Dirigente: Viceprefetto Dott. Francesco DEL POZZONE
Email: francesco.delpozzone@interno.it
Funzionario Assistente Sociale: Adriana Lombardi
Telefono: 0773.658471
e-mail: adriana.lombardi@interno.it
Ufficio: Piano Terra lato Largo Rossini Stanza n. 1
Indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.): not.preflt@pec.interno.it
Fax: 0773.658494
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La DETENZIONE ILLECITA di SOSTANZE STUPEFACENTI per USO PERSONALE
La detenzione a qualsiasi titolo di sostanze illecite stupefacenti è regolamentata dal D.P.R. 309/90, " Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza " come modificato, in ultimo, dalla legge n. 79/2014.
La detenzione per uso esclusivamente personale di sostanze stupefacenti comporta la segnalazione al Prefetto della provincia del luogo di residenza del trasgressore e l'attivazione di un procedimento amministrativo sanzionatorio previsto dall'art. 75 del sopra richiamato D.P.R. 90 e s.m.i.
. Di che cosa si occupa l'Ufficio N.O.T.
Nello svolgimento del procedimento il Prefetto è assistito dai funzionari assistenti sociali del cosiddetto N.O.T. (cioè il Nucleo Operativo Tossicodipendenze) costituito presso ogni Prefettura. Quindi, le segnalazioni vengono trattate dall'Ufficio NOT e, in particolare, dagli assistenti sociali che si occupano di una fase specifica di questo procedimento e cioè del colloquio . Infatti, per questo procedimento è previsto che il Prefetto debba obbligatoriamente convocare di persona il trasgressore per poterlo ascoltare ed il funzionario assistente sociale viene delegato dal Prefetto nell'assolvimento di questo compito.
. A chi è rivolto il servizio?
A tutte le persone residenti sul territorio provinciale che vengono segnalate dalle forze di polizia perché trovate in possesso di sostanze stupefacenti destinate all'uso esclusivamente personale, in qualsiasi parte del territorio nazionale.
RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI:
. Cosa mi succede se vengo controllato e trovato in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale?
Al momento del controllo, l'organo di polizia stabilisce, in base alle indagini svolte, all'esperienza professionale degli operatori, alle circostanze del fatto e alla qualità, alla presentazione, al quantitativo di sostanza rinvenuta, se quest'ultima è presumibilmente detenuta per essere destinata:
- alla cessione a terzi: in tal caso si configura un illecito penale , cioè un reato e c'è una denuncia all'autorità giudiziaria, vieni perseguito penalmente e si può essere condannati per il reato previsto dall'art. 73 del D.P.R. 309/90;
- oppure all'uso personale: in tal caso si configura un illecito amministrativo e vieni segnalato al Prefetto della Provincia di residenza per l'avvio del procedimento amministrativo - sanzionatorio. La sostanza stupefacente viene sequestrata amministrativamente e sottoposta ad analisi per accertarne effettivamente la natura illecita . In alcuni casi è necessario accertarne con cura la quantità di principio attivo (drogante) in essa contenuto poiché la legge stabilisce dei limiti oltre i quali si presume che la detenzione sia finalizzata allo spaccio e non al consumo personale; attualmente tali limiti sono:
- eroina mg. 250;
- cocaina mg. 750;
- Cannabis-THC (marijuana, hashish) mg. 500;
- anfetamina mg. 500;
- LSD mg. 0,150.
Le Forze dell'Ordine , quindi, una volta accertata la natura illecita della sostanza, procedono alla redazione di un verbale di accertamento e di contestazione , te ne rilasciano una copia e ne trasmettono una al Prefetto per l'avvio del procedimento.
Se sei minorenne, tutti gli atti redatti dall'organo di polizia sono notificati anche agli esercenti la responsabilità genitoriale (genitori o altri adulti di riferimenti).
Entro e non oltre trenta giorni dalla notifica dei verbali, se ritieni che ci siano fatti rilevanti riguardo l'accaduto, puoi inviare al Prefetto degli scritti difensivi e chiedere anche un'audizione (cioè di essere sentito personalmente), ai sensi dell' art. 18 della L. 689/81.
