Al fine di ottenere un nulla osta per lavoratori altamente specializzati, sarà necessario prendere visione del Manuale dell'Utente, reperibile nel portale ALI, nel quale sono indicati i vari modelli da poter compilare, distinti in base alla tipologie di contratti applicate.

A seguito del rilascio del nulla osta telematico - che verrà inviato attraverso il portale ALI al datore di lavoro ed all'Autorità Consolare competente - entro e non oltre 8 giorni dall'ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale , sarà necessario prenotare un appuntamento mediante il Portale ALI attraverso l'agenda elettronica, al fine di sottoscrivere il contratto di soggiorno e la richiesta di rilascio di permesso di soggiorno ovvero soltanto la richiesta di rilascio di permesso di soggiorno nel caso di ingresso per ricerca scientifica.

 

All'appuntamento presso i locali dello Sportello Unico, dovranno essere presenti il richiedente e il lavoratore. In caso di ricercatore, non sarà necessaria la presenza del richiedente.

 

All'appuntamento presso lo Sportello Unico, sarà necessario produrre la seguente documentazione:

  • marca da bollo di € 16,00 (già inserita nella domanda);
  • marca da bollo di € 16,00 (ulteriore);
  • passaporto del lavoratore ( originale + copia di tutte le pagine, anche quelle in bianco );
  • fotocopia della dichiarazione di ospitalità o cessione di fabbricato con fotocopia del documento di identità dell'ospitante ( in caso di domicilio presso alberghi o residence, è sufficiente presentare una dichiarazione rilasciata dalle strutture) ;
  • fotocopia della comunicazione di rilascio del nulla osta;
  • 1 originale e 1 fotocopia della convenzione di accoglienza stipulata con l'istituto di ricerca (solamente nel caso di ricercatore);
  • qualora se ne fosse già in possesso, portare eventuale codice fiscale del lavoratore.

N.B.: entro 48 ore dalla firma del ricercatore sul mod. 209 (richiesta pse), il datore di lavoro é tenuto ad effettuare la prescritta comunicazione obbligatoria agli organi competenti ai fini dell'assunzione

 

AVVISO: aggiornamento documentazione per le domande di ingresso e soggiorno lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE.

In virtù delle modifiche legislative apportate all’art. 27-quater del D. Lgs. n. 286/1998 (T.U.I.) in forza del recepimento della Direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio, si indicano, di seguito, i requisiti – alternativi tra loro – per l’ingresso dei lavoratori altamente qualificati:  

a) un titolo di istruzione superiore di livello terziario o di una qualificazione professionale di livello post secondario, rilasciato dall’autorità competente nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale;

b) i requisiti previsti dal d.lgs. n. 206/2007, limitatamente all’esercizio di professioni regolamentate;

c) una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d'istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all'offerta vincolante;

d) una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente, acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25.

Per quanto concerne l’ambito di applicazione, la normativa relativa alla Carta blu UE si applica a talune categorie di stranieri e non ad altre, secondo quanto espressamente stabilito dall’art. 27-quater T.U.I. al cui testo si rimanda.

 

La domanda del datore di lavoro (mod. BC), presentata al competente Sportello Unico per l’Immigrazione ai sensi dell’art. 22 T.U.I. deve contenere, a partire dalla data del 28/03/2024, la documentazione di seguito specificata (N.B.: nelle more dell’aggiornamento della piattaforma ALI detta documentazione è da prodursi, laddove non ancora presente l’apposito spazio in sede di compilazione della domanda online tramite il portale ALI, alla voce “altro”):

 

  •  documento di verifica di cui al comma 2 dell’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998 (relativo alla verifica di indisponibilità presso il Centro per l’Impiego competente di un lavoratore già presente sul territorio nazionale, salvo che la domanda di Carta Blu UE riguardi un cittadino di paese terzo già titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato)
  • la richiesta nominativa;
  • i documenti circa la sistemazione alloggiativa;
  •  la proposta di contratto di soggiorno;
  •  l’impegno a comunicare variazioni;
  • l’asseverazione di cui all’articolo 24-bis, comma 2, T.U.I. (non richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di cui al comma 1 dell’art. 24-bis T.U.I.

 

nonché, fermo restando quanto previsto dal comma 5-ter dell’art. 22, a pena di rigetto:

 

  1. la proposta di contratto di lavoro o l’offerta di lavoro vincolante della durata di almeno sei mesi, per lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 1, del medesimo art. 27-quater;
  2. il titolo di istruzione o qualificazione professionale di livello post secondario; ovvero, in alternativa,
  3. l’attestazione del possesso in capo al lavoratore della qualifica professionale superiore, ai sensi del medesimo comma l, lett. c) e d) dell’art. 27-quater, tramite apposita dichiarazione del datore di lavoro richiedente la Carta blu UE, corredata dei contratti di lavoro e/o delle buste paga da allegare alla domanda; ovvero in alternativa,
  4. i requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 limitatamente a professioni regolamentate, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se l’iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali ovvero all'accertamento delle specifiche professionalità;
  5. l’importo della retribuzione annuale, come ricavato dal contratto di lavoro ovvero dall'offerta vincolante, che non deve essere inferiore alla retribuzione prevista nei contratti collettivi nazionali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e comunque non inferiore alla retribuzione media annuale lorda come rilevata dall’ISTAT.

 

N.B.:

La documentazione di cui ai precedenti punti 2), 3) e 4), rilasciata da autorità/soggetti NON appartenenti a Paesi UE, deve essere legalizzata nelle forme di legge (presso la competente Rappresentanza diplomatica italiana o, nel caso dei Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, mediante apposizione dell’apostille ad opera della competente autorità del Paese che ha rilasciato il documento), con traduzione in lingua italiana ed allegata alla domanda di nulla osta – utilizzando la funzione di upload – per poi essere esibita in copia autentica (o copia conforme all’originale) allo Sportello Unico Immigrazione nella fase di sottoscrizione del contratto di soggiorno.

 

La traduzione dovrà essere certificata conforme al testo originale dalle Autorità diplomatiche o consolari italiane presso il Paese in cui il documento è stato rilasciato, oppure dovrà essere eseguita da un traduttore ufficiale e confermata dalle predette autorità diplomatiche o, nel caso dei Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, mediante apposizione dell’apostille ad opera della competente autorità del Paese che ha rilasciato il documento, oppure dovrà essere giurata o asseverata presso un Tribunale italiano.

 

Con riferimento al titolo di istruzione superiore e relativa qualifica professionale di livello terziario, nonché alla qualifica professionale regolamentata in Italia, di cui ai precedenti punti 2) e 4), la documentazione deve essere corredata dalla dichiarazione di valore emessa dalla Rappresentanza diplomatica competente per il luogo di conseguimento o, in alternativa, limitatamente ai titoli di istruzione superiore, ivi compresi quelli abilitanti all’esercizio delle professioni regolamentate, è possibile presentare l’attestazione di comparabilità e autenticità rilasciata dal Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche (CIMEA).

 

Per maggiori dettagli, per tutto quanto non riportato superiormente, si fa rinvio al testo della Circolare Ministero Interno e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in data 28 marzo 2024.

Ultimo aggiornamento
Giovedì 25 Luglio 2024, ore 09:22