Alla guardia particolare giurata che svolge il servizio armato il Prefetto rilascia, con proprio provvedimento, l'autorizzazione al porto d'armi per difesa personale, a tassa ridotta, che ha validità biennale.
Il servizio armato è attestato dal datore di lavoro nella richiesta di rinnovo della nomina di guardia particolare giurata.
Per il servizio armato, il Prefetto rilascia la licenza di porto d'armi per difesa personale, a tassa ridotta, con validità biennale con relativo libretto, valido sei anni.
Con la cessazione dal servizio, il datore di lavoro è tenuto a restituire al Prefetto i titoli rilasciati.
Chi può fare la richiesta
L'istanza di rinnovo della licenza di porto d'armi per difesa personale a guardie particolari giurate deve essere presentata esclusivamente dal datore di lavoro, contestualmente alla presentazione dell'istanza di rinnovo del decreto della nomina.
Cosa fare
L'istanza documentata, sottoscritta dall'aspirante guardia, dev'essere trasmessa in Prefettura tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: polamministrativa.prefcs@pec.interno.it
Documentazione richiesta:
All'istanza in bollo da € 16,00 devono essere allegati i seguenti documenti:
- fotocopia della carta d'identità in corso di validità del dichiarante;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dall'aspirante guardia attestante stati, qualità personali e fatti che lo riguardano o dei quali abbia diretta conoscenza (artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) quali: luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, stato di famiglia, titolo di studio, posizione militare, eventuali condanne e carichi pendenti;
- due fotografie a mezzo busto e capo scoperto, di cui una autenticata in esenzione di bollo (art.34 D.P.R.445/2000);
- ricevuta del versamento ricevuta del versamento di € 1,14 sul codice IBAN IT66U0100003245451010238300 a favore di: CAPO X CAPITOLO 2383 causale: costo del libretto di porto d’armi per porto di pistola a tassa ridotta - nome e cognome della guardia giurata.
Riferimenti normativi
- R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ss.mm.
- R.D. 6 maggio 1940, n. 635 - Regolamento di esecuzione del Testo Unico ss.mm.