Si avvisano gli Enti Pubblici/Stazioni appaltanti e, più in generale, i soggetti di cui all' art. 97 comma 1 del D. Lgs. 159/2011, che dal 07/01/2016 la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia è pienamente operativa.
Di conseguenza, la documentazione antimafia (comunicazione ed informazione antimafia) dovrà essere acquisita mediante consultazione della Banca dati nazionale da parte dei soggetti di cui all'articolo 97 comma 1 del D. Lgs. 159/2011, debitamente accreditati. A far data dal 7/01/2016 non sarà dato seguito alle richieste di documentazione antimafia che perverranno a questa Prefettura mediante modalità differenti dalla consultazione della Banca dati nazionale.
Informazione antimafia
Definizione (art. 84, comma 3, D.Lgs.6 settembre 2011, n.159)
L'informazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno, nei confronti dei soggetti che intendono instaurare determinati rapporti conla Pubblica Amministrazione, di una delle cause di decadenza di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.Lgs.6 settembre 2011, n.159, nonché nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate.
Chi deve fare la richiesta
L'informazione antimafia deve essere richiesta dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, dagli enti e dalle aziende vigilate dallo Stato o da altro ente pubblico e dalle società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, nonché dai concessionari di opere pubbliche e dai contraenti generali di cui all'art.176 del D.Lgs.163/2006.
Quando deve essere richiesta
L'informazione antimafia è acquisita esclusivamente mediante consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011 (Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti), debitamente accreditati, prima di stipulare, approvare o autorizzare contratti, subcontratti, o prima di rilasciare o consentire concessioni o erogazioni, qualora il valore sia:
- in materia di opere, lavori pubblici e pubbliche forniture o servizi: pari o superiore a quello determinato dalla legge di attuazione delle direttive comunitarie. In particolare: in materia di opere e lavori pubblici la soglia comunitaria è di € 5.225.000,00, IVA esclusa; in materia di servizi, la soglia comunitaria è di € 209.000,00, IVA esclusa; in materia di forniture, la soglia comunitaria è € 209.000,00, IVA esclusa; per le forniture di beni da aggiudicarsi dalle amministrazioni di cui al D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 (di recepimento delle due direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE modificate con regolamento UE 1177/2009).
- per concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali e per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali: superiore a € 150.000,00 ;
- per le autorizzazioni di subcontratti, cessioni o cottimi concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche: superiore a € 150.000,00 ;
- per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali si applica la direttiva 2004/17/CE (come modificata dal Regolamento UE n. 1251/2011):
- Opere e lavori pubblici di importo pari o superiore a € 5.225.000,00;
- Forniture e servizi: di importo pari o superiore a € 418.000,00.
Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti pubblici aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività (art. 20 Direttiva 2004/17/CE).
E' vietato a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiute a scopo di eludere l' applicazione della predetta normativa.
Gli enti locali sciolti ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 devono acquisire, nei cinque anni successivi allo scioglimento, l'informazione indipendentemente dal valore economico.
Quando non deve essere richiesta
- Per i rapporti fra pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, dagli enti e dalle aziende vigilate dallo Stato o da altro ente pubblico e dalle società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, nonché dai concessionari di opere pubbliche e dai contraenti generali di cui all'art.176 del D.Lgs.163/2006.
- Per i rapporti fra soggetti pubblici citati e altri soggetti anche privati i cui organi rappresentativi e aventi funzioni di amministrazione e controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause ostative.
- Per il rilascio o il rinnovo di autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di P.S.
- Per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali non imprenditoriali o di chi esercita attività artigiane in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale
- Per provvedimenti, atti, contratti, erogazioni di valore complessivo non superiore a € 150.000
Competenza al rilascio dell'informazione antimafia (art. 90 del D. Lgs. 159/2011)
L'informazione antimafia è conseguita mediante consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011 (Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti), debitamente accreditati.
Le informazioni antimafia dovranno essere acquisite dai soggetti elencati dall'art. 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011 esclusivamente mediante la consultazione della Banca dati nazionale.
L'informazione antimafia è rilasciata dal prefetto soltanto nei seguenti casi:
- qualora dalla consultazione della Banca dati nazionale emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all' articolo 67 o dei tentativi d'infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del D. Lgs. 159/2011;
- qualora la consultazione della Banca dati nazionale sia eseguita per un soggetto che risulti non censito;
- qualora la Banca dati nazionale non sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali.
