Riscossione coattiva dell'Amministrazione competente in caso di mancato o errato pagamento di sanzione pecuniaria per infrazione amm.va
Ruoli esattoriali (esecuzione coattiva delle sanzioni):
la Prefettura predispone i ruoli per la riscossione coattiva nel caso di mancato o errato pagamento di una sanzione pecuniaria per infrazione amministrativa (Violazione al Codice della Strada e alle norme del T.U.L.P.S., in materia di assegni, recupero spese di giudizio, recupero spese di custodia o altro).
Successivamente all'iscrizione a ruolo, l'Agenzia delle Entrate della provincia di residenza del debitore, notifica all'interessato un documento, denominato cartella esattoriale, con il quale si chiede il pagamento di quanto dovuto, oltre agli interessi ed alle spese.
Per i verbali di sanzioni amministrative redatti nei confronti di conducente e proprietario, vengono emesse due cartelle di pari importo, uno a carico del conducente e una a carico del proprietario.
Il pagamento effettuato da uno dei due non comporta l'estinzione della cartella dell'altro, il quale dovrà comunque richiedere la sospensione della cartella per avvenuto pagamento.
RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELLA CARTELLA ESATTORIALE
Si può richiedere la sospensione della cartella esattoriale (cosiddetto sgravio) nei seguenti casi:
- La sanzione riportata nella cartella è stata già pagata
- La sanzione riportata nella cartella è prescritta
- La sanzione riportata nella cartella è stata sospesa o annullata da una sentenza
- La sanzione riportata nella cartella è stata sospesa o sgravata dall'ente che ha emesso la sanzione stessa
Il trasgressore/coobbligato può richiedere la sospensione della cartella esattoriale compilando il modello SL1 (vedi allegati) da presentare esclusivamente all'Agenzia delle Entrate - sede competente per residenza (per Frosinone: Piazza Sandro Pertini) allegando la documentazione elencata nello stesso modello SL1.
La richiesta va presentata sia da trasgressore che coobbligato entro 60 gg. dal ricevimento della cartella.
Presentando il modello SL1 all'Agenzia delle Entrate la cartella viene sospesa automaticamente per 220 giorni. Entro questo periodo il trasgressore riceverà, dalla Prefettura, l'esito della richiesta via e-mail.
A tal fine quindi vanno dichiarati nel modello SL1:
- il proprio numero di cellulare
- il proprio indirizzo email
Nel caso in cui il verbale riportato nella cartella ricevuta sia stato emesso dalla Polizia Stradale oppure dal C.N.A.I. , il trasgressore/coobbligato deve inviare tutta la documentazione già presentata all'Agenzia delle Entrate (compresa la ricevuta di avvenuta presentazione) a:
- Recapito P.E.C. della Polizia Stradale competente per territorio
- Recapito P.E.C. del C.N.A.I.
RICHIESTE DI ACCESSO AGLI ATTI
Le richieste di accesso agli atti vanno rivolte alla P.E.C.: protocollo.preffr@pec.interno.it (scrivendo nell'oggetto ACCESSO AGLI ATTI CARTELLA e indicando il proprio recapito telefonico)
Nel caso di verbali emessi da Polstrada e C.N.A.I. , le richieste di accesso agli atti vanno rivolte:
- al recapito P.E.C. della Polizia Stradale competente per territorio
- al recapito P.E.C. del C.N.A.I.
RICHIESTE RATEIZZAZIONE CARTELLE ESATTORIALI
Le richieste di rateizzazione vanno inoltrate all'Agenzia delle Entrate - ufficio competente per territorio.
Documentazione richiesta:
- Modello SL1 (scarica il modello dalla sezione allegati)
- Documentazione a sostegno della richiesta di sospensione (copia della cartella, del verbale e del versamento effettuato).
Area III: Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio
Incarico: Dirigente dell'Area
Dirigente: Dott.ssa Stefania Galella
Qualifica: VICEPREFETTO
E-mail: stefania.galella@interno.it