Legalizzazione documenti

A  V  V  I  S  O 
NUOVI ORARI APERTURA AL PUBBLICO

Si comunica che a decorrere dal 28.12.2020 gli appuntamenti per la legalizzazione e per la cittadinanza possono essere presi esclusivamente inviando una mail all'indirizzo: cittadinanzalegalizzazioni.pref_latina@interno.it

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La "legalizzazione" di firma consiste nell'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell'autenticità della firma stessa.

La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo provvede alla legalizzazione delle firme su atti e documenti formati in Italia e da valere davanti ad autorità estere e sugli atti e documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera in Italia, fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione stabilite da leggi o da accordi internazionali.
Generalmente, gli atti e documenti formati in Italia e da valere davanti ad autorità estere, una volta legalizzati (non apostillati) dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, devono essere nuovamente legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti per lo Stato di destinazione, sempreché la legge di quello Stato preveda la necessità di questa seconda legalizzazione: al riguardo, si consiglia di informarsi preventivamente presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare.

ATTENZIONE!!

La legalizzazione degli atti firmati dai Notai, dai Funzionari di Cancelleria e dagli Ufficiali Giudiziari è di competenza della Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente.

Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero, fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.

Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per gli atti e i documenti rilasciati dalle Ambasciate e/o Consolati dei seguenti Stati aderenti alla Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 o alla Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lussemburgo, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia .

La legalizzazione delle firme non è necessaria per tutti gli atti e i documenti rilasciati dalle autorità amministrative dei seguenti Stati: Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Lettonia (Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987), Germania (Convenzione di Roma del 7 giugno 1969), Ungheria (Convenzione di Budapest del 26 maggio 1977).

I documenti formati o da valere negli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 devono essere sottoposti alla formalità della c.d. Apostille (ovvero un timbro speciale attestante l'autenticità del documento e la qualità legale dell'Autorità rilasciante), in luogo della legalizzazione, fatte salve le esenzioni stabilite da accordi internazionali più favorevoli.

Il trattamento fiscale (ovvero l'imposta di bollo di 16.00 euro) di legalizzazioni e Apostille dipende dalla natura e dalla finalità dei documenti da legalizzare o apostillare: si può consultare una breve guida sull'argomento.

La provenienza comunitaria della documentazione amministrativa non è di per sé motivo - nonostante una diffusa credenza in tale senso - per un'esenzione generalizzata dalla legalizzazione e formalità equivalenti: per un approfondimento, è possibile consultare una breve guida sull'argomento.

La traduzione dei documenti da e in italiano non è di competenza di questo ufficio: è stata comunque predisposta una guida orientativa sull'argomento.

Nella pagina web del Servizio Cittadinanza è disponibile una guida alle forme di legalizzazione e traduzione richieste per l'utilizzo in Italia dei documenti necessari per la richiesta della cittadinanza italiana, a seconda dello Stato di provenienza: tale guida può comunque essere utilmente impiegata a fini orientativi anche per altri tipologie di documentazione e per l'utilizzo all'estero dei documenti italiani, stante la puntuale indicazione di convenzioni e accordi internazionali applicabili.

Area IV

Dirigente dell'Area: Dott. Francesco DEL POZZONE

Email: francesco.delpozzone@interno.it 

Addetto: Daniela MENNITTO

Ubicazione dell'Ufficio: Piano Terra lato Largo Rossini stanza n. 5

Email dell'ufficio:  cittadinanza.preflt@pec.interno.it

Telefono/Fax: 0773.658465

 

Chi può fare la richiesta:

Tutti i cittadini italiani o stranieri che devono far valere un documento italiano all'estero.

Tutti i cittadini italiani o stranieri che devono far valere un documento consolare estero in Italia.

Cosa fare:

Chiunque può presentare senza alcuna delega la documentazione da legalizzare direttamente presso l'ufficio, specificando lo Stato estero di destinazione (nel caso si tratti di documentazione italiana).
È anche possibile trasmettere per posta la documentazione da legalizzare, avendo cura di specificare lo Stato estero di destinazione (nel caso si tratti di documentazione italiana) e di allegare una busta affrancata e indirizzata, oltre alle eventuali marche da bollo necessarie: è consigliabile comunque concordare preventivamente la procedura, telefonicamente o tramite e-mail.

Il ritiro della suddetta documentazione può essere effettuato dal diretto interessato o da altra persona munita di delega in originale, allegando copia del documento d'identità del delegato e del delegante.

Documentazione richiesta:

Gli atti da legalizzare ed eventuali marche da bollo che saranno indicate dal personale incaricato del servizio, in base alla normativa vigente.

Tempi di erogazione del servizio:

La riconsegna dei documenti avviene entro 3 (tre) giorni dalla presentazione del documento, oppure - qualora l'elevato afflusso di pubblico o altri problemi organizzativi non lo consentano - entro i cinque giorni successivi (Tab. B allegata al d.m. 2 febbraio 1993, n. 284, come sostituita dal d.m. 18 aprile 2000, n. 142), fatte salve situazioni contingenti di carattere straordinario, dovute ad esempio a un'eccezionale mole di documenti da legalizzare o alla difficoltà di acquisire gli specimen di firma necessari.


Riferimenti normativi e circolari ministeriali:  

Accordi e convenzioni internazionali (in ordine cronologico crescente):

CONVENZIONE dell' AJA - 05.10.1961 (Apostille)

N.B. - Non si tratta di un elenco esaustivo, in quanto esistono numerosi altri accordi e convenzioni di portata settoriale (ad esempio in materia commerciale, civile, penale, tributaria, etc.): quelli elencati sopra sono solo gli accordi e le convenzioni di portata più generale.
Per ulteriori ricerche, si può comunque utilizzare il motore di ricerca dell'Archivio dei Trattati Internazionali ITRA , predisposto e aggiornato dal Ministero degli affari esteri italiano .

Allegati
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convenzione_londra_1968_dati.pdf 89.1 KB
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convenzione_italia-germania_1969_dati.pdf 446.22 KB
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convenzione_vienna_1976_dati.pdf 90.44 KB
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convenzione_italia-ungheria_1977_dati.pdf 62.17 KB
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convenzione_atene_1977_dati.pdf 105.72 KB
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accordo_italia-spagna_1983_dati.pdf 218.35 KB
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convenzione_monaco_1980_dati.pdf 86.73 KB
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convenzione_bruxelles_1987_dati.pdf 108.42 KB
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accordo_italia-argentina_1987_dati.pdf 8.66 MB
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accordo_italia-austria_1990_dati.pdf 71.2 KB
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accordo_italia-belgio_1950_dati.pdf 67.58 KB
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convenzione_italia-san_marino_1939_dati.pdf 82.96 KB
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convenzione_parigi_1956_dati.pdf 90.46 KB
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convenzione_lussemburgo_1957_dati.pdf 97.79 KB
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Ultimo aggiornamento
Martedì 20 Agosto 2024, ore 13:11