E' considerato vittima del terrorismo e della criminalità organizzata di tipo mafioso chiunque, cittadino italiano, straniero o apolide, sia deceduto o abbia subito un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni causate da tali atti.

A favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, sono previsti benefici economici e non economici (ad esempio di natura sanitaria ed assistenziale, di natura processuale ecc.)

Il Prefetto cura l'istruttoria delle domande volte ad ottenere i benefici economici (speciale elargizione e assegno vitalizio) in favore delle vittime di atti di terrorismo e di criminalità organizzata e dei loro familiari superstiti.

Il Prefetto rilascia, altresì, su richiesta degli aventi diritto (vittime di atti di terrorismo e di criminalità organizzata e familiari superstiti) la certificazione attestante la condizione di caduto a causa di atti di terrorismo o di criminalità organizzata necessaria per ottenere i benefici non economici previsti dalla legislazione vigente (ad esempio collocamento obbligatorio al lavoro con precedenza e preferenza a parità di titoli, riserva di posti per l'assunzione ad ogni livello e qualifica, esenzione dal pagamento del ticket sanitario etc.).

 

Chi può fare la richiesta:
Chiunque abbia subito un'invalidità permanente per effetto di lesioni, di qualsiasi entità o grado, in conseguenza di azioni di eversione dell'ordine democratico, di atti di terrorismo e di stragi di tale matrice o di atti di criminalità organizzata di tipo mafioso o i familiari superstiti qualora l'evento abbia determinato il decesso della vittima.

Per familiari della vittima si intendono:

  1. coniuge e figli se a carico all'epoca dell'evento;
  2. figli anche non a carico all'epoca dell'evento in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;
  3. genitori;
  4. fratelli e sorelle se conviventi a carico all'epoca dell'evento;
  5. in assenza dei soggetti sopraindicati competono nell'ordine ai seguenti soggetti in quanto unici superstiti: orfani, fratelli o sorelle, ascendenti in linea retta anche se non conviventi e non a carico ed i conviventi more uxorio.

I benefici sono corrisposti ai familiari delle vittime secondo l'ordine sopra indicato (L. 466/1980, art. 6 e L. 388/2000, art. 82).

 

Requisiti per l'accesso ai benefici

  • La vittima che presenta la domanda deve aver subito lesioni o ferite che hanno causato un'invalidità permanente, di qualsiasi grado, in occasione di un evento terroristico avvenuto dopo il 1° gennaio 1961 o di criminalità organizzata di stampo mafioso, verificatosi dopo il 1° gennaio 1967;
  • i familiari della vittima o i conviventi devono appartenere ad una delle categorie indicate nei punti 1,2,3,4 e 5;
  • la vittima, i suoi familiari e conviventi hanno diritto ai benefici purché estranei ad ambienti o rapporti delinquenziali.

L'ammissibilità e la procedibilità dell'istanza sono condizionate al mancato superamento del termine di prescrizione decennale (v. artt. 2934 e 2946 C.C.) e del termine di decadenza di cui all'art.6 della legge 20 ottobre 1990 n.302, come sostituito, da ultimo, dall'art. 23 della legge 23 febbraio 1999 n. 44 per il quale "gli interessati devono presentare domanda non altre tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza".

 

Modalità di presentazione dell'istanza:

La presentazione della domanda dovrà essere effettuata dal richiedente, in modalità telematica, tramite il Portale dei Servizi del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno, oppure tramite il portale dello stesso Dipartimento alla voce "Servizi on line"; sarà possibile accedere ad entrambi i portali attraverso la propria identità digitale (SPID).

In caso di accoglimento della domanda il Capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione concede con decreto la speciale elargizione e/o l'assegno.

In caso di rigetto della domanda il richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo (T.A.R.) competente entro 60 giorni dalla notifica del decreto di rigetto del Capo Dipartimento o, in alternativa, presentare ricorso al Presidente della repubblica entro il termine di 120 giorni dalla notifica del predetto decreto.


Per approfondimenti consulta pagina del ministero dell'interno - Ufficio I.

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 11 Settembre 2024, ore 10:42