Dirigente: Dott.ssa Maria Grazia PEPE
Responsabile del procedimento: dott.ssa Giada Trovarelli
Addetti : Maria Teresa MARINO, Enzo MARINO.
Email : giada.trovarelli@interno.it ; mariateresa.marino@interno.it ; enzo.marino@interno.it
Orario di apertura al pubblico: martedì e giovedì ore 9.00-12.00
Telefono: 0183-689 487 /310 /458
Nel caso in cui sia stata commessa una violazione delle norme del Codice della Strada e sia stata ricevuto il verbale di "contravvenzione", l'interessato può scegliere tra la conciliazione amministrativa (pagamento della sanzione nella misura indicata sul verbale di accertamento della violazione) - quando è consentita - ed il ricorso al Prefetto del luogo in cui è stata commessa.
Attenzione : nel caso in cui non sia stato presentato ricorso e non sia intervenuto il pagamento della sanzione in misura ridotta nel termine di 60 giorni dalla contestazione/notifica verbale, il verbale costituisce titolo esecutivo per la metà del massimo edittale della sanzione e per le spese di procedimento (nella maggior parte dei casi l'importo almeno raddoppia).
Il ricorso è uno scritto con il quale il proprietario o il conducente di un veicolo, al quale è stata contestata una violazione delle norme del Codice della Strada, chiarisce i motivi per i quali ritiene ingiusta o errata la contravvenzione, citando compiutamente gli estremi del verbale e l'organo che lo ha redatto. Nell'istanza conclusiva di annullamento del verbale, può essere inserita la richiesta di audizione personale.
Il pagamento in misura ridotta non è consentito :
- quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito di fermarsi;
- quando, trattandosi di veicolo a motore, il conducente si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o altri documenti necessari per la circolazione (es. contrassegno assicurativo);
- per alcune violazioni riguardanti il trasporto di cose;
- per la circolazione con targa non propria o contraffatta;
- per la circolazione con veicolo che ha subìto il ritiro della carta di circolazione o di autorizzazione o licenza;
- in caso di guida con patente revocata, ritirata o sospesa;
- in caso di guida con patente estera non emessa da Stato dell'UE scaduta di validità, quando la residenza in Italia è stata acquisita da più di un anno;
- per alcune violazioni nel trasporto di merci pericolose;
- in caso di inversione del senso di marcia in autostrada.
In questi casi, il verbale viene trasmesso entro 10 giorni dall'identificazione del trasgressore al Prefetto competente per il luogo della violazione, il quale emette una ordinanza-ingiunzione con la quale determina l'ammontare della sanzione entro il limite massimo, secondo la gravità della violazione ed il comportamento del responsabile.
Si ricorda che per tutte le violazioni per le quali è prevista la decurtazione dei punti dalla patente (a prescindere dal fatto che sia consentito o meno il pagamento in misura ridotta), se non è stato identificato il conducente-trasgressore, viene richiesto nel verbale notificato al proprietario di comunicare i dati del medesimo e della patente entro 60 giorni dalla notifica, pena l'applicazione di una ulteriore sanzione da Euro 250,00 ad Euro 1.000,00.
Modalità di presentazione del ricorso al Prefetto:
- Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al Prefetto del luogo della commessa , da presentarsi:
- all'Ufficio o Comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno;
- al Prefetto:
- o in duplice copia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- o in duplice copia mediante consegna all'ufficio di protocollo della Prefettura sito in viale Matteotti 147, I piano.
- a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo.prefim@pec.interno.it sottoscritti con firma digitale autenticata della persona legittimata o, in alternativa, rechino in allegato, in formato pdf, il testo del gravame firmato.
Occorre predisporre un singolo ricorso per ogni S.p.v. che si intende contestare .
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso, nello scritto difensivo dovrà essere chiaramente indicato il numero di verbale, la data, la violazione e l'organo accertatore che lo ha redatto, o allegare copia dello stesso.
Chi può presentare ricorso : Il conducente del veicolo, al quale è stata contestata una violazione delle norme del C. d. S. e il proprietario od altro soggetto individuato ai sensi dell'art.196 C.d.S., al quale sia stato notificato il verbale in qualità di obbligato in solido al pagamento della sanzione pecuniaria, che ritiene ingiusta o errata la contravvenzione.
Non è ammissibile il ricorso al Prefetto presentato da soggetto che assuma la qualità di conducente del veicolo al tempo della rilevazione dell'illecito, ma che non risulti destinatario di contestazione immediata o di notificazione del verbale di accertamento (non sia né conducente né proprietario del veicolo). Il ricorso non è consentito nel caso in cui la violazione configuri un'ipotesi di reato.
