La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "jure sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.

I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti. In base a questi è possibile individuare due tipologie di concessione:
 

  1. CONCESSIONE PER RESIDENZA (art. 9, L. 5 febbraio 1992, n. 91 e L. 15 luglio 2009, n. 94)
  2. CONCESSIONE PER MATRIMONIO (art. 5, L. 5 febbraio 1992, n. 91 e L. 15 luglio 2009, n. 94)
     

 

AVVISO AGLI UTENTI

LA DOMANDA DI CITTADINANZA VA PRESENTATA DA PARTE DEI RICHIEDENTI SUL SITO DEL MINISTERO DELL'INTERNO NELLA NUOVA SEZIONE "CITTADINANZA" ALL'INDIRIZZO: https://portaleservizi.dlci.interno.it, PER LA COMPILAZIONE, L'INVIO E LA GESTIONE DELLE DOMANDE DI CITTADINANZA ONLINE.
 

NOTA BENE 

E' possibile effettuare  il pagamento sia dell'imposta di bollo che del contributo di 250€ tramite PagoPA direttamente dal portale contestualmente alla presentazione della domanda.

 

PERMESSO DI SOGGIORNO LUNGO PERIODO

Prima di procedere con la registrazione della domanda per l'acquisizione della cittadinanza, assicurarsi che il proprio permesso di soggiorno lungo periodo sia stato aggiornato secondo la Legge n. 238 del 2021.

In caso contrario, è necessario recarsi presso la competente Questura e richiedere l'aggiornamento.

Saranno ammissibili le istanze a cui venga allegata la domanda di aggiornamento del permesso di soggiorno (inserito in un unico file insieme al permesso di soggiorno stesso). 

Nel caso in cui sia stata già prodotta la domanda allegando il permesso di soggiorno di lunga durata in formato cartaceo è ugualmente necessario recarsi presso la competente Questura, richiedere l'aggiornamento, e trasmetterlo a comunicazione.cittadinanza@pecdlci.interno.it indicando nell'oggetto il codice di riferimento K10 seguito dal numero della propria pratica.

 

PER I CITTADINI UCRAINI

Si informa che i cittadini ucraini, ai sensi dell'art. 6 del DPCM 28 marzo 2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2022,   sono esonerati dall'esibizione dell'atto di nascita e del certificato penale dello Stato di origine sino alla cessazione dello stato di emergenza, al termine del quale provvederanno alla regolarizzazione dell'istanza.

Al fine della compilazione della domanda, alla voce relativa ai documenti di cui sopra, DEVE ESSERE inserita una dichiarazione SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' CON CUI L'ISTANTE SI IMPEGNA A PRODURRE LA DOCUMENTAZIONE DEL PAESE DI ORIGINE QUANDO CESSERA' LO STATO DI GUERRA. 
 

 LE COMUNICAZIONI CON L'UFFICIO CITTADINANZA

DEVONO AVVENIRE SOLO CON MODALITA' INFORMATICHE

La presentazione delle istanze finalizzate all'attribuzione e alla concessione della cittadinanza italiana Online tramite l'accesso alla piattaforma predisposta dall'Amministrazione dell'Interno comporta che tutte le comunicazioni e le trasmissioni di documenti, nonché ogni richiesta di informazioni circa l'iter della procedura relativa, dovranno avvenire utilizzando solo ed esclusivamente modalità informatiche.

Casella di posta elettronica certificata dell'Ufficio del Ministero a cui scrivere: comunicazione.cittadinanza@pecdlci.interno.it (specificando nell'oggetto il codice di riferimento K10 o K10/C seguito dal numero della propria pratica).

Si informa che non saranno quindi presi in considerazione istanze o documenti che dovessero pervenire in forma cartacea, ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 del decreto legge n. 69 del 2013 e 12 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76.

Per verificare la propria pratica di cittadinanza e leggere le comunicazioni ricevute si deve accedere all'area riservata autenticandosi tramite SPID o contattando l'Ufficio Cittadinanza della Prefettura di Foggia. 
 

LE DOMANDE INCOMPLETE, CONTENENTI DATI ERRATI E/O DOCUMENTAZIONE MANCANTE O ILLEGGIBILE SARANNO DICHIARATE INAMMISSIBILI

Si prega di prestare la massima attenzione all'atto di presentazione dell'istanza.
Eseguita la registrazione, occorre compilare accuratamente il modulo telematico di domanda in tutte le sue parti, ponendo estrema attenzione alla corretta scansione e alla leggibilità fronte/retro dei documenti da allegare.
 

Chi può fare la richiesta per residenza

  • Lo straniero non comunitario che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano;
  • Il cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano;
  • L'apolide e il rifugiato politico che risiede legalmente da almeno 5 anni nel territorio italiano;
  • Lo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno 3 anni;
  • Lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno 5 anni successivamente all'adozione;
  • Lo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano.

  Documentazione richiesta

  1. Atto di nascita (legalizzato e tradotto)
    L'estratto dell'atto di nascita deve contenere tutte le generalità del richiedente.

ATTENZIONE: per le cittadine straniere che hanno acquisito il cognome del marito è importante verificare che il certificato di nascita contenga sia il cognome da nubile che quello da sposata. In caso contrario, dovrà essere allegato un certificato di matrimonio legalizzato e tradotto.

  1. Certificato penale del Paese di origine (legalizzato e tradotto) e di eventuali Paesi terzi, qualora il richiedente abbia avuto la residenza anche in altri Stati è necessario presentare il certificato penale per ognuno di questi.

