Si avvisa la gentile utenza che gli Uffici dell'Area 3 sett.II (PATENTI) della Prefettura di Genova riceveranno esclusivamente nei giorni di lunedì e venerdì - dalle ore 09.00 alle ore 11.00 - previo appuntamento da richiedere telefonando ai numeri:

010/5360-404

010/5360-453

010/5360-540



Si raccomanda altresì l'utilizzo della posta elettronica  al seguente indirizzo:

patenti.pref_genova@interno.it 

E' gradita l'indicazione di un recapito telefonico, al fine di agevolare le comunicazioni con questo Ufficio.

 

                      INDIRIZZO E CONTATTI:

 

SEDE DELL’UFFICIO PATENTI:

Largo San Giuseppe n.18,  6^piano – 16121 Genova

 

DIRIGENTE:

Dott.ssa Maria Pia GIACOBONE

Qualifica

VICEPREFETTO

E-mail

mariapia.giacobone@interno.it

 

Telefoni Ufficio Patenti:

  • centralino: 010/53601
  • 010/5360404
  • 010/5360453
  • 010/5360540
  • 010/5360500
  • 010/5360273

 

Giorni di ricevimento al pubblico:

  • Lunedì dalle 09:00 alle 11:00
  • Venerdì dalle 09:00 alle 11:00

Lo sportello telefonico è attivo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 12.00

 

                                          INDIRIZZI UTILI

 

  • PREFETTURA DI GENOVA, Largo Eros Lanfranco, 1 – 16122 Genova
  • UFFICIO PATENTI, Largo S. Giuseppe, 18 – 16121 Genova
  • COMMISSIONE MEDICA LOCALE, via Canevari, 168 rosso – 16137 Genova
  • MOTORIZZAZIONE CIVILE, via Cantore, 3 – 16149 Genova
  • UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE, via E .De Amicis, 2 – 16122 Genova

Codice provvedimento

929353

 

Ultimo aggiornamento

Giovedì 19 Settembre 2024, ore 12:14

 

 

 

 

 

                                    INFORMAZIONI GENERALI:

 

In materia di patenti, il Prefetto emette esclusivamente i provvedimenti di revoca, ritiro e sospensione, nei casi e con le modalità previste dal nuovo Codice della Strada "C.d.S.". 

Alcuni casi di revoca, sospensione e ritiro della patente di guida:

  1.  SOSPENSIONE (art.218 C.d.S. per violazione a norme di comportamento  del C.d.S,. con e senza rilevanza penale, nonché per lesioni personali colpose a seguito di incidente stradale art. 223 C.d.S. e per sentenza del giudice di condanna art. 224 del C.d.S.)
  2. REVOCA (per carenza dei requisiti morali art.120 del C.d.S.; violazione a norme di comportamento artt. 218, 86 del C.d.S. nonché per sentenza di condanna art. 224 del C.d.S.)
  3. RITIRO (per guida con patente scaduta di validità art. 126 del C.d.S. e per guida con patente estera da parte dei conducenti che risiedono in Italia da oltre un anno art.136 C.d.S.)

     

                                                 

SOSPENSIONE

 Il decreto di sospensione della patente è adottato dal Prefetto quale sanzione accessoria della violazione di alcune norme del Codice della Strada, con o senza rilevanza penale, o in via cautelare, a seguito di incidente stradale con lesioni personali.

  • Sospensione della patente per violazione alle norme di comportamento
  • Sospensione della patente per lesioni personali colpose a seguito di incidente stradale
  • Sospensione della patente per sentenza del giudice (art. 224 C.d.S)

 

SOSPENSIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DI COMPORTAMENTO (art.218 C.d.S.)

 

La violazione di alcune norme del C.d.S. comporta, come sanzione accessoria, la sospensione del documento di guida.

Il Prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti dall'organo che ha accertato l'infrazione, emana il provvedimento di sospensione della patente e indica il periodo cui si estende la sospensione stessa. Tale periodo è determinato dal Prefetto, in relazione alla gravità dell'infrazione, nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dal Codice della Strada.

