve essere prodotta esclusivamente on line , utilizzando il seguente portale: https://antiracketusura.interno.gov.it/gp/home.php , attenendosi scrupolosamente alle istruzioni di registrazione e trasmissione contenute nel "Manuale utente" e nel "Manuale multimediale" ivi pubblicati, ove è anche reperibile la normativa di riferimento.
La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura.
L'emissione del decreto concessorio è subordinata alla presentazione della seguente documentazione, a richiesta della Prefettura:
Ulteriori informazioni sull'argomento potranno essere acquisite al seguente link:
http://www.interno.gov.it/it/notizie/racket-e-usura-parte-nuova-piattaforma-digitale-domande-vittime
Revoca
Il fondo procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione di mutuo, nonché al recupero delle somme già erogate nei seguenti casi :
Sospensione
Gli interessati, ai sensi dell'art.20 comma 7 della legge n.44/99, potranno fare domanda alla competente Procura della Repubblica, per il tramite della Prefettura, volta ad ottenere la sospensione delle procedure esecutive.
per ulteriori approfondimenti visita il sito ministeriale