"Prefettura - UTG di Cosenza. Censimento dei veicoli sequestrati, fermati, rimossi, dissequestrati, confiscati ai sensi dell'articolo 215 bis del Codice della Strada".
 
Si informa che, ai sensi dell'articolo 215 bis, comma 2, del Codice della Strada, il proprietario o uno degli altri soggetti indicati all'articolo 196 può assumere la custodia del veicolo, provvedendo contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla depositeria, con conseguente estinzione del debito maturato nei confronti dello Stato allo stesso titolo. In caso  di  mancata  assunzione  della  custodia  dei veicoli oggetto di fermo, sequestro e dissequestro inseriti nell'elenco pubblicato, gli stessi sono da ritenersi abbandonati, mentre quelli oggetto di confisca non ancora  definitiva sono da ritenersi definitivamente confiscati.
 
Art. 215 bis Codice della Strada c.1 e c.2
c.1 I prefetti,  con  cadenza semestrale,  provvedono  a  censire,   sentiti   anche   gli   organi accertatori per quanto di competenza, i veicoli giacenti da oltre sei mesi presso le depositerie di cui  all'articolo  8  del  decreto  del Presidente della  Repubblica  29  luglio  1982,  n.  571,  a  seguito dell'applicazione,  ai  sensi  del  presente  codice,  di  misure  di sequestro   e   fermo,   nonchè   per   effetto   di   provvedimenti amministrativi di confisca non ancora definitivi e  di  dissequestro. Di tali veicoli, individuati secondo il tipo, il modello e il  numero di targa o di telaio, indipendentemente  dalla  documentazione  dello stato di conservazione, è formato apposito  elenco,  pubblicato  nel sito internet istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio, in cui, per ciascun veicolo,  sono riportati altresì i dati identificativi del proprietario  risultanti al pubblico registro automobilistico. 
c.2 Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione  dell'elenco  di cui al comma 1, il proprietario o uno degli altri  soggetti  indicati all'articolo 196 può assumere la custodia del  veicolo,  provvedendo contestualmente   alla   liquidazione   delle   somme   dovute   alla depositeria, con  conseguente  estinzione  del  debito  maturato  nei confronti dello Stato allo stesso titolo. Di tale  facoltà  è  data comunicazione in sede di pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, con l'avviso che in caso  di  mancata  assunzione  della  custodia  i veicoli oggetto di fermo, sequestro e dissequestro sono da  ritenersi abbandonati, mentre quelli oggetto di confisca non ancora  definitiva sono da ritenersi definitivamente confiscati.  Di  tale  confisca  è data  comunicazione  a  cura  del  prefetto  al   pubblico   registro automobilistico   per   l'annotazione   nei   propri   registri.   La prefettura-ufficio  territoriale  del  Governo  informa  dell'inutile decorso dei predetti termini l'Agenzia del demanio,  che  provvede  a gestire tali veicoli, anche ai soli fini della rottamazione nel  caso di grave danneggiamento o deterioramento, secondo le procedure  e  le modalità dettate dal regolamento di cui al  decreto  del  Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001,  n.  189.  La  liquidazione  delle relative spese compete alla medesima Agenzia a decorrere  dalla  data di ricezione dell'informativa di cui al periodo precedente.
 
Il Prefetto di Cosenza, con decreto n. 109322 del 03.12.2019, ha dichiarato lo stato di abbandono dei veicoli inseriti nell'elenco provinciale dei veicoli giacenti                                                                                                                          
Ultimo aggiornamento
Venerdì 8 Marzo 2024, ore 09:16