A questo punto, il Prefetto, se valuta che l'accertamento è fondato, dà avvio al procedimento ed entro quaranta giorni (attenzione, questo termine è " ordinatorio " e quindi non tassativo) ti convoca con una lettera raccomanda (o anche tramite le forze dell'ordine) per un colloquio al fine di valutare quali sanzioni amministrative deve applicare oppure - invece delle sanzioni - per formulare un " invito formale a non fare più uso di sostanze stupefacenti " , cioè la cosiddetta " ammonizione ", che - bada - può essere applicata solo: a) in caso di prima violazione, per fatti di lieve entità e b) se dal colloquio emergono elementi tali da far presumere che la persona potrà per il futuro astenersi dall'usare ancora sostanze stupefacenti).
Importante : Se al momento del fermo hai la " diretta ed immediata disponibilità di un veicolo a motore" , (quindi, anche nel caso in cui tu non stia materialmente guidando ed anche se si tratta di un ciclomotore) le forze di polizia hanno l'obbligo di ritirare la patente di guida e trasmetterla immediatamente all'Ufficio NOT. Tale ritiro ha la durata di trenta giorn i e, allo scadere del periodo il documento può essere ritirato dal titolare o da una persona da lui indicata, munita di delega e della copia del documento d'identità del delegante, nei giorni e negli orari di apertura dell'Ufficio NOT al pubblico. (scarica qui il modello di delega). Attenzione: non riceverai alcuna comunicazione dalla Prefettura allo scadere dei 30 gg! Devi presentarti di tua iniziativa.
. Con chi dovrò fare il colloquio?
Come detto, il colloquio si svolge con un assistente sociale dell'Ufficio NOT, su delega del Prefetto; quest'ultimo, avvalendosi della loro esperienza professionale, accertate le ragioni della violazione, decide l'esito del procedimento nonché il tipo e la durata delle eventuali sanzioni da applicare.
Il colloquio - quindi - non è un interrogatorio , è condotto da assistenti sociali ed ha lo scopo di meglio comprendere le ragioni della violazione, le misure per prevenire ulteriori violazioni e raccogliere quegli elementi utili ad una corretta definizione del procedimento, anche nell'interesse del trasgressore.
. Che cosa succede se sono convocato non mi presento?
La presentazione al colloquio è una scelta discrezionale e quindi non è un obbligo; tuttavia, in caso di mancata presentazione, vengono applicate tutte le sanzioni previste dalla legge. Il consiglio è di non aver timore di presentarsi, di spiegare e confrontarsi con l'autorità pubblica, di cogliere l'opportunità di far comprendere le proprie ragioni e comunque di accettare con responsabilità le conseguenze delle proprie azioni.
. E se per qualche motivo non posso presentarmi?
Nessun problema. In caso di impedimento a presentarti, devi contattare (mail, telefono, pec...) al più presto l'Ufficio NOT per chiedere di spostare la data del colloquio. Alla telefonata, però, deve necessariamente seguire una richiesta scritta , trasmessa per posta o per e-mail, con la documentazione attestante i motivi della richiesta di rinvio. Insomma, non basta un piccolo impedimento di poco conto a giustificare la mancata presentazione (dovevo lavorare, c'era traffico, riunione di condominio, ecc...). Attenzione che la mancata giustificazione o una motivazione insufficiente comportano l'applicazione di sanzioni!
. Lavoro o studio altrove: posso fare il colloquio in un'altra città?
Se sei residente nella provincia di Latina ma per ragioni di lavoro, studio o altro motivo vivi in un Comune di un'altra provincia puoi chiedere, con istanza scritta e corredata da copia del documento d'identità , di sostenere il colloquio presso la Prefettura della provincia dove sei domiciliato (in fondo alla pagina trovi il modello) .
In questo caso, devi aspettare di essere nuovamente convocato dalla Prefettura della Provincia dove sei domiciliato.
. Come posso evitare che arrivino le comunicazioni a casa?
