l fenomeno è trattato tramite i Fondi di Prevenzione e di solidarietà

 

Il Fondo di Prevenzione, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, mette a disposizione dei Confidi (strutture consortili e cooperative formate, a livello locale, da rappresentanti delle categorie economiche e produttive) e delle Fondazioni antiusura somme di denaro, con le quali fornire alle banche garanzie sui prestiti concessi ai soggetti in difficoltà: operatori economici da una parte, singoli e famiglie dall'altra.

Gli operatori economici (artigiani, commercianti, piccoli imprenditori, ecc...) possono rivolgersi ai Confidi che abbiano costituito i fondi speciali antiusura.

Le famiglie ed i singoli possono indirizzarsi alle Fondazioni antiusura riconosciute ed iscritte in un appositi elenchi del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

 

Il Fondo di Solidarietà offre agli operatori economici, ai commercianti, agli artigiani, ai liberi professionisti che hanno denunciato gli usurai, l'occasione di reinserirsi nell'economia legale: un mutuo senza interessi da restituire in dieci anni , il cui importo è commisurato agli interessi usurari effettivamente pagati.

In casi di particolare gravità, il Fondo può tenere conto anche di ulteriori danni subiti.  

 

Concessione  

La concessione del mutuo è deliberato dal Comitato di solidarietà presso il Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura con decreto commissariale.

In caso di documentata urgenza può essere concessa un'anticipazione dell'importo erogabile di mutuo.

 

Requisiti  

  • esercitare attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica ovvero libera arte o professione;
  • essere vittime del delitto di usura, con lo status di parte offesa nel relativo procedimento penale;
  • assenza di condanne per il reato d'usura o di misure di prevenzione personale;
  • non essere indagato o imputato per il reato d'usura ovvero essere stato proposto per detta misura.

 

Cosa fare  

L'istanza di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo di Solidarietà per le vittime dell'usura per il tramite della Prefettura ove è avvenuto il reato, nel termine di 180 giorni dalla data della denuncia dell'usurario o dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini.

A decorrere dal 13 giugno 2016, ai sensi della Legge n.108/96, l'istanza deve essere prodotta esclusivamente on line , utilizzando il seguente portale: https://antiracketusura.interno.gov.it/gp/home.php , attenendosi scrupolosamente alle istruzioni di registrazione e trasmissione contenute nel "Manuale utente" e nel "Manuale multimediale" ivi pubblicati, ove è anche reperibile la normativa di riferimento. 

La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura.

L'emissione del decreto concessorio è subordinata alla presentazione della seguente documentazione, a richiesta della Prefettura:

  • ü piano d'investimento per il reinserimento dell'usurato nell'economia legale
  • ü piano di restituzione dell'importo del mutuo

 

Ulteriori informazioni sull'argomento potranno essere acquisite al seguente link:

http://www.interno.gov.it/it/notizie/racket-e-usura-parte-nuova-piattaforma-digitale-domande-vittime

 

Revoca  

Il fondo procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione di mutuo, nonché al recupero delle somme già erogate nei seguenti casi :

  • se il procedimento penale per il delitto di usura di cui si è stato vittima si conclude con provvedimento di archiviazione, ovvero con sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione;
  • se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono utilizzate in conformità al piano di investimento presentato con la domanda di mutuo;
  • se sopravvengono le condizioni ostative previste dalla legge per la concessione del mutuo. 
  •  

Sospensione

Gli interessati, ai sensi dell'art.20 comma 7 della legge n.44/99, potranno fare domanda alla competente Procura della Repubblica, per il tramite della Prefettura, volta ad ottenere la sospensione delle procedure esecutive.

per ulteriori approfondimenti visita il sito ministeriale

Dott. Salvatore Concetto Francesco FORTUNA
Usura ed estorsione
Vittime stragi, estorsione, usura, atti terrorismo e criminalità organizzata
Dott. Pasquale Micucci
2° piano
Per appuntamento

Riferimenti normativi :

 

  • Legge 7 marzo 1996, n. 108, pubblicata sulla G.U. n. 58 del 9 marzo 1996
  • D.P.R. 16 agosto1999, n. 455
  • Decreto Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n.60 G.U. n.83 del 09.04.2014

 

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 12 Giugno 2024, ore 14:18