La nomina a  guardia particolare giurata  è approvata con decreto del Prefetto della provincia nella quale ha la residenza l'aspirante guardia.

 La qualifica di guardia particolare giurata è riconosciuta dal Prefetto, con proprio decreto, a coloro che sono in possesso dei requisiti di legge, anche d'ordine professionale, per l'esercizio dell'attività di vigilanza e custodia, su beni mobili o immobili, alle dipendenze di istituti di vigilanza, enti pubblici o privati autorizzati.

Il riconoscimento della qualifica ha validità biennale

Il provvedimento del Prefetto, ai sensi dell'art.141 T.U.L.P.S. e successive modificazioni, è definitivo.

Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di approvazione delle guardie particolari giurate è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Calabria o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del medesimo provvedimento.

 

La guardia particolare giurata è ammessa all'esercizio delle sue funzioni dopo il giuramento ex art 250 R.D. 635/1940 ss.mm. dinnanzi al Prefetto o a funzionario da questi delegato.

La reintestazione del decreto, nel caso di cambio di datore di lavoro, è eseguita dal Prefetto su istanza, in carta legale, del nuovo datore di lavoro e, firmata per accettazione, dal dipendente.

Per il servizio armato, il Prefetto rilascia la  licenza di porto d'armi per difesa personale, a tassa ridotta, con validità biennale.

Con la cessazione dal servizio, il datore di lavoro è tenuto a restituire al Prefetto i titoli rilasciati.

Chi può fare la richiesta

L'istanza di rilascio del decreto di approvazione delle guardie particolari giurate deve essere presentata esclusivamente dal datore di lavoro.

Cosa fare

L'istanza con la relativa documentazione dev'essere trasmessa in Prefettura tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: polamministrativa.prefcs@pec.interno.it

Documentazione richiesta

 

All'istanza in bollo da € 16,00 devono essere allegati i seguenti documenti:

  1. fotocopia della carta d'identità in corso di validità dei sottoscrittori;
  2. dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dall'aspirante guardia attestante stati, qualità personali e fatti che lo riguardano o dei quali abbia diretta conoscenza (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) quali: luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, stato di famiglia, titolo di studio, posizione militare, eventuali condanne e carichi pendenti;
  3. Attestato di frequenza del corso teorico pratico della durata di 40/60 ore, per la formazione dell'aspirante guardia particolare giurata, con il dettaglio delle materie trattate e l'esito del corso.

La comunicazione UNILAV relativa all'assunzione dell'interessato, con le mansioni di guardia particolare giurata, potrà essere inoltrata successivamente su richiesta della Prefettura.

La marca da bollo da € 16,00 da apporre sul titolo richiesto dovrà essere prodotta al momento del ritiro  dello stesso.
 

Riferimenti normativi

 

  • R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ss.mm.
  • R.D. 6 maggio 1940, n. 635 - Regolamento di esecuzione del Testo Unico ss.mm.
Ultimo aggiornamento
Lunedì 14 Ottobre 2024, ore 10:18