A V V I S O
NUOVI ORARI APERTURA AL PUBBLICO
Si comunica che a decorrere dal 28.12.2020 gli appuntamenti per la legalizzazione e per la cittadinanza possono essere presi esclusivamente inviando una mail all'indirizzo: cittadinanzalegalizzazioni.pref_latina@interno.it
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La "legalizzazione" di firma consiste nell'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell'autenticità della firma stessa.
La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo provvede alla legalizzazione delle firme su atti e documenti formati in Italia e da valere davanti ad autorità estere e sugli atti e documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera in Italia, fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione stabilite da leggi o da accordi internazionali.
Generalmente, gli atti e documenti formati in Italia e da valere davanti ad autorità estere, una volta legalizzati (non apostillati) dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, devono essere nuovamente legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti per lo Stato di destinazione, sempreché la legge di quello Stato preveda la necessità di questa seconda legalizzazione: al riguardo, si consiglia di informarsi preventivamente presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare.
ATTENZIONE!!
La legalizzazione degli atti firmati dai Notai, dai Funzionari di Cancelleria e dagli Ufficiali Giudiziari è di competenza della Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente.
Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero, fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.
Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione.
La legalizzazione delle firme non è necessaria per gli atti e i documenti rilasciati dalle Ambasciate e/o Consolati dei seguenti Stati aderenti alla Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 o alla Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lussemburgo, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia .
La legalizzazione delle firme non è necessaria per tutti gli atti e i documenti rilasciati dalle autorità amministrative dei seguenti Stati: Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Lettonia (Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987), Germania (Convenzione di Roma del 7 giugno 1969), Ungheria (Convenzione di Budapest del 26 maggio 1977).
I documenti formati o da valere negli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 devono essere sottoposti alla formalità della c.d. Apostille (ovvero un timbro speciale attestante l'autenticità del documento e la qualità legale dell'Autorità rilasciante), in luogo della legalizzazione, fatte salve le esenzioni stabilite da accordi internazionali più favorevoli.
Il trattamento fiscale (ovvero l'imposta di bollo di 16.00 euro) di legalizzazioni e Apostille dipende dalla natura e dalla finalità dei documenti da legalizzare o apostillare: si può consultare una breve guida sull'argomento.
La provenienza comunitaria della documentazione amministrativa non è di per sé motivo - nonostante una diffusa credenza in tale senso - per un'esenzione generalizzata dalla legalizzazione e formalità equivalenti: per un approfondimento, è possibile consultare una breve guida sull'argomento.
La traduzione dei documenti da e in italiano non è di competenza di questo ufficio: è stata comunque predisposta una guida orientativa sull'argomento.
Nella pagina web del Servizio Cittadinanza è disponibile una guida alle forme di legalizzazione e traduzione richieste per l'utilizzo in Italia dei documenti necessari per la richiesta della cittadinanza italiana, a seconda dello Stato di provenienza: tale guida può comunque essere utilmente impiegata a fini orientativi anche per altri tipologie di documentazione e per l'utilizzo all'estero dei documenti italiani, stante la puntuale indicazione di convenzioni e accordi internazionali applicabili.
Area IV
Dirigente dell'Area: Dott. Francesco DEL POZZONE
Email: francesco.delpozzone@interno.it
Addetto: Daniela MENNITTO
Ubicazione dell'Ufficio: Piano Terra lato Largo Rossini stanza n. 5
Email dell'ufficio: cittadinanza.preflt@pec.interno.it
Telefono/Fax: 0773.658465
Chi può fare la richiesta:
Tutti i cittadini italiani o stranieri che devono far valere un documento italiano all'estero.
Tutti i cittadini italiani o stranieri che devono far valere un documento consolare estero in Italia.
Cosa fare:
Chiunque può presentare senza alcuna delega la documentazione da legalizzare direttamente presso l'ufficio, specificando lo Stato estero di destinazione (nel caso si tratti di documentazione italiana).
È anche possibile trasmettere per posta la documentazione da legalizzare, avendo cura di specificare lo Stato estero di destinazione (nel caso si tratti di documentazione italiana) e di allegare una busta affrancata e indirizzata, oltre alle eventuali marche da bollo necessarie: è consigliabile comunque concordare preventivamente la procedura, telefonicamente o tramite e-mail.