- al momento del fermo , quando le forze dell'ordine redigono il verbale di accertamento, puoi dichiarare di voler eleggere un domicilio diverso dalla tua abitazione di residenza (es. presso il tuo avvocato, il tuo ufficio, ecc.), specificando esattamente le informazioni e verificando nella tua copia del verbale che tutto sia stato correttamente riportato; oppure
- successivamente al fermo, puoi comunicare l'indirizzo dove vuoi che arrivino le comunicazioni, inviando all'Ufficio NOT una richiesta scritta su mail o per posta, allegando un documento di identità (scarica qui il modello); oppure
- Per le eventuali future comunicazioni che faranno le Forze dell'Ordine: ad esempio, la notifica delle analisi dello stupefacente o del verbale di contestazione se non fatto al momento dell'accertamento, bisogna informarsi presso l'organo di Polizia che proceduto al controllo ed alla segnalazione.
. Quali sono ed in che consistono le sanzioni amministrative?
Le sanzioni amministrative consistono nella sospensione della validità dei seguenti documenti:
- il passaporto, la validità d'espatrio della carta d'identità e di ogni altro documento valido per recarsi all'estero;
- la licenza di porto d'armi di qualsiasi tipo;
- il permesso di soggiorno per motivi di turismo, se sei un cittadino extracomunitario;
- la patente di guida, di qualsiasi tipo essa sia.
La legge dice che per la detenzione di sostanze cosiddette leggere (cannabis e i suoi derivati), il periodo di sospensione va da un minimo di 1 mese ad un massimo di 3 mesi ; invece, per detenzione di tutte le altre sostanze illecite (cosiddette pesanti ), il periodo va da un minimo di 2 mesi ad un massimo di 4 mesi .
ATTENZIONE! Questa regola non si applica alla patente di guida : infatti, una specifica norma contenuta nel cosiddetto " pacchetto sicurezza " ha stabilito che per la detenzione di sostanze stupefacenti di qualsiasi tipo per uso personale il Prefetto può estendere la durata della sanzione fino a tre anni!
Ad ogni modo, quando il Prefetto decide di applicare le sanzioni, ne modula il tipo e la durata valutando attentamente la gravità della violazione e la personalità del trasgressore. Per questo motivo è sempre importante presentarsi al colloquio.
. Come avviene l'applicazione della sanzione?
Dopo il colloquio (o dopo un congruo periodo successivo alla data del colloquio, se non ti sei presentato), nei casi in cui il Prefetto emette un provvedimento sanzionatorio , questo viene inviato all'organo di polizia più vicino al tuo luogo di residenza (o domicilio) e saranno loro a notificartelo ed eseguirlo. L'organo di polizia decide autonomamente sulle modalità per contattarti (a domicilio, telefonicamente, con invito postale, ecc.). Una volta davanti all'organo di polizia, sarà data esecuzione alla sanzione e cioè ti saranno ritirati i documenti citati nel provvedimento. Allo scadere del periodo indicato, ti potrai presentare presso lo stresso organo di polizia per la restituzione.
. Quali conseguenze avrà per me il ritiro dei documenti?
Per il periodo indicato nella sanzione ed in base ai documenti sospesi, la persona non può più lasciare l'Italia, e/o guidare e/o detenere armi .
Nel caso della carta d'identità, se si tratta del documento cartaceo, su di esso l'ufficio Anagrafe del Comune appone la dicitura " Non valida per l'espatrio dal ... al ... ". Al termine del periodo sanzionatorio si può chiedere nuovamente la validazione del documento per l'espatrio sempre all'Ufficio Anagrafe; se hai una CIE (Carta d'Identità Elettronica, quella in plastica), questa viene ritirata e inviata all'Ufficio Anagrafe per tutto il periodo di invalidità. Se non hai nessun altro documento di riconoscimento, potrai chiedere sempre all'ufficio anagrafe una nuova carta d'identità, a tue spese.
Nel caso di ritiro del documento di guida, invece, il Prefetto potrebbe richiedere anche la revisione della patente (art. 128 del C.d.S.) stabilendo l'obbligo di sottoporsi a visita medica presso la Commissione Medica Locale dell'A.S.L. per accertare la persistenza dei requisiti psico-fisico-attitudinali necessari per guidare. Le spese per tale procedura sono a tuo totale carico.
. Avrò la "fedina penale sporca"?
