E' considerato vittima del terrorismo e della criminalità organizzata di tipo mafioso chiunque, cittadino italiano, straniero o apolide, sia deceduto o abbia subito un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni causate da tali atti.
A favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono previsti benefici economici e non economici (ad esempio di natura sanitaria ed assistenziale, di natura processuale ecc.)
Il Prefetto cura l'istruttoria delle domande volte ad ottenere i benefici economici (speciale elargizione e assegno vitalizio) in favore delle vittime di atti di terrorismo e di criminalità organizzata e dei loro familiari superstiti.
Il Prefetto rilascia, altresì, su richiesta degli aventi diritto - vittime di atti di terrorismo e di criminalità organizzata e familiari superstiti - la certificazione attestante la condizione di caduto a causa di atti di terrorismo o di criminalità organizzata necessaria per ottenere i benefici non economici previsti dalla legislazione vigente (ad esempio collocamento obbligatorio al lavoro con precedenza e preferenza a parità di titoli, riserva di posti per l'assunzione ad ogni livello e qualifica, esenzione dal pagamento del ticket sanitario ecc.).
Chi può fare la richiesta:
Chiunque abbia subito un'invalidità permanente per effetto di lesioni, di qualsiasi entità o grado, in conseguenza di azioni di eversione dell'ordine democratico, di atti di terrorismo e di stragi di tale matrice o di atti di criminalità organizzata di tipo mafioso, verificatisi nel territorio dello Stato nonché i loro familiari superstiti.
Per familiari della vittima si intendono:
1) coniuge e figli se a carico all'epoca dell'evento;
2) figli anche non a carico all'epoca dell'evento in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;
3) genitori;
4) fratelli e sorelle se conviventi a carico all'epoca dell'evento;
5) in assenza dei soggetti sopraindicati competono nell'ordine ai seguenti soggetti in quanto unici superstiti: orfani, fratelli o sorelle, ascendenti in linea retta anche se non conviventi e non a carico ed i conviventi more uxorio.
I benefici sono corrisposti ai familiari delle vittime secondo l'ordine sopra indicato (L.466/1980, art. 6 e L. 388/2000, art. 82).
Requisiti per l'accesso ai benefici
  •  La vittima che presenta la domanda deve aver subito lesioni o ferite che hanno causato un'invalidità permanente, di qualsiasi grado, in occasione di un evento terroristico avvenuto dopo il 1° gennaio 1961 o di criminalità organizzata di stampo mafioso, verificatosi dopo il 1° gennaio 1967;
  • i familiari della vittima o i conviventi devono appartenere ad una delle categorie indicate nei punti 1, 2,3,4 e5;
  • la vittima, i suoi familiari e conviventi hanno diritto ai benefici purché estranei ad ambienti o rapporti delinquenziali.
 
Cosa fare:
DOMANDA VITTIME DEL TERRORISMO
La domanda, dal 1° marzo 2022  non può più essere presentata in modalità cartacea o tramite PEC, ma esclusivamente tramite il Portale online dedicato, https://portaleservizi.dlci.interno.it e non saranno più prese in considerazione le istanze inviate in modalità cartacea ovvero per posta elettronica certificata.
In particolare, la presentazione della domanda , seguendo le istruzioni del portale, dovrà essere effettuata da ciascun richiedente in modalità telematica con la propria identità digitale (SPID).
 
DOMANDA VITTIME DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA 
Il 14 dicembre 2020 è entrato in funzione il nuovo sistema applicativo GSEV - Gestione Speciali Elargizioni per le Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata per la gestione delle istanze delle vittime civili del terrorismo e della criminalità organizzata e del relativo fascicolo elettronico.
A decorrere da tale data, le nuove domande presentate dalle vittime della criminalità organizzata dovranno pervenire attraverso il nuovo Portale Servizi e non saranno più prese in considerazione le istanze inviate in modalità cartacea ovvero per posta elettronica certificata.
Il citato applicativo è posto in esercizio per la gestione e l'istruttoria delle nuove domande (cioè per le domande che vengono presentate, per la prima volta, a far tempo dal 14 dicembre 2020) concernenti i benefici economici richiesti dalle vittime della criminalità organizzata o dai loro familiari.
Tramite il nuovo Portale Servizi del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione le vittime della criminalità organizzata, o i loro familiari, devono presentare la domanda per ottenere i benefici economici previsti in loro favore dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302 e seguenti.
In particolare, la presentazione della domanda, seguendo le istruzioni del portale, dovrà essere effettuata da ciascun richiedente in modalità telematica con la propria identità digitale (SPID):
 
In caso di accoglimento della domanda il Capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione concede con decreto la speciale elargizione e/o l'assegno.
In caso di rigetto della domanda il richiedente può presentare ricorso al Giudice Ordinario  competente nei tempi e nelle forme prescritte dalla legge.
 
Riferimenti normativi:
  • Legge 13.8.1980, n. 466 (G.U. n. 230 del 22.8.80)
  • Legge 20.10.1990, n. 302 (G.U. n. 250 del 25.10.90)
  • Legge 23.12.2000 n. 388 art. 82
  • Legge 3.8. 2004 n. 206
Ultimo aggiornamento
Lunedì 13 Maggio 2024, ore 12:05