N.B. Solo alcuni Paesi ammettono il rilascio di tale certificato dal proprio Consolato in Italia. (il certificato penale ha validità di 6 mesi, decorrenti dalla data di rilascio, salvo diverse indicazioni riportate sul certificato stesso)

Tali documenti per essere validi in Italia devono essere legalizzati nelle forme di rito e tradotti dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello stato di provenienza del cittadino.

È richiesto il timbro dell'Autorità italiana (Ambasciata o Consolato) presente nel Pese dove il certificato è stato rilasciato, oppure, per i Paesi aderenti alla convenzione dell'Aja, il timbro Apostille.

  1. Titolo di soggiorno in corso di validità. I cittadini provenienti dall'UE dovranno presentare attestazione di soggiorno permanente per cittadini UE.
  2. Redditi dichiarati ai fini fiscali (Modelli CU, Unico, 730) e percepiti nei 3 anni antecedenti la presentazione dell'istanza.
  3. Attestato di conoscenza della lingua italiana a livello non inferiore a B1, rilasciata da un istituto scolastico pubblico o parificato o da un ente certificatore

Certificato non necessario solo per i titolari di permesso di soggiorno UE di lungo periodo.

  1. Estremi della marca da bollo da€ 16,00
  2. Versamento del contributo di € 250,00 sul c/c n. 809020 intestato a: Ministero Interno D.L.C.I. cittadinanza - con la causale: cittadinanza - contributo di cui all'art. 1 co. 12, legge 15 luglio 2009 n. 94.

ATTENZIONE: 
In caso di rifiuto dell'istanza il versamento rimane valido, per un'ulteriore domanda, tutto l'anno in cui è stato versato.
Rimane fatta salva la facoltà di richiedere il rimborso della somma versata mediante apposita istanza al Ministero dell'Interno per il tramite di questa Prefettura utilizzando il modulo "Richiesta di rimborso contributo cittadinanza" scaricabile in allegato.


Nel caso l'ufficio riscontri carenze nella documentazione allegata, l'istanza verrà rifiutata, tale provvedimento NON equivale a rifiuto della domanda di cittadinanza e perciò l'istanza potrà essere nuovamente inoltrata allegando la documentazione in modo corretto. 
 

Chi può fare la richiesta per matrimonio

Lo straniero o apolide coniugato con un cittadino italiano e residente legalmente in Italia da almeno due anni dalla data del matrimonio oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, della L. 91/92 non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

I termini per la presentazione dell'istanza sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

Documentazione richiesta

  1. Atto di nascita (legalizzato e tradotto)
    L'estratto dell'atto di nascita deve contenere tutte le generalità del richiedente.

ATTENZIONE: per le cittadine straniere che hanno acquisito il cognome del marito è importante verificare che il certificato di nascita contenga sia il cognome da nubile che quello da sposata. In caso contrario, dovrà essere allegato un certificato di matrimonio legalizzato e tradotto.

  1. Certificato penale del Paese di origine (legalizzato e tradotto) e di eventuali Paesi  terzi, qualora il richiedente abbia avuto la residenza anche in altri Stati è necessario presentare il certificato penale per ognuno di questi.

N.B. Solo alcuni Paesi ammettono il rilascio di tale certificato dal proprio Consolato in Italia. (il certificato penale ha validità di 6 mesi, decorrenti dalla data di rilascio, salvo diverse indicazioni riportate sul certificato stesso)

Tali documenti per essere validi in Italia devono essere legalizzati nelle forme di rito e tradotti dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello stato di provenienza del cittadino.

È richiesto il timbro dell'Autorità italiana (Ambasciata o Consolato) presente nel Pese dove il certificato è stato rilasciato, oppure, per i Paesi aderenti alla convenzione dell'Aja, il timbro Apostille.

  1. Titolo di soggiorno in corso di validità. I cittadini provenienti dall'UE dovranno presentare attestazione di soggiorno permanente per cittadini UE.
  2. Attestato di conoscenza della lingua italiana a livello non inferiore a B1, rilasciata da un istituto scolastico pubblico o parificato o da un ente certificatore

Certificato non necessario solo per i titolari di permesso di soggiorno UE di lungo periodo.

  1. Estremi della marca da bollo da€ 16,00
  2. Versamento del contributo di € 250,00 sul c/c n. 809020 intestato a: Ministero Interno D.L.C.I. cittadinanza - con la causale: cittadinanza - contributo di cui all'art. 1 co. 12, legge 15 luglio 2009 n. 94.

ATTENZIONE:
In caso di rifiuto dell'istanza il versamento rimane valido, per un'ulteriore domanda, tutto l'anno in cui è stato versato. 
Rimane fatta salva la facoltà di richiedere il rimborso della somma versata mediante apposita istanza al Ministero dell'Interno per il tramite di questa Prefettura utilizzando il modulo "Richiesta di rimborso contributo cittadinanza" scaricabile in allegato.

Nel caso l'ufficio riscontri carenze nella documentazione allegata, l'istanza verrà rifiutata, tale provvedimento NON equivale a rifiuto della domanda di cittadinanza e perciò l'istanza potrà essere nuovamente inoltrata allegando la documentazione in modo corretto. 

Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole, il decreto di concessione della cittadinanza italiana a firma del Prefetto del luogo di residenza dell'istante viene inviato dalla Prefettura - UTG al Comune di residenza dell'interessato e notificato dal predetto Comune.

Lo straniero, entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento, deve prestare giuramento presso il Comune di residenza ed acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento. 

Dott.ssa Rachele GRANDOLFO
VICEPREFETTO
Area IV sez. Diritti Civili, Cittadinanza, Condizione Giuridica dello Straniero, Immigrazione e diritto d’Asilo
Dott.ssa Arcangela Stango Riceve solo per appuntamento
3° piano stanza n. 7

Ultimo aggiornamento
Martedì 25 Giugno 2024, ore 13:26