Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti al tentativo di infiltrazione mafiosa

Si porta a conoscenza di tutti i soggetti interessati che sulla G.U. n. 164 del 15 luglio 2013 serie generale è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2013 intitolato "Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti al tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. White List).

In applicazione di tale normativa, presso questa Prefettura, verrà istituito l'albo sopraindicato, cui potranno essere iscritte, a richiesta e all'esito negativo degli accertamenti, le imprese nazionali aventi sede nella provincia, le imprese straniere aventi una sede di rappresentanza nella provincia e le imprese straniere prive di sede di rappresentanza in Italia che ritengano di fare richiesta a questa Prefettura.

La richiesta di iscrizione, nell'elenco suindicato, può essere presentata  solo per i sottoelencati settori di attività  individuati dall'art. 1, comma 53, della L. 6 novembre 2012, n.190, così come modificato dal Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 (cd. "Decreto Liquidità") convertito, con modificazioni, nella Legge 5 giugno 2020, n. 40 (G.U. Serie Generale n. 143 del 06.06.2020):

  1. estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
  2. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
  3. noli a freddo di macchinari;
  4. fornitura di ferro lavorato;
  5. noli a caldo;
  6. autotrasporti per conto terzi;
  7. guardiania ai cantieri;
  8. servizi funerari e cimiteriali;
  9. ristorazione, gestione delle mense e catering;
  10. servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti. 

Per l'iscrizione è necessario presentare istanza a questa Prefettura utilizzando l'apposito modello, disponibile in fondo a questa pagina, differenziato per varie tipologie d'azienda, ed inviarlo, unitamente alla documentazione richiesta, elencata a fondo pagina, tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo P.E.C. della Prefettura:

protocollo.preffg@pec.interno.it

o tramite posta raccomandata A/R al seguente indirizzo:

Prefettura di Foggia Area 1 - Ordine e Sicurezza Pubblica 

Corso Giuseppe Garibaldi n. 56 

71121 Foggia

L'istanza di iscrizione nella white list deve contenere,  a pena di inammissibilità, la dichiarazione relativa ai  familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui al comma 1, 2, 2 bis, 2 ter e 2 quater  dell'art. 85  D. Lgs n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni (D. Lgs. 218/2012), al fine di consentire gli accertamenti di cui al comma 3 dell'articolo stesso.

L'iscrizione avviene alla conclusione delle verifiche antimafia effettuate da parte della Prefettura.
Per le imprese iscritte nella White List non sarà necessario richiedere la certificazione antimafia per la stipula dei contratti, subappalti e subcontratti ricadenti sotto la disciplina del codice antimafia (D. Lgs. n. 159/2011). 

Per le imprese iscritte nella White List non sarà necessario richiedere la certificazione antimafia per la stipula dei contratti, subappalti e subcontratti concernenti i settori per i quali è stata effettuata l'iscrizione e ricadenti sotto la disciplina del codice antimafia (D. Lgs. n. 159/2011).

Procedura per l'iscrizione

Il titolare dell'impresa individuale, ovvero il legale rappresentante della società deve presentare istanza al Prefetto di Foggia specificando per quali attività, tra quelle sopraindicate, richieda l'iscrizione.

Il Prefetto di Foggia, esperite con esito negativo le verifiche volte ad accertare l'insussistenza di condizioni ostative di cui agli artt. 67, 84 co. 4 lett. a), b), c) e 91, co. 6, del D. Lgs. n. 159/2011, dispone l'iscrizione dell'impresa nell'elenco.

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte, emergano situazioni di controindicazione, il Prefetto rigetta l'istanza di iscrizione dandone notizia all'interessato.

L'iscrizione dell'impresa nell'elenco è soggetta a revisione annuale in relazione al permanere dell'insussistenza degli elementi di rischio di inquinamento mafioso.

A tal fine la Prefettura, previa comunicazione dell'interesse a permanere nell'elenco da parte degli iscritti da produrre non oltre trenta giorni dalla scadenza dell'anno, verifica il permanere dell'insussistenza nei loro confronti delle condizioni ostative sopraindicate. La mancata comunicazione da parte degli interessati comporta la cancellazione automatica dall'elenco dei fornitori alla scadenza annuale.

Quando dalle verifiche svolte emergano situazioni di controindicazione ai sensi degli artt. 67, 84 co. 4 lett. a), b), c) e 91, co. 6, del D. Lgs. n. 159/2011, il Prefetto dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco dandone comunicazione agli interessati.

In ogni caso è fatto obbligo all'interessato di segnalare tempestivamente eventuali variazioni intervenute negli assetti proprietari o gestionali dell'impresa, ovvero nell'incarico di direttore tecnico (se previsto), pena la cancellazione dell'iscrizione dell'impresa dall'elenco.

Nelle more dell'esecuzione delle verifiche antimafia, a seguito delle intervenute variazioni, il Prefetto dispone la sospensione dell'iscrizione dell'impresa dall'elenco per trenta giorni decorsi i quali, ove siano riscontrate situazioni di controindicazione, procede alla relativa cancellazione.

La cancellazione dell'iscrizione è disposta, altresì, quando l'interessato abbia violato gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

 

Documenti da produrre per l'iscrizione nella "White List"

Dichiarazione riportante le complete generalità dei seguenti soggetti e copia della visura camerale:

  • per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II del codice civile, del Legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
  • per i consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
  • per le società in accomandita semplice, indicare i dati dei/l soci/o accomandatari/o;
  • per le società in nome collettivo indicare i dati di tutti i soci;
  • per le società estere con sede secondaria in Italia, indicare i dati di coloro che la rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
  • per le imprese di "costruzioni" indicare i direttori / responsabili tecnici, se presenti;
  • i soggetti muniti di poteri di legale rappresentanza (procuratori, etc.), se presenti e diversi dal firmatario della domanda.
  • Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui al comma 1, 2, 2 bis, 2 ter e 2 quater  dell' art. 85  D. Lgs n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni (D. Lgs. 218/2012).
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Ultimo aggiornamento
Giovedì 6 Febbraio 2025, ore 15:37