- SEQUESTRO VEICOLI - art. 193 del Codice della Strada -
Dirigente: Dott. Giuseppe Girolami, Vice Prefetto Aggiunto
Responsabile Servizio SIVES : Dott. Francesco Paolo Vincitorio
Orario di apertura al pubblico: U.R.P. lunedì-mercoledì-venerdì - ore 9.00-13.00
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L'art. 193 del Codice della Strada (circolazione con veicolo privo di regolare copertura assicurativa) prevede, oltre al pagamento di una sanzione pecuniaria, anche l'applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo del veicolo con il quale la violazione è stata commessa.
Avverso il verbale di contestazione della violazione è consentito proporre ricorso (vedi apposita parte sui "RICORSI"). Avverso la misura cautelare del sequesto amministrativo del veicolo è consentito proporre ricorso ai sensi dell'articolo 213, comma 3, del Codice della Strada; in tal caso si applica il procedimento previsto dagli articoli 203 e 204 del medesimo Codice.
Il quarto comma del citato articolo 193 del Codice della Strada dispone che, qualora entro 60 giorni dalla contestazione/notificazionedel verbale accertamento, non venga presentato ricorso e non venga effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta indicata sul verbale medesimo, tale verbale costituisce titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 203, comma 3 del Codice della Strada, e il veicolo viene confiscato ai sensi dell'art. 213 del medesimo Codice.
La sanzione amministrativa è ridotta ad un quarto quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile.
La sanzione amministrativa è altresì ridotta ad un quarto quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo.
- Per ottenere il dissequestro del veicolo
Il dissequestro deve essere richiesto dal trasgressore o dal proprietario del veicolo entro 60 giorni dalla contestazione/notificazione del verbale, in forma scritta su carta semplice, unicamente allo stesso organo (Polizia locale, Polizia Stradale, Carabinieri o altro organo) che ha accertato la violazione dell'art. 193 del Codice della Strada ed ha disoposto il sequestro, dopo aver effettuato i seguenti adempimeti:
- il pagamento della sanzione indicata sul verbale di contestazione (sanzione in misura ridotta) entro 60 giorni dalla contestazione/notificazione del verbale;
- la corresponsione del premio assicurtaivo per almento sei mesi.
L'organo accertatore dispone la restituzione del veicolo all'interessato mediante la redazione di un verbale di dissequestro. - Per demolire il veicolo
Il trasgressore o il proprietario del vecolo sequestrato possono richiederne la demolizione al Comando che ha accertato la violazione entro 30 giorni dalla contestazione/notificazione del verbale. Per avere la disponibilità dei documenti necessari alle operazioni di demolizione e radiazione del veicolo, l'interessato dovrà versare una cauzione pari all'importo della sanzione indicato sul vebale. l'importo della cauzione, decurtato di un quarto verrà restituito all'interessato, da parte dell'organo accertatore, dopo la distruzione del veicolo.
Le spese di demolizione sono a carico dell'interessato.
In caso di demolizione non è richiesto il pagamento del premio assicurativo. - Per assumere la custodia del veicolo sequestrato
Il veicolo sequestrato può essere affidato in custodia al proprietario o al trasgressore o a persona scelta dal proprietario a condizione che l'affidatario lo custodisca in un luogo idoneo, non soggetto a pubblico passaggio.
La richiesta di affido in custodia, in forma scritta su carta semplice, deve essere presentata al Comando che ha effettuato il sequestro.
la sottoscrizione dell'assunzione in custodia del veicolo comporta i lrispetto degli obblighi di custodia ai sensi degli artt. 334 e 335 del Codice de Procedura Penale.
le spese di trasporto e di deposito del veicolo sono interamente a carico dell'interessato.
Riferimenti normativi:
- Legge 24.11.1981 n. 689
- Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285, art.97 6° comma e art.193 (Nuovo codice della strada)
- D.P.R. 16.12.1992 n. 495
RATEIZZAZIONI
L'Ufficio Territoriale del Governo, può concedere il pagamento rateale di una sanzione solo nel caso che si tratti di una violazione accertata dopo il 12.08.2010 dalla Polizia Stradale, dall'Arma dei Carabinieri, o da altro organo statale (pertanto non per violazioni accertate dalla Polizia Locale o da altri organi non statali). Inoltre, la rateazione può venir richiesta solo se l'importo complessivo delle sanzioni indicate nello stesso verbele, o in un decreto ingiuntivo prefettizio, è superiore a 200 euro. Non può venir concessa la rateazione in casi di reddito familiare imponibile ai fini IRPEF, secondo l'ultima dichiarazione, superiore all'importo di 10.628.16 euro, elevato di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente con l'interessato.
L'istanza di rateazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione, e vale come rinuncia al ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace. Qualora la rateazione venga concessa, vengono applicati gli interessi stabiliti dalla legge. L'interessato deve documentare la propria situazione reddituale familiare allegando all'istanza idonea documentazione oppure può presentarsi all'U.R.P. con un documento di identità per sottoscrivere una dichiarazione sotto la propria responsabilità.