Dirigente: dott.ssa Maria Grazia PEPE
Email Dirigente dell'Area: mariagrazia.pepe@interno.it
Responsabile del procedimento: dott.ssa Maria Grazia PEPE
Addetti:
Orario di apertura al pubblico: martedì ore 9.00-12.00 14.30-16.30, giovedi ore 9.00-12.00, nei restanti giorni solo previo appuntamento.
P.E.C. : protocollo.prefim@pec.interno.it; depassegni.prefim@pec.interno.it
Email : depenalizzazione.pref_imperia@interno.it
Telefono: 0183-689 9
NATURA PERSONALE DELLA RESPONSABILITA'
L'emissione di assegni senza autorizzazione e senza provvista (c.d. assegni a vuoto) sono illeciti amministrativi che, come in precedenza illustrato, vengono puniti con sanzioni pecuniarie e accessorie. Nel sistema sanzionatorio delineato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, l'art.3 sancisce il principio della natura personale della responsabilità : autore dell'illecito può essere soltanto la persona fisica che ha commesso il fatto e non anche un ente o una società, la cui responsabilità solidale per gli illeciti commessi dai propri legali rappresentanti o dipendenti è prevista soltanto in funzione di garanzia del pagamento della sanzione pecuniaria irrogata al traente. La personalità della responsabilità comporta l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria di pagare la sanzione in conseguenza della morte del reo e l'intrasmissibilità della medesima agli eredi (art.7 legge 689/1981).
PROCEDIMENTO
Entro 90 giorni (360 giorni per i residenti all'estero) dalla ricezione del rapporto o dell'informativa da parte del notaio, del segretario comunale o della banca che ha sollevato protesto, la Prefettura provvede alla notifica degli estremi della violazione ex art. 14 della Legge 689/81 al soggetto che ha emesso l'assegno, che ha 30 giorni di tempo per inviare scritti difensivi o documentazione (vedi il mod. A-A1-A2 -istanza di archiviazione - quietanza persone fisiche - quietanza persone giuridiche)
Non è prevista l'audizione personale.
La Prefettura, valutate le deduzioni una volta presentati gli atti, può emettere l'ordinanza ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria e disporre, in eventuale aggiunta, una sanzione accessoria ovvero l'archiviazione del procedimento.
Le sanzioni vengono graduate in base alla gravità dell'illecito, in relazione all'importo dell'assegno o degli assegni emessi (art. 5 bis, comma 5, legge 386/1990).
Nei casi previsti dalla normativa, viene applicata anche la sanzione accessoria del divieto di emissione di assegni bancari e/o postali, con relativa iscrizione alla Centrale Allarme Interbancaria, che, come già visto, non può avere una durata inferiore ai 2 anni né superiore ai 5 anni. L'ordinanza-ingiunzione deve essere adottata entro il termine di prescrizione di cinque anni dal giorno della notifica della contestazione.
La Prefettura emette ordinanza di ingiunzione entro 5 anni dalla notifica della contestazione.
Nei casi previsti dall'articolo 2 (emissione di assegno senza provvista) le sanzioni amministrative non si applicano se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente. La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente allo stabilimento trattario o, in caso di levata del protesto o di rilascio della constatazione equivalente, al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto mediante quietanza del portatore con firma autentica ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto.
La documentazione comprovante il pagamento dell'assegno deve pervenire alla Prefettura in originale oppure in copia autentica , la quietanza liberatoria dovrà riportare la data e l'esatto ammontare del versamento eseguito in favore del trattario e dovrà inoltre recare - tassativamente - la firma autenticata.
Detta prova, infatti, deve tassativamente pervenire a questo Ufficio entro 30 giorni dalla notifica del verbale di contestazione . Solo in casi eccezionali e a discrezione dell'Ufficio , è ammesso l'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione su istanza di parte , previa esibizione della prova del pagamento tardivo accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale siano esplicitate le circostanze che hanno impedito la produzione della medesima prova nei termini prescritti dalla legge per la presentazione delle memorie difensive (art. 8 bis, comma 4, legge 386/90).
PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA
Ai sensi dell'art. 26 della legge 689/1981, l'interessato, che si trovi in condizioni economiche disagiate, può presentare al Prefetto che ha emesso ordinanza-ingiunzione una richiesta di rateizzazione mensile (da 3 a30 rate) della sanzione pecuniaria (vedi modello B - richiesta pagamento rateale sanzione pecuniaria ). Prova del pagamento delle rate dovrà essere trasmessa mensilmente a questo Ufficio. In qualsiasi momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Nel caso di mancato pagamento, anche di una sola rata , si procederà alla riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo esattoriale del relativo credito erariale .
RICORSO GIURISDIZIONALE
Qualora si intenda agire giudizialmente avverso la sanzione, il soggetto nei cui confronti è stata emessa ordinanza ingiunzione può proporre, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, ricorso al Giudice di Pace competente per territorio da individuarsi, come nel caso del Prefetto, in quello del comune in cui hanno sede la filiale della banca trattaria o l'ufficio postale su cui il titolo fu tratto (art. 22 e 22 bis della legge 689/81. ( vedi il mod. C- fac-simile di ricorso).
L'interessato può presenziare in giudizio personalmente davanti al Giudice di Pace, non essendo necessaria l'assistenza di un legale.
RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI
L'interessato o la persona munita di delega scritta (completa di fotocopia documenti sia del delegante che del delegato) con documenti in ORIGINALE può esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento amministrativo sanzionatorio in questo Ufficio negli orari di apertura al pubblico, previa esibizione di un documento di identità in corso di validità.
ESECUTIVITA'
Il mancato pagamento dell'importo della sanzione stabilita nella Ordinanza di Ingiunzione nei termini assegnati, comporterà la esecutività dello stesso tramite messa a ruolo ai fini della emissione di cartella esattoriale, entro 5 anni dalla notifica dell'ordinanza stessa. E' previsto un archivio informatico presso la Banca d'Italia che conterrà tutte le informazioni sugli assegni bancarie postali e le carte di pagamento.