Come noto, la Legge 12 ottobre 1982, n. 726 all'art. 1 comma 7, imponeva alle stazioni appaltanti l'obbligo di fornire all'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, ove dallo stesso richiesto, la documentazione relativa alle procedure di aggiudicazione e ai contratti di opere eseguite o da eseguire.
In relazione a quanto sopra era stato introdotto l'obbligo di compilare il c.d. "Modello G.A.P." per gli enti pubblici che bandiscono appalti per l'esecuzione di opere pubbliche, servizi e forniture nonché per le imprese individuali o costituite in forma societaria, aggiudicatarie degli appalti medesimi o di eventuali subappalti, e di trasmetterlo, debitamente compilato e sottoscritto, alla Prefettura territorialmente competente.
Successive disposizioni hanno mutato il quadro normativo di riferimento ed infine il Ministero dell'Interno, con circolare n. 11001/119/20(8) del 16 maggio 2014 ha chiarito che l'obbligo di compilazione ed invio del modello G.A.P. è stato abrogato implicitamente dall'evoluzione normativa, in quanto la ratio sottesa alle previsioni di cui all'art. 1, comma 7, della Legge 12 ottobre 1982, n. 726 è oggi soddisfatta dalle nuove e più articolate procedure dettate dall'art. 7, comma 8, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, dagli obblighi di trasparenza in capo alle stazioni pubbliche appaltanti introdotti dall'art. 1, comma 32, Legge 6 novembre 2012, n. 190 nonché dai protocolli d'intesa stipulati dal Ministero dell'Interno con l'A.V.C.P. volti a semplificare la raccolta delle informazioni sugli appalti.