Gli Enti di culto acquistano la personalità giuridica mediante un decreto di riconoscimento del Ministero dell'Interno, la cui istruttoria è curata dal Prefetto.
Dirigente dott.
Responsabile del procedimento/Addetto: sig. Roberto NATTA
Orario di apertura al pubblico: martedì-giovedì ore 09.00 - 12.00,nei restanti giorni solo previo appuntamento
Indirizzo di posta elettronica: roberto.natta@interno.it
Chi può fare la richiesta
Parrocchie, chiese, istituti religiosi (a cui sono assimilati gli istituti secolari), società di vita apostolica, associazioni pubbliche di fedeli, fondazioni.
Cosa fare
Domanda (in bollo da € 16,00) sottoscritta dal legale rappresentante o dall'Autorità ecclesiastica competente deve essere presentata alla Prefettura nella cui provincia ha sede l'ente e deve contenere:
- generalità del rappresentante legale
- natura giuridica dell'Ente
- denominazione e sede
- elenco della documentazione allegata
Documentazione richiesta
- Assenso al riconoscimento giuridico della competente Autorità ecclesiastica (può essere in calce all'istanza o con un atto a parte). Non occorre se la domanda è sottoscritta dalla stessa Autorità ecclesiastica.
- Statuto : il documento deve essere in originale, datato ed in bollo, sottoscritto dal rappresentante legale e munito del visto della competente Autorità ecclesiastica, corredato della eventuale delibera dell'organo collegiale. Allo stesso devono essere allegate 5 copie conformi di cui 1 in bollo.
Lo Statuto, strutturato in articoli, dovrà contenere:
- configurazione giuridica dell'ente (ad esempio associazione pubblica di fedeli);
- denominazione e sede;
- fini ed attività dell'ente;
- struttura organizzativa con indicazione dei poteri spettanti a ciascun organo;
- norma relativa alla legale rappresentanza da cui risulti l'organo o l'Autorità ecclesiastica cui compete la relativa nomina;
- patrimonio iniziale posto a garanzia dell'autonomia dell'ente e della relativa stabilità;
- in caso di gestione di attività strumentali (ad esempio assistenza, istruzione) il documento dovrà contenere la previsione della redazione del bilancio preventivo e consuntivo e delle relative modalità di approvazione. Qualora da dette attività derivi l'esigenza di tenere scritture contabili, deve essere presente una norma relativa al Collegio dei revisori dei conti;
- norma relativa alla devoluzione dei beni in caso di estinzione;
- norma di rinvio, per quanto non contemplato nello statuto, alle norme del Codice Civile e Canonico ed alle leggi dello Stato.
Per le parrocchie e chiese è sufficiente uno statuto più sintetico.
- Decreto di erezione canonica o di approvazione : se scritto in latino dovrà essere corredato della traduzione in lingua italiana. Per le Confraternite, in mancanza del provvedimento canonico potrà essere prodotto un attestato sostitutivo dell'Ordinario Diocesano;
- Relazione : sottoscritta dal legale rappresentante, sulle attività svolte in concreto, deve indicare:
- numero degli appartenenti alla comunità religiosa;
- patrimonio (immobiliare e mobiliare) ed i mezzi di finanziamento;
- brevi cenni storici sulle origini dell'ente;
- le eventuali attività strumentali (ad esempio istruzione, beneficenza o altro).
Qualora si tratti di ente appartenente a Congregazione straniera (Casa di Procura, Procura Generale) o di ente con attività di missione, occorre anche l'elenco delle sedi all'estero.
- Atto o contratto : relativo alla disponibilità della sede (in copia autentica). La disponibilità dovrà essere garantita per un congruo periodo di tempo (ad esempio contratto di locazione).
- Prospetti economici : indicazione delle entrate e delle spese relative a ciascuno degli ultimi tre anni (cinque per gli istituti di diritto diocesano) o del minor periodo di esistenza dell'ente.
- Dichiarazione bancaria o di altro istituto di credito : comprovante la consistenza del patrimonio mobiliare a disposizione dell'ente.
- Patrimonio immobiliare : relazione tecnico descrittiva dei beni immobiliari redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra, ecc.).
In relazione alla tipicità degli Enti, la documentazione dever essere integrata come indicato nelle relative sezioni più in basso.
NOTA BENE
Qualora avvenga un mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un Ente di culto:
- Istanza in bollo, datata e sottoscritta dal rappresentante legale, contenente:
- denominazione e sede;
- indicazione del provvedimento di riconoscimento giuridico;
- elenco della documentazione allegata.
- Assenso all'istanza prestato dalla competente Autorità ecclesiastica in calce all'istanza o in atto a parte. Non occorre assenso in caso l'istanza sia sottoscritta dalla stessa Autorità ecclesiastica;
- Provvedimento dell'Autorità ecclesiastica che ha disposto o approvato il mutamento;
- Delibera degli organi collegiali (ove esistenti);
- Certificato iscrizione nel registro persone giuridiche;
- Statuto vigente (lo statuto non è richiesto per gli Enti che fanno parte della costituzione gerarchica della chiesa, Istituti religiosi, Seminari);
- Relazione sottoscritta dal legale rappresentante sui motivi che hanno determinato il mutamento.
Riferimenti normativi
- Legge 20 maggio 1985, n. 222