La sospensione della patente è prevista anche nei casi in cui alcune norme siano state violate dal conducente per almeno due volte nel corso di un biennio (c.d. “recidiva”)

In alcuni casi la violazione di norme del Codice della Strada riveste un carattere penale. La sospensione della patente viene pertanto comminata in via provvisoria e cautelare, in attesa della sentenza del Giudice competente.

Avverso il provvedimento di sospensione della patente è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 205), entro 30 giorni dalla notifica.

 

Cosa fare

Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal Prefetto.

Si consiglia di contattare la Prefettura-U.T.G. per le modalità di restituzione del documento di guida.

La patente può essere ritirata dal titolare o da un delegato, munito di delega scritta e fotocopia del documento di identità del delegante.

 

 

 

PERMESSO DI GUIDA IN FASCE ORARIE PRESTABILITE

Il conducente a cui è stata sospesa la patente può, entro il termine perentorio di cinque giorni dal ritiro – e solo nel caso in cui dalla violazione commessa non sia derivato un incidente - presentare istanza al Prefetto, al fine di ottenere un permesso di guida per determinate fasce orarie. 

Requisiti per il rilascio del permesso

Il permesso orario di guida previsto dall'art. 218, comma 2, del Codice della Strada può essere rilasciato quando vi siano le seguenti condizioni:

1) si tratti di sospensione della patente non di revoca della stessa.

2) la sospensione è stabilita per un periodo determinato (non deve trattarsi, quindi, di sospensione a tempo indeterminato, come nel caso di cui all'art. 128 C.d.S.).

3) la sospensione deriva da violazioni di carattere amministrativo non da ipotesi di reato (es.: artt. 186, comma 2, lettere b) e c), 187, 189, 9 ter C.d.S.). Deve trattarsi di sospensione quale sanzione amministrativa accessoria ai sensi dell'art. 218 C.d.S. e non di sospensione provvisoria ai sensi dell'art. 223 C.d.S. o di applicazione della sospensione disposta dall'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 224 CdS.

Nel caso di violazione dell'art. 186, comma 2, lettera a), è possibile il rilascio del permesso, non trattandosi di ipotesi di reato.

4) dalla violazione non deve essere derivato un incidente stradale.

5) il permesso orario di guida, adeguatamente motivato e documentato, può essere rilasciato per due tipologie (alternative) di motivi:

A) per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri.

B) per il ricorrere delle situazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

 

Non è possibile concedere il permesso per svolgere attività lavorativa, ove questa sia svolta mediante la guida di autoveicoli o motocicli (es. autista, autotrasportatore, taxista, etc). Il permesso può essere rilasciato solo per raggiungere il posto di lavoro.

Modalità per la presentazione della domanda

1) L'istanza va inoltrata utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito della Prefettura - Sezione Patenti – Modulistica – Domanda permesso orario.

2) All'istanza deve essere allegata:

-  copia del verbale di contestazione e ritiro della patente;

-  copia della carta di identità;

-  attestazione del datore di lavoro che dichiari l'orario di lavoro svolto o idonea documentazione attestante il ricorrere delle situazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3) La domanda va inoltrata entro cinque giorni dal ritiro della patente ai seguenti indirizzi:

 

 

Non potrà tenersi conto di istanze pervenute all'Ufficio oltre il suddetto termine o comunque dopo l'emanazione da parte dell'Ufficio dell' ordinanza di sospensione.

 

4) Il permesso deve essere richiesto:

  • per non oltre tre ore al giorno ;
  • per determinate fasce orarie (secondo le necessità dell'istante).

5) In base alle ore richieste, " il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è autorizzata la guida, arrotondato per eccesso " (art. 218, comma 2, C.d.S.).

  1. Rilascio del permesso

1) Il permesso viene rilasciato, ai sensi dell'art. 218, comma 2, C.d.S., con la medesima ordinanza con cui si sospende la patente.

2) E' possibile guidare, negli orari concessisolo dal momento in cui l'ordinanza di sospensione è emanata ed è contestualmente rilasciato il permesso orario di guida, portando con sé copia della suddetta ordinanza. In caso contrario, si potrà incorrere nella violazione di cui all'art. 218, comma 6, C.d.S. (revoca della patente).