Cosa fare:
Nel caso di ricorso, prima di pagare la sanzione si deve attendere la decisione del Prefetto.
Preavviso di violazione : Nei confronti del cd. preavviso di violazione (cioè l'atto lasciato sul parabrezza dal vigile urbano) non è ammesso subito il ricorso al Prefetto. L'interessato deve attendere la notifica del verbale. Dalla data di notifica decorre il termine per l'eventuale ricorso al Prefetto.
Quando può essere presentato il ricorso : Il ricorso può essere, ad esempio, proposto perché:
- i dati anagrafici del proprietario del veicolo non corrispondono a quelli della contravvenzione;
- notifica fuori termine, se la multa viene notificata trascorsi i 150 giorni dalla data dell'avvenuta infrazione.
A seconda dei casi anche perché:
- manca l'indicazione dell'agente accertatore (anche solo attraverso il numero di matricola);
- manca l'indicazione della norma violata;
- manca l'indicazione del luogo, giorno ed ora della commessa violazione;
Oltre a questi motivi "formali", si possono naturalmente far valere anche motivi sostanziali:
- mancanza di un segnale;
- fatto svoltosi diversamente da quanto descritto;
- errore nella lettura della targa in quanto il veicolo in quel momento si trovava in tutt' altro luogo (eventualmente allegando dichiarazioni di testimoni od indicando altre prove).
E' opportuno sapere che la descrizione dei fatti risultante dal verbale è protetta dalla "fiducia privilegiata" che le norme stabiliscono a favore degli atti compilati da pubblici ufficiali.
Sottoscrizione del ricorso. Il ricorso sottoscritto da persona che non risulti destinataria di contestazione immediata o di notificazione del verbale di accertamento è dichiarato inammissibile.
Alternatività. Contro i verbali di accertamento di violazioni del Codice della Strada è possibile presentare, in alternativa al ricorso al Prefetto, nel termine di 30 giorni, ricorso al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione, sempre che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti.
Il ricorso al Giudice di Pace è soggetto al versamento del contributo unificato.
Il ricorso indirizzato al Prefetto può essere presentato all'organo accertatore o direttamente al Prefetto e non sospende l'esecuzione delle sanzioni accessorie.
Termini: Il verbale di contravvenzione può essere impugnato dall'interessato (ricorso) entro sessanta giorni dalla contestazione (si ricorda che per "contestazione" - notifica - si intende sia la consegna immediata del verbale da parte dell'agente, sia la notifica per posta dello stesso verbale).
L'ordinanza ingiunzione deve essere emessa entro 180 giorni dalla presentazione del ricorso oppure, se questo viene presentato direttamente al Prefetto, entro 210 giorni dalla presentazione, salvo l'eventuale interruzione dovuta all'audizione dell'interessato, richiesta ai sensi dell'art. 204 comma 1-ter del Codice della strada.
Nel computo del termine non è compreso il tempo necessario alla notificazione del provvedimento, che deve avvenire entro 150 gg dalla data della sua adozione.
Secondo la disposizioni contenuta nell'art. 204 del C.d.S., in caso di mancato accoglimento del ricorso, l'Autorità prefettizia adita è obbligata ad ingiungere il pagamento di una somma pecuniaria non inferiore al doppio della sanzione minima comminata dalla legge per la violazione accertata.
Decorso il termine suddetto di 180 giorni senza che sia stato adottata ordinanza il ricorso si intende accolto.
Il Prefetto esamina il ricorso e decide in base alle motivazioni ed ai documenti ad esso allegati:
- ricorso non accolto: il Prefetto emette una ordinanza - ingiunzione con la quale stabilisce una sanzione pecuniaria pari almeno alla metà del massimo della sanzione edittale (nella maggior parte dei casi la multa almeno raddoppia);
- ricorso accolto: il Prefetto emette una ordinanza con la quale stabilisce l'archiviazione (annullamento) del verbale di contravvenzione che estingue sia le sanzioni pecuniarie indicate sul verbale, sia le eventuali sanzioni accessorie - es. sequestro del veicolo e/o sospensione della validità della patente di guida e decurtazione dei punti dalla patente.
Il provvedimento deve essere notificato entro 150 giorni dalla sua adozione. L'ordinanza - ingiunzione, trascorso il termine di 30 giorni per il pagamento della sanzione pecuniaria, costituisce titolo esecutivo per l'ammontare della somma ingiunta e delle spese. Pertanto, se non viene effettuato il pagamento, l'Ente impositore, ovvero l'ente destinatario dei proventi della sanzione pecuniaria, curerà l'invio della cartella esattoriale.
