Il Prefetto dispone la  sospensione temporanea della circolazione in occasione dello svolgimento di competizioni sportive su strada statali o provinciali (gare podistiche, di auto, di moto, di pattine e di animali), su richiesta degli organizzatori delle gare.

All'istanza di sospensione della circolazione, da  presentare alla Prefettura-U.T.G. almeno 30 giorni prima della competizione sportiva, devono essere allegati:

  1. autorizzazione allo svolgimento della gara rilasciata dall'Ente territorialmente competente
  2. planimetria del percorso della gara sportiva 
Riferimenti normativi
  • Codice della Strada (Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285, art. 6 e 9)
Data
Ultimo aggiornamento
Giovedì 26 Settembre 2024, ore 12:23