L'Ufficio tratta una molteplicità variegata di infrazioni e violazioni di materie depenalizzate residuali, diverse dal Codice della Strada e dall'emissione di assegni bancari e postali.
Si tratta di violazioni riguardanti, ad esempio, materie quali: diritti d'autore, contraffazione, propaganda elettorale, indebita percezione di denaro dallo stato, divieto di fumo, ubriachezza molesta, somministrazione alcolici a minorenni, ospitalità di cittadini stranieri, prescrizioni del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, classificazione e vendita di olio d'oliva e vino, fertilizzanti, impianti di riscaldamento, malgoverno di animali, disposizioni dettate dal D.P.C.M. per le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, reati depenalizzati dai decreti legislativi n. 480 del 13 luglio 1994, n. 507 del 30 dicembre 1999 e n. 8 del 6 febbraio 2016.
Procedimento sanzionatorio
Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo specifiche disposizioni riferite a singole violazioni.
L'organo accertatore della violazione la contesta immediatamente, quando possibile, al trasgressore, oppure gli notifica i suoi estremi, entro novanta giorni dall'accertamento.
Entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari al terzo del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo, pari al doppio di tale importo.
In mancanza del pagamento in misura ridotta, l'organo accertatore presenta rapporto al Prefetto competente per il luogo ove la violazione è stata commessa.
Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il soggetto a carico del quale è stato redatto il citato verbale di contestazione può presentare, entro 30 giorni dalla notifica, scritti difensivi in carta semplice (vedi modello allegato), allegando eventuali documenti giustificativi e/o chiedere di essere ascoltato personalmente.
Il Prefetto, sentito l'interessato che lo abbia richiesto ed esaminati i suoi eventuali scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento adotta ordinanza motivata con cui applica la sanzione, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione.
Nella determinazione della sanzione pecuniaria, tra il minimo e il massimo per essa fissati, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dal trasgressore per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, alla personalità e alle condizioni economiche del trasgressore medesimo.
Il diritto a riscuotere la sanzione pecuniaria applicata - con un procedimento di riscossione forzata, in assenza del pagamento entro trenta giorni dalla notificazione della ordinanza adottata dal Prefetto - si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
Avverso il provvedimento sanzionatorio del Prefetto (ordinanza-ingiunzione) è ammesso, entro 30 giorni e, per i residenti all'estero, 60 giorni dalla notifica dello stesso, ricorso al Giudice di Pace competente per territorio (art.22 bis legge 24 novembre 1981, n. 689).
È legittimato a proporre ricorso il soggetto nei cui confronti è stata emessa l'ordinanza- ingiunzione di pagamento e l'obbligato in solido. Il ricorso non necessita del patrocinio di un legale.
Sequestro amministrativo (qualora previsto)
Ai sensi dell'art. 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689 l'interessato può, anche immediatamente, proporre opposizione al sequestro amministrativo chiedendo la contestuale restituzione delle cose sequestrate.
Sull'opposizione il Prefetto decide con l'adozione di un'ordinanza motivata entro il 10° giorno successivo alla sua proposizione.
Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.
Pagamento rateale
L'art. 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689 prevede la possibilità di concedere il pagamento rateale della sanzione all'interessato che ne faccia richiesta e versi in condizioni economiche disagiate.