Rilascio nulla osta ingresso per ricongiungimento familiare

Il cittadino straniero che si trova regolarmente nel territorio nazionale con un permesso di soggiorno di validità non inferiore a un anno può chiedere allo Sportello Unico il nulla osta per ricongiungimento familiare con:

  • coniuge maggiorenne non separato legalmente;
  • figli minorenni non coniugati, con il consenso dell'altro genitore;
  • figli maggiorenni a carico (solo se con invalidità totale);
  • genitori a carico, se non hanno altri figli nel paese di origine/provenienza, oppure ultra 65enni con altri figli che non possano mantenerli per documentati gravi motivi di salute

Presentazione della domanda

Le informazioni per l'inserimento dell'istanza nel sistema telematico sono disponibili al seguente link:

https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm

Per la richiesta del primo permesso dei familiari ricongiunti occorre presentarsi presso lo Sportello Unico Immigrazione entro 8 giorni dal loro ingresso in Italia, esibendo gli originali di tutta la documentazione già allegata telematicamente all'atto di compilazione dell'istanza, nonché la marca da bollo indicata in domanda oltre una marca da bollo per ogni familiare da ricongiungere.

 

 

VADEMECUM

Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare da parte di cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia nei confronti dei familiari stranieri è riconosciuto dagli artt. 28, 29 e 29 bis del D. Lgs.vo 286/98 e successive modifiche e integrazioni (Testo Unico delle leggi sull'Immigrazione).

La procedura per il ricongiungimento familiare si articola in due fasi .

  • La prima fase (in capo allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura) comporta la verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare (titolo di soggiorno, reddito, alloggio) e di assenza di circostanze ostative di Pubblica Sicurezza;
  • La seconda fase (in capo alla Rappresentanza Consolare), strettamente connessa alla prima, comporta la verifica dei requisiti soggettivi per il rilascio del visto d'ingresso (legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere).

Il rilascio del nulla osta per ricongiungimento familiare, necessario per ottenere il relativo visto di ingresso, deve essere richiesto allo Sportello Unico per l'Immigrazione del luogo di residenza.
L'istanza di Nulla Osta si effettua mediante procedura telematica dopo aver generato i moduli informatici attraverso il portale del Ministero dell'Interno sopra indicato.
A tal fine, è possibile avvalersi dell'assistenza delle Associazioni nazionali rappresentative dei datori di lavoro, delle Organizzazioni sindacali, e delle Associazioni autorizzate ad accedere al Sistema e quindi a presentare le domande.
 

TITOLI  DI SOGGIORNO CHE CONSENTONO IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

Carta di Soggiorno UE (D. Lgs. 30/2007), Carta Blu Ue, Permesso di Soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure Permesso di Soggiorno, della durata non inferiore a un anno, rilasciato per:

  • Asilo
  • Protezione sussidiaria
  • Lavoro subordinato
  • Lavoro autonomo
  • Motivi familiari
  • Motivi religiosi
  • Permesso di Soggiorno ICT (indipendentemente dalla durata)
  • Ricerca scientifica (indipendentemente dalla durata)
  • Studio

N.B.: nel caso di permesso di soggiorno scaduto, il possesso della ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno abilita comunque all'inoltro della domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare.

 

FAMILIARI PER I QUALI E' POSSIBILE CHIEDERE IL RICONGIUNGIMENTO:

  • Coniuge, non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
  • Figli minori , anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;
  • Figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale (100%);
  • Genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni , qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi problemi di salute;
  • E' consentito inoltre l'ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito previsti dalla procedura per il ricongiungimento. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso degli stessi da parte del genitore già presente sul Territorio Nazionale. 

N.B.: non è consentito il ricongiungimento di coniuge o genitore che risulti coniugato con cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel Territorio Nazionale.