4) Gli interessati, di regola, verranno contattati dall'Ufficio anche in caso di mancato rilascio del permesso (es. perché istanza pervenuta in ritardo o per mancanza delle condizioni di cui all'art. 218, comma 2, C.d.S.). A tal fine, si invitano gli utenti a indicare nella domanda il proprio recapito telefonico.

Per scaricare il fac-simile del permesso orario, consultare la sezione “MODULISTICA”

RITIRO

Il ritiro della patente è previsto per due tipi di violazioni.

  • Guida con patente scaduta di validità (art.126 C.d.S)
  • Guida con patente estera da parte di conducenti che risiedono in Italia da oltre un anno (art.136 C.d.S.)

 

RITIRO  PER GUIDA CON PATENTE SCADUTA (ART. 126 C.d.S..)

Chiunque guidi con patente la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente.

La patente scaduta viene inviata dall'organo di polizia alla  Prefettura U.T.G. del luogo della commessa violazione e viene restituita dall'Ufficio Patenti della stessa dietro esibizione del certificato medico che conferma l'idoneità del soggetto a condurre veicoli.


Cosa fare

Il titolare (o altra persona munita di delega in carta semplice, sottoscritta dal titolare) deve recarsi in Prefettura U.T.G. ed esibire una certificazione medica attestante l'idoneità alla guida.

Il titolare può di nuovo guidare con la patente che gli è stata restituita, accompagnata dal certificato medico attestante l'idoneità, in attesa che gli pervenga il nuovo documento inviato dal Ministero dei Trasporti.



 

RITIRO PER GUIDA CON PATENTE ESTERA DA PARTE DI CONDUCENTI CHE RISIEDONO IN ITALIA DA OLTRE UN ANNO (art. 136 C.d.S.)

I titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero (extracomunitario) non possono circolare oltre un anno dall'acquisizione della residenza in Italia. In tal caso la patente di guida extracomunitaria viene ritirata.

I titolari devono chiedere pertanto la conversione della patente che consiste nel rilascio di una nuova patente italiana corrispondente a quella estera .

 

Cosa fare

La patente ritirata, se convertibile, non verrà restituita al suo titolare, ma potrà essere inviata all'Ufficio Provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri ex M.C.T.C. per la sua conversione in una patente italiana.

Per conoscere l'elenco degli Stati per i quali è possibile ottenere la conversione delle patenti vai al sito

http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=308

 

 

Riferimenti normativi:

  • Nuovo Codice della Strada (artt.126, 135 e 136)
REVOCA

La patente di guida può essere revocata per:

  • carenza dei requisiti morali (art. 120 C.d.S.)
  • violazione a norme di comportamento al codice della strada (art. 218 C.d.S., art 86 C.d.S., art. 9 bis e 9 ter C.d.S., art. 128 e 176 C.d.S.)
  • sentenza penale di condanna (art. 224 C.d.S)

 

REVOCA PER CARENZA DEI REQUISITI MORALI ( art. 120 del C.d.S.)

Cosa fare

Entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento, il titolare della patente di guida può presentare  ricorso al Ministro dell'Interno (in bollo da 14,62 euro) che decide di concerto con il Ministro dei Trasporti.

 

REVOCA PER VIOLAZIONE A NORME DI COMPORTAMENTO AL CODICE DELLA STRADA (art. 218 C.d.S., art 86 C.d.S., art. 9 bis e 9 ter C.d.S., art. 128 ne art. 176 C.d.S.)

Cosa fare

Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di revoca della patente, adottato ai sensi dell'art. 219 del C.d.S., è ammesso ricorso in opposizione dinnanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione.

Dirigente
Dott.ssa Maria Pia GIACOBONE
Qualifica
VICEPREFETTO
Nome ufficio
Patenti
Ubicazione dell'ufficio
Largo San Giuseppe, 18 - piano 6°
Orari di ricevimento
  • Lunedì dalle 09:00 alle 11:00
  • Martedì dalle 09:00 alle 11:00
  • Mercoledì dalle 09:00 alle 11:00
  • Giovedì dalle 09:00 alle 11:00
  • Venerdì dalle 09:00 alle 11:00
Codice provvedimento
955185

Ultimo aggiornamento
Lunedì 21 Ottobre 2024, ore 12:18
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