Il decreto di sospensione della patente è adottato dal Prefetto quale sanzione accessoria della violazione di alcune norme del Codice della Strada, con o senza rilevanza penale, o in via cautelare, a seguito di incidente stradale con lesioni personali.
- Sospensione della patente per violazione alle norme di comportamento
- Sospensione della patente per lesioni personali colpose a seguito di incidente stradale
- Sospensione della patente per sentenza del giudice (art. 224 C.d.S)
SOSPENSIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DI COMPORTAMENTO (art.218 C.d.S.)
La violazione di alcune norme del C.d.S. comporta, come sanzione accessoria, la sospensione del documento di guida.
Il Prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti dall'organo che ha accertato l'infrazione, emana il provvedimento di sospensione della patente e indica il periodo cui si estende la sospensione stessa. Tale periodo è determinato dal Prefetto, in relazione alla gravità dell'infrazione, nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dal Codice della Strada.
La sospensione della patente è prevista anche nei casi in cui alcune norme siano state violate dal conducente per almeno due volte nel corso di un biennio (c.d. “recidiva”)
In alcuni casi la violazione di norme del Codice della Strada riveste un carattere penale. La sospensione della patente viene pertanto comminata in via provvisoria e cautelare, in attesa della sentenza del Giudice competente.
Avverso il provvedimento di sospensione della patente è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 205), entro 30 giorni dalla notifica.
Cosa fare
Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal Prefetto.
Si consiglia di contattare la Prefettura-U.T.G. per le modalità di restituzione del documento di guida.
La patente può essere ritirata dal titolare o da un delegato, munito di delega scritta e fotocopia del documento di identità del delegante.
PERMESSO DI GUIDA IN FASCE ORARIE PRESTABILITE
Il conducente a cui è stata sospesa la patente può, entro il termine perentorio di cinque giorni dal ritiro – e solo nel caso in cui dalla violazione commessa non sia derivato un incidente - presentare istanza al Prefetto, al fine di ottenere un permesso di guida per determinate fasce orarie.
Requisiti per il rilascio del permesso
Il permesso orario di guida previsto dall'art. 218, comma 2, del Codice della Strada può essere rilasciato quando vi siano le seguenti condizioni:
1) si tratti di sospensione della patente e non di revoca della stessa.
2) la sospensione è stabilita per un periodo determinato (non deve trattarsi, quindi, di sospensione a tempo indeterminato, come nel caso di cui all'art. 128 C.d.S.).
3) la sospensione deriva da violazioni di carattere amministrativo e non da ipotesi di reato (es.: artt. 186, comma 2, lettere b) e c), 187, 189, 9 ter C.d.S.). Deve trattarsi di sospensione quale sanzione amministrativa accessoria ai sensi dell'art. 218 C.d.S. e non di sospensione provvisoria ai sensi dell'art. 223 C.d.S. o di applicazione della sospensione disposta dall'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 224 CdS.
Nel caso di violazione dell'art. 186, comma 2, lettera a), è possibile il rilascio del permesso, non trattandosi di ipotesi di reato.
4) dalla violazione non deve essere derivato un incidente stradale.
5) il permesso orario di guida, adeguatamente motivato e documentato, può essere rilasciato per due tipologie (alternative) di motivi:
A) per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri.
B) per il ricorrere delle situazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Non è possibile concedere il permesso per svolgere attività lavorativa, ove questa sia svolta mediante la guida di autoveicoli o motocicli (es. autista, autotrasportatore, taxista, etc). Il permesso può essere rilasciato solo per raggiungere il posto di lavoro.
Modalità per la presentazione della domanda
1) L'istanza va inoltrata utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito della Prefettura - Sezione Patenti – Modulistica – Domanda permesso orario.
2) All'istanza deve essere allegata:
- copia del verbale di contestazione e ritiro della patente;
- copia della carta di identità;
- attestazione del datore di lavoro che dichiari l'orario di lavoro svolto o idonea documentazione attestante il ricorrere delle situazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3) La domanda va inoltrata entro cinque giorni dal ritiro della patente ai seguenti indirizzi:
Non potrà tenersi conto di istanze pervenute all'Ufficio oltre il suddetto termine o comunque dopo l'emanazione da parte dell'Ufficio dell' ordinanza di sospensione.
4) Il permesso deve essere richiesto:
- per non oltre tre ore al giorno ;
- per determinate fasce orarie (secondo le necessità dell'istante).
5) In base alle ore richieste, " il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è autorizzata la guida, arrotondato per eccesso " (art. 218, comma 2, C.d.S.).
- Rilascio del permesso
1) Il permesso viene rilasciato, ai sensi dell'art. 218, comma 2, C.d.S., con la medesima ordinanza con cui si sospende la patente.
2) E' possibile guidare, negli orari concessi, solo dal momento in cui l'ordinanza di sospensione è emanata ed è contestualmente rilasciato il permesso orario di guida, portando con sé copia della suddetta ordinanza. In caso contrario, si potrà incorrere nella violazione di cui all'art. 218, comma 6, C.d.S. (revoca della patente).
4) Gli interessati, di regola, verranno contattati dall'Ufficio anche in caso di mancato rilascio del permesso (es. perché istanza pervenuta in ritardo o per mancanza delle condizioni di cui all'art. 218, comma 2, C.d.S.). A tal fine, si invitano gli utenti a indicare nella domanda il proprio recapito telefonico.
Per scaricare il fac-simile del permesso orario, consultare la sezione “MODULISTICA”