In tali casi, competente è il prefetto della provincia in cui hanno:
- residenza le persone fisiche;
- sede legale le imprese, le associazioni o i consorzi;
- sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato le società di cui all'articolo 2508 del codice civile;
- sede gli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti (soggetti richiedenti),nel caso di società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.
Procedimento per il rilascio dell'informazione antimafia
Il rilascio dell'informazione antimafia sarà immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale, quando non emergeranno a carico dei soggetti censiti la sussistenza di cause ostative ex art. 67 o i tentativi d'infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.
In tali casi l'informazione antimafia attesterà il rilascio mediante utilizzo della Banca dati nazionale.
L'immediato rilascio dell'informazione antimafia non sarà possibile qualora dalla consultazione della Banca dati nazionale emergerà che l'impresa non è censita o la sussistenza di cause ostative ex art. 67 o i tentativi d'infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.
In tali casi, il prefetto effettuerà le opportune verifiche.
Nel caso in cui le verifiche suddette diano esito negativo, il prefetto rilascerà l'informazione antimafia liberatoria attestando il rilascio mediante il collegamento alla Banca dati nazionale.
Nel caso in cui le verifiche suddette diano esito positivo, il prefetto rilascerà la comunicazione antimafia interdittiva.
Modalità di presentazione delle istanze mediante la Banca Dati Nazionale
La richiesta dell'informazione antimafia deve essere effettuata attraverso la banca dati nazionale al momento dell'aggiudicazione del contratto ovvero 30 giorni prima della stipula del subcontratto.
I soggetti di cui all'art. 97,comma 1 del D. Lgs. 159/2011, debitamente accreditati, dovranno inserire scrupolosamente nella Banca dati nazionale tutti i dati relativi alla richiesta d'informazione antimafia indicati dagli artt. 91, comma 4 del D. Lgs. 159/2011 e 23 del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193.
Qualora i dati inseriti siano incompleti o errati, il sistema informativo della Banca Dati Nazionale sospenderà la procedura di rilascio della documentazione antimafia.
Per l'inserimento dei dati suddetti nella Banca dati nazionale, i soggetti elencati dall'art. 97 comma 1 del DL.gs 159/2011 dovranno acquisire:
- la dichiarazione sostitutiva d'iscrizione alla C.C.I.A.A. contenente tutti i componenti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, nonché il numero del codice fiscale e della partita IVA dell'impresa stessa ;
- la dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi;
- la dichiarazione sostitutiva relative al socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società interessata, nell'ipotesi prevista dall' art. 85, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 159/2011 e riferita anche ai loro familiari conviventi.
Per "familiari conviventi" : si intende "chiunque conviva" con i soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, purché maggiorenni ovunque residenti.
Per Consiglio di Amministrazione : si intende il Presidente del C.d.A, l'amministratore delegato e i consiglieri.
Per componenti del collegio sindacale : si intendono i sindaci effettivi e supplenti.
L'art. 85, comma 2 bis del D. Lgs. 159/2011 prevede, inoltre, che i controlli antimafia siano effettuati, nei casi contemplati dall'art. 2477 del C.C., sul sindaco, nonché sui soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1 , lett. b) del D. Lgs. 8 giugno 2011, n. 231.
La dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. deve riportare l'indicazione del direttore tecnico, ove previsto (art. 85, co. 2 D. Lgs. 159/2011).
Nella dichiarazione sostitutiva dovranno essere indicati, ai sensi dell'art. 91, comma 5 del D. Lgs. 159/2011, i procuratori generali, i procuratori speciali e i loro familiari conviventi.
Per procuratori generali e speciali : si intendono coloro che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D. Lgs. 163/2006, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione (per i quali sia richiesta la documentazione antimafia) e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi.
Nel caso di Società consortili o di Consorzi, la documentazione deve essere integrata con :
- Dichiarazione del rappresentante legale dalla quale risultino ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% oppure detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10% ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nel confronti della P.A.;
- Copia delle dichiarazioni sostitutive di iscrizione alla C.C.I.A.A. riferite alle suddette società consorziate.
- Dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all' art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi.
Validità dell'informazione
L'informazione ha una validità di dodici mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non ricorrano modificazioni dell'assetto societario o gestionale dell'impresa.
I soggetti che acquisiscono l'informazione di data non anteriore a dodici mesi adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se sono perfezionati o eseguiti successivamente alla scadenza di validità della comunicazione.
I legali rappresentanti degli organismi societari, entro 30 giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione dei soggetti destinatari di verifiche antimafia. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.
Normativa di riferimento
D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159
D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218
Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90
D.P.C.M. 193/2014