 

ISTRUTTORIA A CARICO DELLO SPORTELLO UNICO

A) Assicurazione sanitaria per il genitore ultrasessantacinquenne

Nel caso di richiesta di ricongiungimento di un genitore ultrasessantacinquenne è richiesta un' assicurazione sanitaria, oppure l'attestazione dell' iscrizione volontaria al SSN. Al momento della presentazione dell'istanza sarà sufficiente redigere una dichiarazione di impegno a sottoscrivere una polizza assicurativa, la quale verrà poi materialmente sottoscritta entro 8 giorni dall'ingresso nel Territorio dello Stato e prima della presentazione allo Sportello Unico.

B) Reddito

Il richiedente deve dimostrare la disponibilità di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere.

Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto:  

Nel calcolo non si tiene conto solo del reddito del richiedente, ma "del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi" che deve essere opportunamente documentato.

N.B.: i titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria non dovranno dimostrare la sussistenza di questo requisito.

 

Documentazione richiesta per la dimostrazione del requisito del reddito per:

Lavoratori dipendenti e assimilati / collaborazione coordinata e continuativa / socio cooperativa:

  • Ultima dichiarazione dei redditi;
  • Ultime tre buste paga;
  • Contratto di lavoro/lettera di assunzione (Modulo UNILAV);
  • Autocertificazione del datore di lavoro, redatta sul Mod. S3 con data di compilazione non anteriore a un mese, da cui risulti l'attualità del rapporto di lavoro e la retribuzione mensile corrisposta, completo di fotocopia del documento di identità, debitamente firmato. Se il datore di lavoro è straniero, dovrà consegnare anche la fotocopia del proprio permesso di soggiorno;
  • Se l'attuale rapporto di lavoro è iniziato da meno di un anno, per cui il lavoratore non è in possesso della dichiarazione dei redditi, l'autocertificazione del datore di lavoro Mod. S3 dovrà contenere anche l'indicazione del reddito annuo lordo presunto del lavoratore e inoltre dovranno essere allegate tutte le buste paga di cui il lavoratore risulta in possesso, a partire da un minimo di tre.

 

Lavoratori domestici:

  • Ultima dichiarazione dei redditi;
  • Comunicazione telematica di assunzione all'I.N.P.S.;
  • Ultimi tre bollettini di versamento dei contributi I.N.P.S. con attestazione dell'avvenuto pagamento;
  • Autocertificazione del datore di lavoro, redatta su Mod. S3 con data di compilazione non anteriore a un mese, da cui risulti l'attualità del rapporto di lavoro e la retribuzione mensile corrisposta, completa di fotocopia del documento di identità del datore di lavoro, debitamente firmato dal medesimo. Se il datore di lavoro è straniero, dovrà consegnare anche la fotocopia del proprio permesso di soggiorno.
  • Se l'attuale rapporto di lavoro è iniziato da meno di un anno , per cui il lavoratore non è in possesso della dichiarazione dei redditi, l'autocertificazione del datore di lavoro Mod. S3 dovrà contenere anche l'indicazione del reddito annuo lordo presunto del lavoratore e inoltre dovranno essere allegate tutte le buste paga di cui il lavoratore risulta in possesso, a partire da un minimo di tre.

 

Lavoratori autonomi e imprese:

  • Visura Camerale della società o della impresa individuale, non anteriore a un mese;
  • Iscrizione all'Albo professionale, ove previsto;
  • Fotocopia della licenza comunale , ove prevista;
  • Atto costitutivo della Società;
    • Se l'attività è stata avviata da più di un anno :
      • ultimo Modello Unico e ricevuta di presentazione all'Agenzia delle Entrate;
      • relazione contabile (cosiddetto "bilancino" ), redatta dal Commercialista o dal Consulente del Lavoro relativa al periodo dal 1° gennaio dell'anno in corso alla data di presentazione della domanda, timbrata e sottoscritta dal professionista che l'ha redatta;
      • copia del documento di identità del professionista e del tesserino di iscrizione all'Ordine.
    • Se l'attività è stata avviata da meno di un anno :
      • relazione contabile (cosiddetto "bilancino" ), redatta dal Commercialista o dal Consulente del Lavoro relativa all'intero periodo lavorativo, timbrata e sottoscritta dal professionista che l'ha redatta;
      • copia del documento di identità del professionista e del tesserino di iscrizione all'Ordine.