Il ritiro della suddetta documentazione può essere effettuato dal diretto interessato o da altra persona munita di delega in originale, allegando copia del documento d'identità del delegato e del delegante.
Documentazione richiesta:
Gli atti da legalizzare ed eventuali marche da bollo che saranno indicate dal personale incaricato del servizio, in base alla normativa vigente.
Tempi di erogazione del servizio:
La riconsegna dei documenti avviene entro 3 (tre) giorni dalla presentazione del documento, oppure - qualora l'elevato afflusso di pubblico o altri problemi organizzativi non lo consentano - entro i cinque giorni successivi (Tab. B allegata al d.m. 2 febbraio 1993, n. 284, come sostituita dal d.m. 18 aprile 2000, n. 142), fatte salve situazioni contingenti di carattere straordinario, dovute ad esempio a un'eccezionale mole di documenti da legalizzare o alla difficoltà di acquisire gli specimen di firma necessari.
Riferimenti normativi e circolari ministeriali:
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), art. 33 (Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero)
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127)
- Circolare del Ministro per la funzione pubblica 20 dicembre 1988, n. 26779, con allegata la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 778/8/8/1 del 21 ottobre 1968
Accordi e convenzioni internazionali (in ordine cronologico crescente):
- Convenzione di amicizia e buon vicinato fra l'Italia e San Marino, conclusa a Roma il 31 marzo 1939, come modificata dall'Accordo aggiuntivo alla convenzione di amicizia e di buon vicinato tra l'Italia e San Marino, firmata a Roma il 31 marzo 1939, in materia di assistenza amministrativa, doppia cittadinanza e leva militare, con scambio di lettere tra l'Italia e San Marino, firmato a San Marino il 28 ottobre 1980
- Accordo tra l'Italia ed il Belgio relativo al reciproco rilascio gratuito degli atti di stato civile ed alla abolizione della loro legalizzazione concluso a Roma, a mezzo scambio di Note, il 24 ottobre 1950
- Convenzione per il rilascio di alcuni estratti di atti dello stato civile destinati all'estero, firmata a Parigi il 27 settembre 1956
- Convenzione per il rilascio gratuito e la dispensa da legalizzazioni degli atti di stato civile e allegato, firmata a Lussemburgo il 26 settembre 1957
CONVENZIONE dell' AJA - 05.10.1961 (Apostille)
- Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata a l'Aja il 5 ottobre 1961
- Accordo tra l'Italia e la Svizzera sull'esenzione dalla legalizzazione, sullo scambio degli atti dello stato civile e sulla presentazione dei certificati occorrenti per contrarre matrimonio, concluso a Berna il 16 novembre 1966
- Convenzione europea (n. 63) relativa alla soppressione della legalizzazione degli atti formati da agenti diplomatici o consolari, adottata a Londra il 7 giugno 1968
- Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania in materia di esenzione dalla legalizzazione di atti, conclusa a Roma il 7 giugno 1969
- Convenzione relativa al rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile, firmata a Vienna l'8 settembre 1976
- Convenzione sull'assistenza giudiziaria in materia civile tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977
- Convenzione sulla dispensa dalla legalizzazione per taluni atti e documenti, firmata ad Atene il 15 settembre 1977
- Convenzione relativa al rilascio di un certificato matrimoniale, adottata a Monaco il 5 settembre 1980
- Accordo tra la Repubblica italiana e la Spagna sullo scambio degli atti dello stato civile e l'esenzione dalla legalizzazione per taluni documenti, firmato a Madrid il 10 ottobre 1983
- Convenzione relativa alla soppressione della legalizzazione di atti negli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987
- Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina sullo scambio degli atti dello stato civile e l'esenzione dalla legalizzazione per taluni documenti, firmato a Roma il 9 dicembre 1987
- Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria in materia di esenzione dalla legalizzazione, trasmissione di atti di stato civile e semplificazione delle formalità preliminari per contrarre matrimonio, firmato a Vienna il 29 marzo 1990
N.B. - Non si tratta di un elenco esaustivo, in quanto esistono numerosi altri accordi e convenzioni di portata settoriale (ad esempio in materia commerciale, civile, penale, tributaria, etc.): quelli elencati sopra sono solo gli accordi e le convenzioni di portata più generale.
Per ulteriori ricerche, si può comunque utilizzare il motore di ricerca dell'Archivio dei Trattati Internazionali ITRA , predisposto e aggiornato dal Ministero degli affari esteri italiano .