Comunicazione  antimafia   

Definizione (art. 84, comma 2, D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 )

La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno, nei confronti dei soggetti che intendono instaurare determinati rapporti conla Pubblica Amministrazione, di una delle cause di decadenza di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.Lgs.6 settembre 2011, n.159 (provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione personale o condanna con sentenza definitiva o confermata in grado di appello per uno dei delitti di cui all'art.51, comma 3-bis c.p.p.)

 

Chi deve fare la richiesta

La documentazione antimafia deve essere richiesta dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, dagli enti e dalle aziende vigilate dallo Stato o da altro ente pubblico e dalle società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, nonché dai concessionari di opere e servizi pubblici e dai contraenti generali di cui all'art.176 del D.Lgs.163/2006.

 

Deve essere richiesta per   

  1. Licenze, autorizzazioni di polizia di competenza del Comune ed autorizzazioni al commercio;
  2. Concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici di valore superiore a € 150.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria;
  3. Iscrizioni in Albi di appaltatori, fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la Pubblica Amministrazione, nei registri della Camera di Commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
  4. Attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
  5. Altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
  6. Licenze per detenzione o porti d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti;
  7. Contratti di appalto di opere e lavori pubblici di importo superiore a € 150.000,00 ma inferiore a € 5.225.000,00 (iva esclusa);
  8. Contratti di fornitura di beni e servizi di importo superiore a € 150.000,00 ma inferiore a € 209.000,00 (iva esclusa);
  9. Per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali si applica la direttiva 2004/17/CE (come modificata dal Regolamento UE n. 1251/2011):
  • Opere e lavori pubblici di importo superiore a € 150.000,00 e inferiore a  € 5.225.000,00.
  • Forniture e servizi: superiore a € 150.000,00 e inferiore a  € 418.000,00 .

Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti pubblici aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività (art. 20 Direttiva 2004/17/CE).  
E' vietato a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiute a scopo di eludere l' applicazione della predetta normativa.

 

Quando non deve essere richiesta

  • Per i rapporti fra pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, dagli enti e dalle aziende vigilate dallo Stato o da altro ente pubblico e dalle società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, nonché dai concessionari di opere e servizi pubblici e dai contraenti generali di cui all'art.176 del D.Lgs.163/2006.
  • Per i rapporti fra soggetti pubblici citati e altri soggetti anche privati i cui organi rappresentativi e aventi funzioni di amministrazione e controllo sono sottoposti per disposizione di legge o di regolamento alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause ostative
  • Per il rilascio o il rinnovo di autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di P.S.
  • Per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali non imprenditoriali o di chi esercita attività artigiane in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale
  • Per provvedimenti, atti, contratti erogazioni di valore complessivo non superiore a  € 150.000.

 

 Autocertificazione  

La comunicazione antimafia può essere sostituita da un'autocertificazione - sottoscritta con le modalità di cui all'art.38 D.P.R.445/2000 - con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione ex art. 67 qualora si tratti di:

  • contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarate urgenti
  • provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti ·
  • attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese  su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla P.A. competente
  • attività private sottoposte alla disciplina del silenzio assenso, indicate nella tabella C annessa al Regolamento approvato con D.P.R. 26.4.1992,n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni

 

Procedimento per il rilascio della comunicazione  

Il procedimento si avvia esclusivamente su istanza delle Amministrazioni pubbliche, che dovranno preliminarmente acquisire dal soggetto interessato al rilascio della comunicazione antimafia la dichiarazione sostitutiva del certificato iscrizione alla Camera di Commercio del legale Rappresentante recante l'attuale compagine societaria con le generalità complete dei soggetti che ricoprono cariche all'interno della società ai sensi dell' art. 85 .   
La comunicazione antimafia è acquisita esclusivamente mediante consultazione della Banca dati nazionale unica da parte dei soggetti di cui all 'art. 97  , (Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti), debitamente autorizzati.  
Gli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti devono richiedere l'accreditamento tramite la procedura descritta nella sezione dedicata alla Banca dati nazionale unica.   
La comunicazione antimafia è rilasciata dal prefetto soltanto nei seguenti casi:

  1. qualora dalla consultazione della Banca dati nazionale unica emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67;
  2. qualora la consultazione della Banca dati nazionale unica sia eseguita per un soggetto che risulti non censito.

In tali casi, competente è il prefetto della provincia in cui hanno:

  • residenza le persone fisiche;
  • sede legale le imprese, le associazioni o i consorzi;
  • sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato le società di cui all'articolo 2508 del codice civile;
  • sede gli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti (soggetti richiedenti), nel caso di società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.

Il rilascio della comunicazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica quando non emerge a carico dei soggetti censiti la sussistenza di cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. 159/2011.  
Qualora dalla consultazione della Banca dati nazionale unica emerga la sussistenza di cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. 159/2011 il prefetto effettua le opportune verifiche.  
Nel caso in cui le verifiche suddette diano esito positivo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia interdittiva. 

Nel caso in cui le verifiche suddette diano esito negativo il prefetto rilascia la comunicazione antimafia liberatoria.  
Le comunicazioni antimafia hanno una validità di 6 mesi dalla data dell'acquisizione.  
N.B. Nei sei mesi della sua validità, la comunicazione antimafia è utilizzabile e produce i suoi effetti anche in altri procedimenti, diversi da quello per il quale è stata acquisita, riguardanti i medesimi soggetti.

 

Termini per il rilascio della comunicazione antimafia

Qualora dalla consultazione della Banca dati nazionale unica emerga la sussistenza di cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. 159/2011 per le quali sia necessario effettuare ulteriori verifiche, la comunicazione antimafia è rilasciata entro  30 giorni  dalla data consultazione della banca dati nazionale unica.  
Decorso il termine suddetto, gli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del D. Lgs.159/2011.  
In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'art. 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all' art. 83   , commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.  
La revoca e il recesso si applicano anche quando la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all' art. 67   è accertata successivamente alla stipula del contratto, alla concessione di lavori o all'autorizzazione al subcontratto.   

 

Documentazione richiesta

All'istanza occorre allegare il certificato iscrizione alla Camera di Commercio oppure la relativa dichiarazione sostitutiva (con le complete generalità anche dei sindaci e del direttore tecnico, ove previsto e comunque di tutti i soggetti da sottoporre a verifica ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011) redatta dal Rappresentante Legale della società.  

 

Fonti normative 

D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159 
D. Lgs. 15 novembre 2012, n. 218  
Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90  
D.P.C.M. 193/2014   

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Ultimo aggiornamento
Lunedì 27 Maggio 2024, ore 16:02
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Circolare prot. n. 286/2013 AM 383.68 KB
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