 

C) Alloggio

L'interessato deve dimostrare la disponibilità di un alloggio che risponda ai requisiti di idoneità abitativa previsti dall'attuale Legge regionale  e che risulti conforme ai criteri igienico-sanitari previsti dal Decreto Ministero della Sanità. La certificazione è rilasciata dagli uffici tecnici dei comuni.

N.B.: i ricercatori stranieri presenti in Italia,  i titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria non dovranno dimostrare la sussistenza di questo requisito.

Se il richiedente è proprietario dell'appartamento dovrà presentare:

  • Certificato cumulativo di stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza (anche in autocertificazione);
  • Dichiarazione relativa alle eventuali ulteriori persone conviventi nell'alloggio;
  • Certificato attestante che l'alloggio rientra nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale, con espressa l'idoneità alloggiativa e igienico-sanitaria (originale e fotocopia);
  • Fotocopia del rogito notarile ;
  • Se l'appartamento è intestato a più persone oltre al richiedente, è necessario consegnare un Mod. S2 firmato da ciascun intestatario del rogito notarile con allegata fotocopia del documento d'identità (se extracomunitario, allegare fotocopia del Permesso di Soggiorno).

 

Se il richiedente è titolare di contratto di locazione dovrà presentare:

  • Certificato cumulativo di stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza (anche in autocertificazione);
  • Dichiarazione relativa alle eventuali ulteriori persone conviventi nell'alloggio;
  • Certificato attestante che l'alloggio rientra nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale, con espressa l'idoneità alloggiativa e igienico-sanitaria (originale e fotocopia);
  • Fotocopia del contratto di locazione di durata non inferiore a sei mesi dalla data di presentazione della domanda, registrato all'Agenzia delle Entrate;
  • Se il contratto è stato stipulato in un anno precedente a quello di invio dell' istanza è necessario consegnare anche fotocopia del Mod. F23 dell'anno in corso;
  • Se il contratto di locazione è cointestato con altre persone è necessario presentare un Mod. S2 firmato da ogni intestatario con allegata fotocopia del documento d'identità in corso di validità, (se extracomunitario, allegare fotocopia del Permesso di Soggiorno).

 

Se il richiedente è titolare di contratto di comodato gratuito dovrà presentare:

  • Certificato cumulativo di stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza (anche in autocertificazione);
  • Dichiarazione relativa alle eventuali ulteriori persone conviventi nell'alloggio;
  • Certificato attestante che l'alloggio rientra nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale, con espressa l'idoneità alloggiativa e igienico-sanitaria (originale e fotocopia);
  • Copia del contratto di comodato d'uso (oppure copia di Cessione di fabbricato per ospitalità) di durata non inferiore a sei mesi dalla data di presentazione della domanda, completo di ricevuta di registrazione e/o rinnovo;
  • Mod. S2 firmato dal proprietario dell'alloggio con allegata fotocopia del documento d'identità valido, se extracomunitario fotocopia del Permesso di Soggiorno;
  • Se il contratto di comodato d'uso gratuito è cointestato con altre persone è necessario presentare un Mod. S2 firmato da ciascun intestatario con allegata fotocopia del documento d'identità in corso di validità, (se extracomunitario, allegare fotocopia del Permesso di Soggiorno).

 

Se il richiedente è ospite, oppure i familiari da ricongiungere saranno ospitati presso terzi, occorre fornire i seguenti documenti:

  • Certificato cumulativo di stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza (anche in autocertificazione). Qualora i familiari venissero ospitati presso alloggio diverso da quello del richiedente , occorre presentare anche il certificato cumulativo di stato di famiglia dell'ospitante;
  • Dichiarazione relativa alle eventuali ulteriori persone conviventi nell'alloggio. Qualora i familiari venissero ospitati presso alloggio diverso da quello del richiedente , occorre che l'ospitante presenti la dichiarazione relativa alle eventuali ulteriori persone conviventi;
  • Certificato attestante che l'alloggio rientra nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale, con espressa l'idoneità alloggiativa e igienico-sanitaria (originale e fotocopia);
  • Dichiarazione di ospitalità presentata agli Uffici di Pubblica Sicurezza, se l'alloggio si trova nel comune di Bologna, oppure agli Uffici Comunali preposti, se l'alloggio si trova in altri comuni della provincia;
  • Mod. S2 firmato dal proprietario dell'alloggio con allegata fotocopia del documento d'identità in corso di validità, (se extracomunitario, allegare fotocopia del Permesso di Soggiorno);
  • Mod. S2 firmato dal detentore dell'alloggio, se diverso dal proprietario, con allegata fotocopia del documento d'identità in corso di validità, (se extracomunitario, allegare fotocopia del Permesso di Soggiorno);
  • Titolo che comprova la disponibilità dell'alloggio da parte della/e persona/e che ospita/no il richiedente oppure i familiari del richiedente (contratto di locazione, atto di proprietà, comodato d'uso).

 

Se la richiesta di nulla osta e' a favore di un solo minore di anni 14:

il certificato di idoneità alloggiativa e igienico-sanitaria può essere sostituito con:

  • da copia del contratto di locazione/comodato/proprietà , di durata non inferiore a sei mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda (duplice copia);

oppure

  • da dichiarazione di ospitalità del titolare dell'appartamento su Mod. S1 (originale e fotocopia).

 

ISTRUTTORIA A CARICO DELL'AUTORITA' CONSOLARE COMPETENTE

Una volta ottenuto il nulla osta al ricongiungimento familiare da parte dello Sportello Unico competente, la certificazione attestante il rapporto di parentela, matrimonio, minore età e ogni atto di stato civile necessario, debitamente tradotta e legalizzata, dovrà essere presentata, da parte dei familiari beneficiari del Nulla Osta, all'Autorità diplomatico-consolare italiana competente per il Paese di origine o provenienza al momento della richiesta del Visto d'ingresso nel territorio dello Stato italiano.

Nel caso in cui la certificazione richiesta non sia reperibile per mancanza della competente autorità straniera o non presenti la necessaria affidabilità, la rappresentanza diplomatica presso il Paese di provenienza (o comunque competente) dei familiari rilascia la predetta documentazione sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati.

Nel caso di figli maggiorenni a carico, oppure nel caso di figli impossibilitati al sostentamento dei propri genitori ultrasessantacinquenni per documentati, gravi motivi di salute, lo stato di salute è documentabile attraverso certificazione rilasciata a spese del richiedente, dal medico nominato dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per il Paese di provenienza dei familiari per i quali è stato richiesto il ricongiungimento.

Eventuali false dichiarazioni o la presentazione di documentazione falsa o contraffatta comporterà la denuncia del richiedente all'Autorità Giudiziaria italiana e del suo Paese di origine.

 

INFORMAZIONI GENERALI SULLA PROCEDURA

Inoltrata la richiesta telematica del nulla osta, corredata della prevista documentazione, scannerizzata e inviata tramite l'applicativo SPI a cura dell'interessato, il sistema invia un avviso di avvenuta ricezione contenente data ed ora di accettazione della domanda.

Si evidenzia che ogni documento allegato dovrà avere una dimensione massima di 3MB e che i formati ammessi sono: PDF, JPEG e TIFF.

Lo Sportello Unico per l'Immigrazione, acquisito dalla Questura il parere sull'insussistenza di motivi ostativi all'ingresso del familiare da ricongiungere, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, in caso di esito positivo dell'istruttoria, convoca il richiedente per la consegna degli originali dei documenti e, se gli stessi risulteranno congruenti con quelli inviati telematicamente, emette la comunicazione di rilascio del nulla osta, oppure un provvedimento di diniego.

Contro il diniego del nulla-osta è possibile fare ricorso presso il Tribunale Ordinario del luogo di residenza.

Ottenuto il Nulla Osta, il familiare per il quale è stata presentata domanda di ricongiungimento dovrà richiedere il Visto d'Ingresso alla competente Autorità diplomatico-consolare italiana presso il Paese di origine o residenza.

