Dirigente: Dott. Francesco CARDELLICCHIO
Responsabile del procedimento/Addetto: Arianna DE BITONTI, Vittorio MORAGLIA
Orario di apertura al pubblico: riceve esclusivamente per appuntamento.
Telefono: 0183 689487 – 0183 6899
Indirizzo di posta elettronica: immigrazione.pref_imperia@interno.it – arianna.debitonti@interno.it – vittorio.moraglia@interno.it
La Prefettura legalizza:
- atti e documenti formati in Italia affinché abbiano valore all'estero;
- atti e documenti formati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente in Italia, affinché abbiano valore in Italia.
- Legalizzazione e Apostille, si applicano solo agli atti e documenti pubblici, come definiti dalla normativa nazionale e internazionale; pertanto non possono essere legalizzati o apostillati atti e documenti privati se non preventivamente sottoposti ad una trasformazione in atti e documenti pubblici, nei modi consentiti dalla legge (autentica della firma o copia conforme).
- Gli atti ed i documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare presente in Italia, che devono valere in Italia, sono soggetti all'imposta di bollo di € 16,00, salvo i casi previsti dalle convenzioni internazionali vigenti. La marca da bollo va presentata allo sportello insieme all'atto da legalizzare.
Chi può fare la richiesta:
- Tutti i cittadini italiani o stranieri che devono far valere un documento italiano all'estero.
- Tutti i cittadini italiani o stranieri che devono far valere un documento consolare estero in Italia.
Cosa fare
Chiunque può presentare, con apposita delega, la documentazione da legalizzare o apostillare previo appuntamento, specificando lo Stato estero di destinazione.
Accertarsi, nel caso i documenti siano composti da più pagine che siano apposti i timbri di congiunzione tra le pagine a cura dell'Autorità che ha emesso l'atto.
E' possibile trasmettere per posta il documento avendo cura di indicare l'indirizzo al quale il documento dovrà essere restituito e allegando necessariamente anche una busta preaffrancata e l'indirizzo per la restituzione, nonché, nel caso di Legalizzazione di atti e documenti rilasciati da una Rappresentanza Diplomatica o Consolare presente in Italia, una marca da bollo da € 16,00. Nella sezione "documenti scaricabili" è possibile scaricare il modulo per inoltrare le richieste via posta/corriere.
Si rammenta che, la Prefettura, può legalizzare esclusivamente documenti rilasciati da uffici pubblici italiani aventi sede nella provincia di Imperia o rappresentanze Diplomatico - Consolari. Non potranno essere accettate richieste di Legalizzazione di atti emanati da autorità aventi sede in altre province.
E' esclusa la possibilità di legalizzare o apostillare atti e documenti non firmati in originale; l'attuale quadro normativo, infatti, non consente neanche la possibilità di legalizzare o apostillare atti e documenti firmati digitalmente.
ATTENZIONE
L'apposizione dell'apostilla e la legalizzazione di atti firmati dai Notai, dai Funzionari di Cancelleria e dagli Ufficiali Giudiziari è di competenza della Procura della Repubblica.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), art. 33 - Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero).
- D.P.R. 3/11/2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n.127).
Accordi e convenzioni internazionali:
- Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata a l'Aja il 5 ottobre 1961
- Convenzione Europea (n. 63) relativa alla soppressione della legalizzazione degli atti formati da agenti diplomatici o consolari, adottata a Londra il 7 giugno 1968 , ovvero, esenzione dalla legalizzazione per atti redatti ufficialmente dai rappresentanti diplomatici o consolari di una Parte Contraente , nell’esercizio delle loro funzioni sul territorio di qualsiasi Stato, e che devono essere esibiti sul Territorio di un’ altra Parte Contraente oppure ai rappresentanti diplomatici o consolari di un’altra Parte Contraente; dichiarazioni ufficiali, quali le citazioni relative alla registrazione, l’attestazione che il documento esisteva ad una certa data, l’autenticazione delle firme apposte dai rappresentanti diplomatici o consolari a documenti diversi da quelli considerati nel paragrafo precedente. STATI ADERENTI: Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina.
- Convenzione sulla dispensa dalla legalizzazione per taluni atti e documenti, adottata ad Atene il 15 settembre 1977, ovvero, esenzione dalla legalizzazione o formalità equivalente (art.2) per gli atti e documenti riguardanti lo stato civile, la capacità o la situazione familiare delle persone fisiche, la loro nazionalità, il loro domicilio o la loro residenza, qualunque sia l’uso al quale sono destinati; tutti gli altri atti e documenti che vengono prodotti per la celebrazione di un matrimonio o per la formazione di un atto dello stato civile. STATI ADERENTI: Austria, Francia, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Spagna, Turchia.
- Convenzione relativa al rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile, adottata a Vienna l’8 settembre 1976, ovvero, esenzione dalla legalizzazione (art.8 comma2) per estratti di atti di stato civile redatti sui formulari plurilingue previsti dalla Convenzione (estratto atto di nascita – Formulario A, estratto atto di matrimonio – Formulario B, estratto di atto di morte – Formulario C). STATI ADERENTI: Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Capo Verde, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia.