Assegni

Con decreto Legislativo 30.12.1999 n. 507 i reati di emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista sono stati depenalizzati e trasformati in illecito amministrativo per il quale sono previste sanzioni pecuniarie e accessorie, l'inosservanza di queste ultime è penalmente sanzionata.

Art. 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, così come modificato dall'art. 28 del D. Lgs. n.507/99;

Chiunque emette un assegno bancario o postale senza l'autorizzazione del trattario è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione amministrativa accessoria.

Attenzione, poiché è la fattispecie più grave di illecito amministrativo, anche nel caso il traente dimostri l'avvenuto pagamento dell'assegno nei termini di legge, le sanzioni vanno comunque applicate.

Art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, così come modificato dall'art. 28 del D. Lgs. n.507/99;

Chiunque emette un assegno bancario o postale che presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista è punito con la sanzione pecuniaria e secondo l'entità dell'importo dell'assegno,  alla sanzione pecuniaria si aggiunge la sanzione accessoria.

Attenzione per questa violazione, non si applicano sanzioni, qualora l'interessato dimostri di aver effettuato il pagamento entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'assegno, mediante presentazione in originale della quietanza a firma autentica del portatore dell'assegno ovvero attestazione del pubblico ufficiale ovvero ricevuta del deposito vincolato.


Enti segnalanti

Banche, notai, comuni, uffici postali, Autorità Giudiziaria, Tribunale.


 Attivazione del procedimento sanzionatorio

A seguito della trasmissione al Prefetto/Dirigente Area del rapporto di accertamento o dell'informativa bancaria, viene attivato il procedimento per l'erogazione della sanzione amministrativa:

- emissione del verbale di contestazione della violazione degli artt. 28 e 29 del D. Lgs. 507/99 che deve essere notificato al presunto trasgressore entro 90 giorni ( residenti sul territorio nazionale)  o 360 giorni ( per i residenti all'estero) a decorrere dalla ricezione del rapporto del pubblico ufficiale o dell'informativa del trattario.

- il trasgressore ha 30 giorni di tempo per produrre scritti difensivi  supportati da valida ed idonea documentazione probatoria ( non è ammessa l'audizione personale ).

- il Prefetto/Dirigente Area , in base agli atti d'ufficio, decide:

  • con ordinanza di archiviazione della pratica, quando è prodotta la prova ( in originale ) dell'avvenuto pagamento dell'assegno/i nei 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo/i all'incasso;
  • con ordinanza - ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria e di applicazione di eventuali sanzioni amministrative accessorie, se ritenuto fondato l'accertamento.

- entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di ordinanza di ingiunzione di pagamento, il trasgressore deve effettuare il pagamento della sanzione pecuniaria dandone comunicazione alla prefettura ovvero proporre opposizione al provvedimento davanti al Giudice di Pace competente per territorio ( Tribunale se per la violazione è prevista una sanzione superiore a Euro 15.000 o in caso di sanzioni accessorie applicate unitamente alla sanzione pecuniaria principale),   attenzione l'opposizione non sospende l'esecutività del provvedimento, salvo provvedimento " ad hoc" del Giudice. .

- se la sanzione non viene pagata, entro 30 giorni dalla notifica, si procede alla trasmissione della pratica al ruolo.


Dirigente: Viceprefetto Aggiunto  D.ssa Monica DELL'ANNA
Tel.:    0773.658536
Posta Certificata: depassegni.preflt@pec.interno.it  

Addetto al procedimento: Gianluca Merenda E-mail: gianluca.merenda@interno.it
                                             Manuel Amato E-mail: manuel.amato@interno.it 
Tel.: 0773.658530
 

Addetto Formazione Ruoli esattoriali Manfredo Di Prete
Tel.: 0773.658531
E-mail: manfredo.diprete@interno.it

Orario di apertura al pubblico: Lunedì, Mercoledì 09.00-11.30 Giovedì 15.00-16.30

 

Riferimenti normativi

  • Legge 24 novembre 1981, n. 689
  • Legge 15 dicembre 1990, n. 386
  • Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n. 507
  • Circolare Ministeriale 19 aprile 2000 n. M/6326/57
Ultimo aggiornamento
Martedì 6 Agosto 2024, ore 10:24
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