Il Nulla Osta potrà essere utilizzato entro 6 mesi dalla data del rilascio e il familiare ricongiunto, una volta ricevuto il Visto, dovrà presentarsi, entro 8 giorni dal suo ingresso in Italia, presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione per effettuare richiesta di permesso di soggiorno elettronico (PSE).

Al familiare ricongiunto, quindi, viene consegnata stampa del Mod. 209 (richiesta PSE) che va poi inoltrato in Questura attraverso la spedizione di apposito kit postale. L'Ufficio postale abilitato fissa all'interessato un appuntamento in Questura per effettuare il previsto foto-segnalamento.

In occasione della prima richiesta del permesso di soggiorno, inoltre, il familiare ricongiunto firmerà l'Accordo di Integrazione tra lo straniero e lo Stato, previsto dalla normativa, e verrà invitato a frequentare una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita civile in Italia . Inoltre, riceverà informazioni sui servizi che offrono opportunità di apprendimento della lingua italiana in tutto il territorio provinciale.

Presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Bologna è inoltre presente un servizio condotto dalla Fondazione OPIMM Onlus INFO-BO, d'intesa col Comune di Bologna, per offrire specifiche informazioni, al momento del primo ingresso dei familiari ricongiunti, in merito agli adempimenti richiesti (iscrizione anagrafica, sanitaria, scolastica) e alle opportunità formative e linguistiche offerte dal territorio.

Particolare attenzione viene rivolta agli aspetti relativi all'inserimento scolastico dei minori e degli adulti; già al momento del ritiro del Nulla Osta al ricongiungimento familiare, difatti, i nominativi dei minori vengono forniti agli istituti scolastici che presumibilmente li ospiteranno in base all'indirizzo dichiarato, al fine di migliorare l'accoglienza scolastica al loro arrivo. Gli stessi nominativi verranno poi confermati agli istituti scolastici al momento dell'effettivo arrivo in Italia.

I dati raccolti dalla Fondazione OPIMM Onlus INFO-BO sono anche utilizzati a fini statistici per favorire una completa conoscenza dell'andamento numerico dei ricongiungimenti familiari nel territorio provinciale.

 

ISCRIZIONE ANAGRAFICA

Dopo la spedizione del kit postale, contenente la richiesta del Permesso di soggiorno, l'interessato può già effettuare l'iscrizione anagrafica (da richiedersi obbligatoriamente entro 20 giorni dall'inoltro della richiesta del permesso di soggiorno, ai sensi degli artt. 2 della L. 1228/54 e 13 del D.P.R. 223/89) presentando in Comune i seguenti documenti: 

  • Copia della comunicazione di rilascio Nulla Osta , ricevuta dallo Sportello Unico per l'immigrazione; 
  • Copia del Mod. 209;  
  • Copia della ricevuta rilasciata dall'Ufficio Postale, attestante l'avvenuta spedizione della richiesta di PSE.

 

Si evidenzia che l'iscrizione anagrafica e lo status di residenza che ne consegue è sia un diritto che un dovere per ogni persona (cittadino italiano, comunitario o non comunitario) presente sul territorio. Essa consente di avere accesso ai servizi pubblici rivolti alla popolazione regolarmente residente nel territorio.

 

TESSERA SANITARIA

Per ottenere la tessera sanitaria occorre presentarsi alla Azienda Sanitaria Locale muniti di: 

  • Codice Fiscale (viene rilasciato dallo Sportello Unico in occasione della richiesta del PSE);
  • Copia della ricevuta rilasciata dall'Ufficio Postale, attestante l'avvenuta spedizione della richiesta di PSE.

Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia viene rilasciato per una durata pari a quella del permesso del familiare che ha richiesto il ricongiungimento familiare e pertanto va rinnovato alla scadenza.

Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, consente inoltre di svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma e, qualora l'interessato lo richieda, può essere convertito in permesso per motivi di lavoro se sussistono i requisiti per il rilascio dello stesso.

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 20 Marzo 2024, ore 15:40
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