Un’attività solidaristica è dedicata agli operatori di polizia e altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio, o nell’espletamento delle funzioni di istituto, per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
in operazioni di soccorso;
in attività di tutela della pubblica incolumità;
in attività di prevenzione e di repressione dei reati.
Sono considerati vittime del dovere anche coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali o operative. Il ministero dell'Interno provvede al riconoscimento dello status di vittima del dovere per gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, al Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia Penitenziaria, alle Polizie Municipali e per gli appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e stila la graduatoria delle vittime del dovere.
Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza sostiene con sussidi economici i familiari dei dipendenti deceduti o feriti nell'espletamento del servizio.
Al fine di uniformare e snellire il procedimento, è stata realizzata dal Ministero dell'Interno una piattaforma informatica - Portale "ViD" -  dedicata alla ricezione ed alla trattazione delle istanze di competenza del dipartimento della Pubblica Sicurezza, raggiungibile all'indirizzo: www.vittimedeldoveredipartimentops.interno.gov.it per la presentazione, in un unica soluzione, dell'stanza corredata dalla necessaria documentazione.
Dal 1° marzo 2024 non sono più prese in considerazione le domande presentate con modalità difforme da quelle sopraindicate.
L'accesso al portale è consentito unicamente, tramite identità digitale (SPID) o tramite carta di identità elettronica (CIE), al diretto interessato o ai familiari superstiti.
Il Ministero dell’Interno, valutata ai sensi della normativa vigente, l’ammissibilità dell’istanza, avvierà il relativo procedimento la cui fase istruttoria sarà curata dalla Prefettura mentre il provvedimento finale sarà adottato dal Ministero stesso.
 
Normativa di riferimento:
Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e D.P.R. 7 luglio 2006 n.243.
Ultimo aggiornamento
Lunedì 13 Maggio 2024, ore 11:59