Procedimento amministrativo a carico dei detentori di sostanze stupefacenti per uso personale.

Ai sensi del D.P.R. 309/90, recentemente modificato dalla legge n. 49/06, il Prefetto è competente ad applicare la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi, del passaporto e di ogni altro documento equipollente o del divieto di conseguire tali documenti, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno, nei confronti di coloro che sono stati segnalati dagli Organi di Pubblica Sicurezza perché trovati in possesso di sostanze stupefacenti, destinate esclusivamente all'uso personale e in quantitativi tali da rientrare nei limiti massimi di principio attivo previsti dalle apposite tabelle predisposte dal Ministero della Salute (a questo scopo le sostanze sequestrate vengono sottoposte ad analisi quantitative e qualitative presso strutture pubbliche autorizzate).

Le modifiche apportate dalla legge n. 49/2006, prevedono inoltre che le Forze di Polizia possano procedere all'immediato ritiro della patente di guida qualora il segnalato, al momento dell'accertamento, abbia la disponibilità di un veicolo a motore (nel caso di ciclomotore si procede al ritiro del certificato di idoneità tecnica e al fermo amministrativo del veicolo); la restituzione dei documenti ritirati viene effettuata presso i comandi di Polizia Locale, competenti per territorio di residenza del segnalato, decorsi 30 giorni dalla data della contestazione, direttamente all'interessato o da un suo incaricato opportunamente delegato.

Presso la Prefettura - U.T.G. è costituito il Nucleo Operativo Tossicodipendenze (N.O.T.), formato da esperti dell'area psico-sociale e da personale amministrativo, che assiste il Prefetto nello svolgimento del colloquio successivo all'istruttoria del procedimento amministrativo avviatosi con la segnalazione.

Se il soggetto è minorenne sono inviati al colloquio anche i genitori o chi ne esercita la potestà, al fine di fornire loro una corretta informazione sulle sostanze stupefacenti e sulle strutture pubbliche e private a cui rivolgersi per ottenere informazioni e consulenza.

Il colloquio ha lo scopo di accertare le ragioni della violazione ed individuare azioni di prevenzione, riabilitazione e recupero del soggetto.

Nel corso del colloquio vengono valutate le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata nonché l'eventualità di seguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo o educativo e informativo, personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico presso la A.U.S.L. competente o da una struttura privata autorizzata. Le sanzioni vengono irrogate altresì in caso di assenza ingiustificata al colloquio.

Il Prefetto, inoltre, assistito dal N.O.T., può, nel caso di prima segnalazione, valutare la tenuità della violazione e la possibilità che la persona presente al colloquio possa astenersi per il futuro dal commetterla nuovamente, definendo il procedimento con il formale invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti.

 

Il procedimento amministrativo può, quindi, avere diversi sviluppi:

  1. nel caso di  prima segnalazione e nel caso di particolare tenuità della violazione solo per uso di sostanze di tipo leggero , e se ricorrono i presupposti per concludere che per il futuro il soggetto si asterrà dal fare nuovamente uso di droghe, il Prefetto può definire il procedimento con un formale invito a non utilizzare più sostanze stupefacenti in luogo delle previste sanzioni. 
  2. nel caso di  seconda segnalazione per sostanze di tipo leggero, o di prima segnalazione per sostanze di tipo pesante  (eroina, cocaina, anfetamine, ecstasy, LSD, ecc.), e in particolari casi anche solo per uso di sostanze leggere se ricorrono situazioni di disagio e comunque a rischio, nel corso del colloquio si propone al trasgressore l'affidamento al Servizio per le Tossicodipendenze dell'A.S.L. competente per  territorio di residenza (Ser.T.) per l'effettuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo o  altro  programma  educativo  e  informativo personalizzato in  relazione  alle  proprie  specifiche  esigenze. Il predetto programma prevede oltre a controlli periodici dei cataboliti urinari, colloqui psicologici e/o sociali e, a seconda della gravità, interventi farmacologici e/o inserimento presso comunità terapeutiche.
  3. se il soggetto non si presenta al colloquio previsto o se non manifesta la volontà di intraprendere il programma terapeutico proposto, l'art. 75 del D.P.R. 309/90 modificato prevede l'applicazione di sanzioni consistenti nella sospensione dei seguenti documenti:
    • carta d'identità ai fini della validità per l'espatrio, passaporto e porto d'armi;
    • sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario;
    • patente di guida, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e certificato di idoneità alla guida di motocicli.

Qualora l'interessato si fosse già sottoposto con esito positivo al  programma  di  cui  sopra, il Prefetto può adottare il provvedimento  di  revoca  delle  sanzioni.

In tutti i casi in cui il N.O.T. viene a conoscenza dell'uso di sostanze stupefacenti ne da comunicazione:

  • al Ser.T. competente per territorio (art.121 D.P.R. 309/90);
  • alla Direzione Centrale del Ministero dell'Interno che gestisce i dati statistici il cui accesso è riservato ai soli operatori addetti ed è coperto dalla tutela della privacy1.

 

Caratteristiche procedurali

Il procedimento amministrativo istituito a carico della persona segnalata per possesso ad uso personale di sostanze stupefacenti è rigorosamente vincolato alla tutela della riservatezza e al segreto professionale; degli accertamenti e degli atti può essere fatto uso solo ai fini delle misure e delle sanzioni previste e pertanto non pregiudica la partecipazione a concorsi. L'interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti del procedimento che riguarda la sua persona.

Ai sensi della legge 24/11/1981 n. 689 è possibile produrre, entro 30 giorni dalla contestazione della violazione, documenti e scritti difensivi nonché richiedere lo svolgimento di un'audizione; in tal caso il Prefetto, in assenza di ordinanza motivata di archiviazione degli atti, ha 150 giorni di tempo dalla ricezione degli scritti difensivi ovvero dalla data dell'audizione per emettere l'ordinanza con cui viene ritenuto fondato l'accertamento e viene convocato il segnalato per lo svolgimento del colloquio.

In assenza di scritti difensivi, il Prefetto ha 40 giorni di tempo dalla ricezione della segnalazione per emettere l'ordinanza con cui si ritiene fondato l'accertamento e si convoca il segnalato per il colloquio.

Avverso l'ordinanza con cui il Prefetto ritiene fondato l'accertamento e convoca il segnalato può essere proposta opposizione alla competente A.G. nel termine di 10 giorni dalla notifica all'interessato.

Avverso il provvedimento con cui il irroga le sanzioni ed eventualmente formula l'invito allo svolgimento del programma terapeutico può essere fatta opposizione davanti alla competente A.G. nel termine di 10 giorni dalla notifica all'interessato.

 

UFFICIO

Area IV: Tutela dei Diritti Civili, Cittadinanza e Immigrazione

Incarico: Dirigente in Posizione di Staff

Dirigente: Dott. Francesco Cappelli

Qualifica: VICEPREFETTO

E-mail: francesco.cappelli@interno.it

Ultimo aggiornamento
Giovedì 25 Luglio 2024, ore 11:54