VITTIME DEI REATI INTENZIONALI VIOLENTI
Ai sensi dell'art. 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, modificata dall'art. 6 della legge 20 novembre 2017, n. 167 possono accedere al Fondo le vittime di un reato doloso commesso con violenza alle persone e comunque del reato di cui all'art. 603-bis del codice penale, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 (percosse) e 582 (lesione personale), salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'art. 583 del codice penale.
L'indennizzo in favore delle vittime è elargito per la rifusione delle spese mediche e assistenziali documentate, salvo che per i fatti di violenza sessuale e di omicidio, in tal caso l'indennizzo è comunque elargito anche in assenza di spese mediche e assistenziali.
L'importo dell'indennizzo, ai sensi dell'art. 11, comma 3, è stato determinato per le diverse ipotesi dal  Decreto Interministeriale del 22 novembre 2019. 
Presupposti e requisiti:
  • aver già esperito  infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato salvo quest'ultimo sia rimasto ignoto o sia stato ammesso al gratuito patrocinio
  • non aver concorso , anche colposamente, alla commissione del reato che ha cagionato il danno
  • non essere stato condannato  con sentenza definitiva e non essere sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art.407 comma 2, lett. a), e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
  • non aver percepito , in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro in misura inferiore, pari o superiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all'art. 11 della legge ovvero di aver percepito la somma inferiore di euro ....
 
NOVITA' NORMATIVE  
LEGGE 24 NOVEMBRE 2023, N. 168 DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA SULLE DONNE E DELLA VIOLENZA DOMESTICA. MODIFICHE ALLA LEGGE 7 LUGLIO 2016, N. 122
Il Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e delle vittime dei reati intenzionali violenti ha comunicato, con circolare del 1° dicembre 2023, l'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2023 della legge 24 novembre 2023, n. 168, recante  Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica .
Con gli artt. 16 e 17 della citata legge sono state apportate, tra l'altro, modifiche alla legge 7 luglio 2016, n. 122 in materia di reati intenzionali violenti.
Nello specifico, l'art. 16 del nuovo dettato normativo ha modificato l'art. 13 della legge 122, nella parte relativa alla documentazione da produrre, a corredo dell'istanza, attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato.
In particolare, il comma 1, lettera a) del predetto art. 16 ha previsto un ulteriore criterio di deroga alla previsione di legge in quanto aggiunge, alle fattispecie già contemplate dal comma 1, lettera b) dell'art. 13, anche il caso in cui il reo  abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge, anche legalmente sposato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza.    
Inoltre, la lettera b) del medesimo art. 16,  ha modificato il termine per la presentazione della domanda di indennizzo di cui al comma 2 del citato art. 13, fissandolo in centoventi giorni  dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale.
Il successivo art. 17 della legge 168/2023, ha introdotto l'art. 13  bis  che prevede la corresponsione della provvisionale. A norma del predetto articolo,  la vittima o, in caso di morte, gli aventi diritto che, in conseguenza dei reati di cui all'articolo 11, comma 2, primo periodo, commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa,  vengano a trovarsi in stato di bisogno possono chiedere una provvisionale, da imputare alla liquidazione definitiva dell'indennizzo, quando è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche non irrevocabile, o emesso decreto penale di condanna, anche non esecutivo.
LEGGE 27 NOVEMBRE 2023, N. 170. PROROGA DEI TERMINI
Il Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e delle vittime dei reati intenzionali violenti, con circolare del 5 dicembre 2023, ha reso noto che, nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2023, è stata pubblicata la legge 27 novembre 2023, n. 170, di conversione del decreto legge 29 settembre 2023, n. 132, che introduce modiche alla legge 7 luglio 2016, n. 122.
Tra le modifiche intervenute, si evidenzia che l'art. 10 ter ha disposto la proroga del termine previsto dall'art. 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018 n. 145.
In particolare, i termini di presentazione della domanda previsti dall' articolo 6, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 167 , per la concessione dell'indennizzo da corrispondere ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 6 della stessa legge, nonché i termini di presentazione della domanda previsti dall' articolo 13, comma 2, della legge 7 luglio 2016, n. 122 , per la concessione dell'indennizzo da corrispondere in conseguenza di lesione personale gravissima ai sensi dell' articolo 583, secondo comma, del codice penale  e di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso ai sensi dell' articolo 583 quinquies del codice penale , sono riaperti e prorogati, a pena di decadenza, fino al 31 dicembre 2025.
 
MISURE DI SOSTEGNO AGLI ORFANI DI CRIMINI DOMESTICI E DI REATI DI GENERE E ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE.
Regolamento recante l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie

 

Ultimo aggiornamento
Lunedì 13 Maggio 2024, ore 13:02
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