La cittadinanza italiana si basa sul principio dello...

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.

I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti.

La materia è attualmente regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successivi regolamenti.

In base a questi è possibile individuare due tipologie di concessione:

 

1) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI CONIUGATI CON ITALIANI (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992)

 

Chi può fare la richiesta :

Lo straniero coniugato con un cittadino/a italiano/a e residente legalmente in Italia da almeno due anni dalla data del matrimonio o un anno in presenza di figli nati o adottati dai coniugi, ovvero, se residente all'estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio, purché nei predetti periodi non siano intervenuti scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista separazione legale.

Cosa fare:

La domanda di cittadinanza va presentata alla Prefettura-U.T.G. del luogo di residenza debitamente compilata sull'apposito mod. A e vi va apposta una marca da bollo da € 16,00 euro.

Lo straniero che risiede all'estero, può presentare domanda, dopo tre anni di matrimonio, alla competente Autorità Consolare.

Documentazione richiesta:

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

  • estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità (esclusa l'ipotesi di nascita in Italia), debitamente tradotto e legalizzato secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda.
  • certificato penale del Paese di origine, debitamente tradotto e legalizzato, secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda.

Possono essere autocertificati, compilando i riquadri predisposti nello stesso modello di domanda, i seguenti documenti :

  • residenza anagrafica,
  • composizione del nucleo familiare,
  • posizione giudiziaria dell'istante su territorio italiano,
  • reddito

Può essere presentata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, predisposta nello stesso modello di domanda , che potrà essere sottoscritta dall'istante, in luogo dei seguenti certificati :

  • cittadinanza italiana del coniuge
  • condizioni di validità del matrimonio

 

NOTA BENE

  • I rifugiati politici , in luogo della documentazione richiesta al punto successivo, potranno produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per quanto attiene alle esatte generalità ed alla posizione giudiziaria dell'istante nel Paese di origine, nonché copia dell'attestato dal quale risulti il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico.

Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole, il decreto di concessione della cittadinanza italiana a firma del Prefetto viene notificato all'interessato dalla Prefettura - U.T.G. di competenza. Lo straniero, entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento, deve prestare giuramento presso il Comune di residenza ed acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento.

2) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992)

Chi può fare la richiesta :

  • Lo straniero non comunitario che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano;
  • Il cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano;
  • L'apolide e il rifugiato politico che risiede legalmente da almeno 5 anni nel territorio italiano;
  • Lo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno 3 anni;
  • Lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno 5 anni successivamente all'adozione;
  • Lo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano.

Cosa fare :
 

La domanda di cittadinanza va presentata alla Prefettura-U.T.G. del luogo di residenza debitamente compilata sull'apposito modello B e vi va apposta una marca da bollo da € 16,00 euro.

Lo straniero che risiede all'estero può presentare domanda alla competente Autorità Consolare.

 

Documentazione richiesta:

  • estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità (esclusa l'ipotesi di nascita in Italia), debitamente tradotto e legalizzato secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda.
  • certificato penale del paese di origine, debitamente tradotto e legalizzato, secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda.

Possono essere autocertificati, compilando i riquadri predisposti nello stesso modello di domanda, i seguenti documenti :

  • residenza anagrafica,
  • composizione del nucleo familiare,
  • posizione giudiziaria dell'istante sul territorio italiano,
  • reddito degli ultimi tre anni .

NOTA BENE

  • I rifugiati politici , in luogo della documentazione indicata ai punti precedenti, potranno produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per quanto attiene alle esatte generalità ed alla posizione giudiziaria dell'istante nel paese di origine, nonché copia dell'attestato dal quale risulti il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico.
  • Lo straniero può dichiarare che un proprio ascendente è cittadino italiano per nascita con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da lui sottoscritta. E' predisposto un apposito riquadro nello stesso modello di domanda.

Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole il decreto di conferimento della cittadinanza italiana a firma del Presidente della Repubblica viene notificato dalla Prefettura - U.T.G. all'interessato il quale, entro 6 mesi dalla notifica, deve prestare giuramento presso il Comune di residenza ed acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento.

Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 25 Giugno 2024, ore 09:44