La "Legalizzazione" consiste nell'attestazione della qualità legale del Pubblico Ufficiale che ha apposto la propria firma su un  documento (atti, copie ed estratti), nonché dell'autenticità della firma stessa.

La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo provvede, per delega del Ministero degli Affari Esteri, alla legalizzazione delle  firme su documenti da e per l'estero.

La Prefettura-UTG legalizza:

  • atti e documenti formati in Italia affinché abbiano valore all'estero;
  • atti e documenti formati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente in Italia, affinché abbiano valore in Italia.

 

ATTENZIONE

La legalizzazione degli atti firmati dai Notai, dai Funzionari di Cancelleria e dagli Ufficiali Giudiziari è di competenza della Procura della Repubblica.

La legalizzazione di atti e documenti formati all'estero e da valere in Italia deve essere effettuata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana presente nel Paese che ha redatto il documento.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per gli atti e i documenti rilasciati dalle seguenti Ambasciate e/o Consolati aderenti alla Convenzione Europea di Londra del 7 giugno 1968: Austria, Grecia, Malta, Portogallo, Svezia, Cipro, Irlanda, Norvegia, Regno Unito, Romania, Svizzera, Francia, Liechtenstein, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Turchia, Germania, Lussemburgo, Polonia, Spagna e Moldavia.

 

Chi può fare la richiesta

Tutti i cittadini italiani o stranieri che devono far valere un documento italiano all'estero.

Tutti i cittadini italiani o stranieri che devono far valere un documento consolare estero in Italia.

 

Cosa fare

L'interessato o altra persona incaricata può presentare e/o ritirare la documentazione da legalizzare direttamente in  Prefettura.

 

Documentazione richiesta

L'atto da legalizzare e gli eventuali allegati.

Gli atti ed i documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare presente in Italia, che devono valere in Italia, sono soggetti all'imposta di bollo € 16,00, salvo i casi previsti dalle convenzioni internazionali vigenti o formati da ambasciate e consolati di Paesi appartenenti all'Unione Europea.

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, è altresì dovuta l'imposta di bollo di€ 16,00per i certificati di anagrafe.

L'imposta di bollo non è dovuta quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto sostitutivo ovvero quello nel quale è apposta la firma da legalizzare (certificati di stato civile, certificati uso pensione, certificati uso adozione).

Data
Ultimo aggiornamento
Giovedì 20 Giugno 2024, ore 16:29