N.B. Non è possibile presentare ricorso al Prefetto, ai sensi dell'art. 203 del Codice della strada, avverso la cartella esattoriale o ingiunzioni di pagamento elaborate dalla concessionaria.
Rateizzazione . L'art. 202 bis del Codice della Strada disciplina la possibilità di rateizzare l'importo del verbale di contestazione, di importo superiore a 200 euro. E' necessario rivolgersi alla Polizia municipale che ha elevato il verbale di contestazione ovvero, se trattasi di verbale elevato da organi accertatori statali (Polizia stradale, Carabinieri, etc.), alla Prefettura competente in base al luogo della commessa infrazione, se in possesso dei requisiti reddituali previsti dall'art. 202 bis del Codice della strada.
Decurtazione del 30% della sanzione amministrativa pecuniaria. Per alcune violazioni è possibile ridurre del 30% l'importo della sanzione pecuniaria se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla notificazione (art. 202, c. 1, C.d.S.). Occorre rivolgersi all'organo accertatore che ha elevato il verbale di contestazione.
Ricorso avverso ordinanza-ingiunzione del Prefetto Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento il destinatario della notifica può proporre opposizione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento (60 giorni se l'interessato risiede all'estero) al Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa la violazione. La presentazione del ricorso al Giudice di Pace è soggetta al pagamento del contributo unificato.
Come si presenta il ricorso al giudice di pace . Il ricorso, in carta semplice, va depositato o inviato presso la cancelleria del Giudice di pace, allegando il verbale o copia dell'ordinanza-ingiunzione.
Innanzi al giudice di pace non è necessaria l'assistenza di un avvocato o un procuratore, ma in questo caso occorre, ai fini della notificazione degli atti successivi, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel territorio di competenza del Giudice. Occorre precisare che si apre una "causa" vera e propria, regolata dalle norme del codice di procedura civile; il ricorrente può far valere le proprie ragioni anche personalmente, senza l'assistenza di un avvocato, ma dovrà attentamente seguire le regole processuali sopra accennate. Nella maggioranza dei casi, inoltre, l'autorità che ha emesso il provvedimento contro cui si ricorre sarà assistita da un legale: è un elemento di cui occorre tener conto sia per l'elaborazione delle argomentazioni a sostegno del ricorso, sia per la previsione delle possibili spese in caso di sconfitta nella causa.
Come si conclude il procedimento del giudice di pace. Il Giudice di pace
accoglie il ricorso quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità del ricorrente, oppure può accoglierlo solo in parte, modificando, ad esempio l'entità della sanzione;
oppure
respinge il ricorso quando accerta la responsabilità del ricorrente. In tal caso sono a carico di quest'ultimo, oltre alla sanzione che il giudice determina in misura non inferiore al minimo stabilito dalla legge, anche le spese del procedimento nonché gli onorari di avvocato della controparte.
La sentenza del Giudice di pace è appellabile innanzi al Tribunale competente per territorio.
Attenzione:
Nel caso in cui una multa riguardi un veicolo già venduto ad altri al momento della violazione, in base a quanto previsto all'art. 386 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, è possibile inviare (consigliamo con raccomandata con ricevuta di ritorno) all'autorità che ha emesso il verbale una lettera con fotocopia della dichiarazione di vendita autenticata dal notaio o della visura/certificazione del Pubblico Registro Automobilistico dell'avvenuta trascrizione.
In questo caso l'autorità deve infatti provvedere all'autoannullamento della contravvenzione, rinnovando il procedimento sanzionatorio nei confronti dell'effettivo proprietario.
Poiché tuttavia l'esito favorevole di tale procedura non può essere garantito in tutti i casi, è consigliabile presentare - anche in questa ipotesi - un regolare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.
Documentazione richiesta:
Scritti difensivi e documenti sono presentati in carta semplice.
Decurtazione dei punti dalla patente di guida Quando la contestazione è definita, ossia nei seguenti casi:
- quando siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi
- quando siano decorsi i termini per la proposizione dei suddetti ricorsi
- dopo il pagamento della sanzione pecuniaria l'organo accertatore procede alla comunicazione all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida per la decurtazione dei punti, ove prevista.
Riferimenti normativi:
- Legge 24.11.1981, n. 689
- Nuovo Codice della Strada D. Lgs. 285/1992