La detenzione per "uso personale" non ha rilevanza penale , e ciò significa che sui certificati del casellario giudiziario non viene fatta menzione di questo tipo di violazione. È comunque importante sapere che la segnalazione è inserita negli elenchi in uso alle Prefetture per conoscere se la persona segnalata ha già avuto precedenti segnalazioni e quante, ma anche nei database in uso alle forze di polizia. Pertanto, se ti stai chiedendo se ad un normale controllo è possibile risalire al fatto che hai commesso una violazione art. 75, la risposta è SI.
. Posso oppormi? Posso fare "ricorso"?
Ci sono diverse modalità e momenti per far valere le proprie ragioni quando si viene segnalati. In particolare:
- Entro trenta giorni dalla data di notifica della contestazione si possono produrre e trasmettere documenti e scritti difensivi al Prefetto e chiedere anche di essere personalmente ascoltati (lo prevede l'art. 18 della legge 689/81). Non c'è bisogno di assistenza legale e non ci sono spese da sostenere.
- Se comunque il procedimento va avanti ed il Prefetto ti notifica l'ordinanza di presentazione al colloquio, significa che ha ritenuto di non poter accogliere le richieste espresse negli scritti/audizione (se presentati): in tal caso, hai dieci giorni di tempo per presentare opposizione al Giudice di Pace (ci sono dei costi e hai bisogno di un legale).
Se il procedimento va ancora avanti ed il Prefetto ritiene eventualmente di applicarti una sanzione puoi fare ricorso contro il decreto sanzionatorio entro trenta giorni dalla notifica (che viene fatta sempre dalle Forze dell'Ordine). Anche qui, hai bisogno di assistenza legale e sono previste delle spese.
Sappi, comunque, che il Prefetto non agisce mai con finalità punitiva: per questo motivo propone sempre il colloquio; si avvale sempre di assistenti sociali per meglio comprendere se e quali problematiche ci possono essere alla base del fatto verificatosi; si pone l'obiettivo di ascoltare ed accogliere tutto quanto hai da dire, mostrare e dimostrare. Prima di pensare a come evitare il colloquio, a fare ricorso, peggio, a disinteressarti delle conseguenze, il consiglio è di provare sempre a cercare un contatto e a spiegare le proprie ragioni.
. Posso detenere e consumare l'erba "legale", la cosiddetta marijuana light ?
No . Con la legge n. 242 del 2016 è stata autorizzata in Italia la coltivazione e la commercializzazione della cannabis light, ma questo non vuol dire che la marijuana sia stata liberalizzata per essere fumata! Infatti, i tipi di cd. cannabis light sono rigidamente registrati dalle Autorità pubbliche, hanno un tenore di THC che non deve superare in ogni caso allo 0,6% ed il loro impiego è solo per uso industriale o tecnico. Questo vuol dire che oltre all'uso nell'industria è possibile trovarla anche nei supermercati, nei tabacchi o in altri punti vendita ma che non può assolutamente essere assunta! La vendita, in questo caso, è consentita per collezionismo , uso ornamenetale o altri usi tecnici e quindi n on per uso ludico ricreativo . Cosa significa, in pratica? Che se viene rinvenuta in vostro possesso una bustina di cannabis light la cui confezione sia stata aperta, o senza confezione o addirittura nell'atto di assumerla potete incorrere nella violazione dell'art. 75 del D.P.R. 309/90 e cioè il divieto di detenzione di sostanze illecite allo scopo di farne uso personale. Quindi, se è vero che al momento le norme al riguardo non sono libere da contraddizioni, resta vero il fatto che se acquistate marijuana legale venduta per collezionismo ma ci sono prove che ne fate uso personale, sarete soggetti a denuncia per violazione art. 75.
ATTIVITA' DEL N.O.T.
- modello_delega per ritiro patente
- modello_delega richiesta colloquio
- opuscolo informativo stampabile sulle attività del N.O.T.
- statistiche delle violazioni dell'art. 75 (detenzione) e dell'art.121 (consumo) di sostanze stupefacenti, dal 1990 al 2012
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Riferimenti normativi
- Legge 24/11/81 n.689
- Legge 26 giugno 1990 n.162
- D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 (ART.75 - ART.105 - ART.121 - ART.122 - ART.127)
- Decreto 12 luglio 1990 n.186
- D.P.R. 5 giugno n.171
- Legge 18 febbraio 1999 n.45