Chi può fare la richiesta
Il richiedente deve dimostrare che esiste concretamente l'effettiva necessità di circolare armato per fini di difesa personale.
Al fine di evitare il rilascio della licenza di porto di pistola a persone pericolose, gli artt. 11 e 43 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18.6.1931 n.773) prescrivono le condizioni in presenza delle quali l'autorizzazione deve o può essere negata.
La licenza deve essere rinnovata ogni anno
La licenza viene rilasciata su apposito libretto personale che deve essere rinnovato ogni 5 anni
Cosa fare
La domanda, unitamente alla documentazione necessaria a dimostrare il possesso da parte del richiedente dei requisiti personali nonché l'adempimento delle altre condizioni prescritte dalla legge, deve essere presentata o inviata, preferibilmente per il tramite del Commissariato di P.S. o del Comando Stazione Carabinieri del luogo di residenza, alla Prefettura-U.T.G. della provincia in cui l'istante ha la residenza.
Documentazione richiesta
- domanda in bollo da € 16,00 (vedi il modello 1 rilascio licenza per difesa personale)
(vedi il modello 1/bis rilascio licenza per difesa personale in esenzione per FF.AA. ) - due fotografie , formato tessera, di cui una autenticata (l'autentica può essere fatta presso il Comune o presso l'Ufficio al quale l'interessato consegna la documentazione, ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 esibendo un documento di riconoscimento valido)
- dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dall'interessato da presentare insieme all'istanza, attestante la cittadinanza, il luogo e la data di nascita, la residenza e precedenti penali iscritti nel casellario giudiziale e carichi pendenti o assenza degli stessi ovvero i relativi certificati
(vedi il modello di autocertificazione 1) - certificato medico della A.S.L. competente o rilasciato da un Ufficiale medico attestante l'idoneità psico-fisica all'uso delle armi
- copia del foglio di congedo illimitato rilasciato dall'Autorità Militare attestante il servizio militare svolto ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dall'interessato
(vedi il modello di autocertificazione 2)
(se il servizio militare non è stato svolto allegare un certificato di abilitazione al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione dell'Unione di Tiro a Segno Nazionale, attestante che il richiedente è iscritto e frequenta le esercitazioni di tiro)
(vedi il modello di autocertificazione 3) - Documentazione per dimostrare l'effettivo bisogno di portare l'arma corta per difesa personale
In caso di parere favorevole al rilascio della licenza , il richiedente dovrà produrre la seguente documentazione aggiuntiva: - una marca da bollo da € 16,00 versamento di € 1,27 sul c.c. bancario IBAN IT74B0760110500000000205187 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - capo IX, capitolo 3484, avendo cura di scrivere nella causale di versamento " costo libretto per porto di pistola per difesa personale_ Prefettura-U.T.G. di Imperia."
- versamento di € 115 sul c.c.p. 8003 Tasse e Concessioni Governative- Ufficio Registro di Roma avendo cura di scrivere nella causale di versamento " rilascio licenza porto di pistola per difesa personale Prefettura -U.T.G. di Imperia"
Se il richiedente appartiene ad una delle categorie di persone per le quali è prevista l' esenzione ( D.M.24.03.1994, n. 371) il versamento di cui al punto 9) non dovrà essere fatto.
Se il richiedente è un Ufficiale in servizio attivo permanente delle Forze Armate dello Stato, in sostituzione della documentazione di cui al punto 5) dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
- certificato del Comandante del Corpo o del capo dell'Ufficio in cui presta servizio il richiedente, attestante che lo stesso è in servizio attivo permanente, con eventuale integrazione circa l'appartenenza ad una delle categorie di persone per le quali è prevista l'esenzione di cui al d.m. 24.3.94, n. 371, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione .
(vedi il modello di autocertificazione 4)
Riferimenti normativi:
- R.D. 18.06.1931, n. 773 art. 11, 42, 43
- R.D. 06.05.1940, n. 635 art. 61