Al rinnovo della nomina a guardia particolare giurata provvede, con proprio decreto, il Prefetto della provincia nella quale ha la residenza la guardia. 

La qualifica di guardia particolare giurata ,  riconosciuta dal Prefetto con proprio decreto a coloro che sono in possesso dei requisiti di legge, ha validità biennale .

  Al rinnovo della qualifica provvede il Prefetto, con proprio decreto che, ai sensi dell'art.141 T.U.L.P.S. e successive modificazioni, è un provvedimento definitivo.

 Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del decreto di approvazione delle guardie particolari giurate è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Calabria o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del medesimo provvedimento.

 Per il servizio armato, il Prefetto rilascia anche la licenza di porto d'armi per difesa personale, a tassa ridotta, con validità biennale .

 Con la cessazione dal servizio, il datore di lavoro è tenuto a restituire al Prefetto il titolo rilasciato.

Chi può fare la richiesta

L'istanza di rinnovo del decreto di approvazione delle guardie particolari giurate deve essere presentata esclusivamente dal datore di lavoro

Cosa fare

L'istanza, con la relativa documentazione, dev'essere trasmessa in Prefettura tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: polamministrativa.prefcs@pec.interno.it

Documentazione richiesta

All'istanza in bollo da € 16,00 devono essere allegati i seguenti documenti:

  1. fotocopia della carta d'identità in corso di validità dei sottoscrittori;
  2. dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dall'aspirante guardia attestante stati, qualità personali e fatti che lo riguardano o dei quali abbia diretta conoscenza (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) quali: luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, stato di famiglia, titolo di studio, posizione militare, eventuali condanne e carichi pendenti.

 La marca da bollo da € 16,00 da apporre sul titolo richiesto dovrà essere prodotta al momento del ritiro  dello stesso.

 

Riferimenti normativi

 

  • R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ss.mm.
  • R.D. 6 maggio 1940, n. 635 - Regolamento di esecuzione del Testo Unico ss.mm.
Ultimo aggiornamento
Lunedì 14 Ottobre 2024, ore 10:21