L'emissione di assegni senza autorizzazione e senza provvista (a vuoto) sono illeciti amministrativi che vengono puniti con sanzioni pecuniarie ed  accessorie.

 

Il Prefetto del luogo di pagamento dell'assegno, alla ricezione del rapporto o dell'informativa  da parte del notaio, del segretario comunale o della banca che ha sollevato protesto, provvede alla notifica degli estremi della violazione al soggetto che ha emesso l'assegno, il quale ha 30 giorni di tempo per inviare scritti difensivi corredati da idonea documentazione.

 

Non è ammessa audizione personale.

 

La Prefettura, valutatigli scritti difensivi prodotti dall’interessato, provvederà ad emettere un provvedimento amministrativo sanzionatorio o di archiviazione.

 

La sanzione pecuniaria viene graduata in relazione alla gravità dell'illecito, mentre la sanzione accessoria (divieto di emettere assegni) è riconducibile all'entità degli importi degli assegni.

 

Gli importi della sanzione pecuniaria dovrà essere versata all'Erario entro 30gg. Dalla data di notifica del provvedimento.

 

Il pagamento può essere effettuato anche dal portale SanaPay al link https://sanapay.interno.gov.it

 

 


Chi può fare il ricorso

Il soggetto nei cui confronti è stata notificata l'ordinanza ingiunzione di pagamento

 

Cosa fare

Avverso il provvedimento del Prefetto è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica, ricorso al   Giudice di Pace competente per territorio.

 

L’eventuale presentazione del ricorso dovrà essere notificata dall’opponenete a questo U.T.G. entro 10gg. dalla presentazione dello stesso.

 

L' interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate , può presentare alla Prefettura –Area III Bis una richiesta di rateizzazione  della sanzione pecuniaria  (vedi il modello A richiesta pagamento rateale della sanzione pecuniaria)

 

Per i soli assegni senza provvista, la sanzione amministrativa non si applica se il traente effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese entro 60 giorni dalla data di emissione dell’assegno. .

 

La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente  mediante quietanza liberatoria del portatore con la contestuale firma autentica da un pubblico ufficiale ovvero con attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto.

Data
Data fine
Ultimo aggiornamento
Giovedì 6 Giugno 2024, ore 12:50
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