Nel caso in cui sia stata commessa una violazione di specifiche norme di legge (T.U.L.P.S. - Regio Decreto 18.06.1931, n. 773; Legge 22 aprile 1941, n. 633 - Diritti d'Autore; tutti gli ex reati previsti dal C.p. e da leggi speciali depenalizzanti) e sia stata notificato il verbale di accertamento e contestazione, l'interessato/interessati, nel caso di obbligato in solido, possono scegliere tra la conciliazione amministrativa (pagamento nella misura indicata sullo stesso verbale) - quando è consentita - ed il ricorso al Prefetto del luogo in cui è stata commessa.
Il ricorso è uno scritto con il quale il trasgressore materiale/l'obbligato in solido, al quale è stata contestata la violazione di una delle norme suddette, chiarisce i motivi per i quali ritiene ingiusta o errata la contravvenzione e può allegare documenti, idonei a comprovare quanto ha esposto. Ha, altresì, la facoltà di chiedere di essere ascoltato in merito ai fatti accertati.
Quando può essere presentato il ricorso :
Il ricorso, perché venga accettato, deve essere presentato nei termini previsti dalla legge, 30 giorni decorrenti dal giorno della notifica del verbale.
Il ricorso può essere, ad esempio, proposto anche avverso il verbale che non sia stato redatto nel rispetto delle leggi 689/81 e 241/90, precisamente:
- indicazione della norma violata con lo specifico riferimento alle eventuali norme di modificazione,
- indicazione del luogo, giorno ed ora della commessa violazione,
- eventuali dichiarazioni che l'interessato intende rilasciare in merito all'illecito contestato,
- notifica anche all'eventuale obbligato in solido:
¨ nel caso di esercizi commerciali, al Titolare,
¨ nel caso di Società, al Responsabile Legale/Amministratore Unico
- nel caso in cui, per la norma violata, è prevista una sanzione pecuniaria tra un minimo ed un massimo edittale, la somma comminata deve essere giustificata,
- indicazione del Il termine e la modalità di pagamento,
- indicazione dell'Autorità competente ed il termine di presentazione del ricorso.
Si tenga presente che i fatti risultanti nei verbali di contestazione e accertamento, fanno fede fino a querela di falso.
Il ricorso può essere presentato anche quando non è consentito il pagamento in misura ridotta / oblazione.
Nel caso in cui la violazione accertata contempli anche il sequestro del bene, oggetto dell'illecito, l'interessato può richiedere il dissequestro del medesimo.
Il Prefetto/Dirigente Area, dopo aver esaminato la richiesta e valutato i fatti, ha l'obbligo di emettere il provvedimento di accoglimento o diniego, entro 10 giorni dalla data della richiesta, in caso contrario, la mancata pronuncia equivale a silenzio/assenso, con il consequenziale dissequestro.
Chi può fare la richiesta :
Il Responsabile dell'illecito, al quale è stata contestata una violazione delle norme su indicate, che ritiene ingiusta o errata la contravvenzione.
Il ricorso sottoscritto da persona che non risulti autore della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, è dichiarato inammissibile.
Si ammette il ricorso presentato da procuratore legale se vi è allegato il relativo mandato.
L'iter procedurale
Il Prefetto/Dirigente Area esamina il ricorso e decide in base alle motivazioni ed alle prove in esso contenute.
- Ricorso non accolto : il Prefetto/Dirigente Area emette una ordinanza - ingiunzione con la quale stabilisce una sanzione pecuniaria, cui, eventualmente, si aggiunge, ove prevista, la sanzione accessoria.
- Ricorso accolto : il Prefetto/Dirigente Area emette una ordinanza con la quale stabilisce l'archiviazione del verbale impugnato, estinguendo, pertanto, ogni sanzione.
Cosa fare se il ricorso non è accolto:
L'interessato è obbligato a pagare , entro 30 giorni dalla notifica della Ordinanza -
Ingiunzione emessa dal Prefetto/Dirigente Area, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta, effettuando il versamento presso il Servizio Riscossione Tributi Concessione della Provincia di Latina - Concessionario Monte dei Paschi di Siena - Sportello di Latina (Via A. Diaz n. 14) ovvero presso qualsiasi Ufficio Postale o sportello bancario tramite apposita distinta (modello F 23.
Ha inoltre l'obbligo di presentare, alla Prefettura, la copia di ricevuta dell'avvenuto pagamento.
L'interessato, che si trovi in comprovate condizioni economiche disagiate, con apposita istanza, può richiedere il frazionamento in rate mensili, da un minimo di 3 ad un massimo di 30, della somma ingiunta con l'ordinanza prefettizia, così come previsto dall'art. 26 della legge n. 689/81.
Si informa che le dichiarazioni mendaci, la formazione o l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che, in caso di non veridicità accertata, l'interessato decadrà dai benefici eventualmente ottenuti (artt. 71, 75 e 76 D.P.R. 445/2000)
Cosa fare se l'ordinanza-ingiunzione si ritiene ingiusta:
La tutela giurisdizionale contro l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto/Dirigente Area può essere esercitata, a seconda della legge violata o dell'importo comminato, presentando ricorso dinanzi al Giudice di Pace o al Tribunale Ordinario del luogo dove è stata commesso l'illecito, comunque indicata nel provvedimento stesso, entro 30 giorni dalla notifica.
Come si presenta il ricorso/opposizione al Giudice di Pace.
Il ricorso/opposizione , in carta semplice, con allegata la eventuale documentazione, va depositato presso la cancelleria del Giudice di pace, allegando copia dell'ordinanza-ingiunzione, nonché copia di tutti gli atti che il ricorrente/opponente, ritiene utile per la decisione a lui favorevole.
Innanzi al Giudice di Pace non è necessaria l'assistenza di un avvocato, ma in questo caso occorre, ai fini della notificazione degli atti successivi, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel territorio di competenza del Giudice.
Si precisa che si instaura una "causa" vera e propria, regolata dalle norme del codice di procedura civile. Il ricorrente/opponente può far valere le proprie ragioni anche personalmente, senza l'assistenza di un avvocato, ma dovrà attentamente seguire le regole processuali sopra accennate. Il Prefetto/Dirigente Area, che ha emesso il provvedimento contro cui si ricorre, è rappresentato da un funzionario dell'UTG/Prefettura di appartenenza, munito di apposita delega alla rappresentanza in giudizio.
Come si conclude il procedimento.
Il Giudice di pace accoglie il ricorso quando non vi sono prove sufficienti della
responsabilità del ricorrente/opponente, oppure può accoglierlo solo in parte, modificando, ad esempio, l'entità della sanzione;
- respinge il ricorso quando accerta la responsabilità del ricorrente/opponente, confermando la validità dell'ordinanaza-ingiunzione impugnata.. In tal caso sono a carico di quest'ultimo, anche le spese del procedimento.
La sentenza del Giudice di pace è appellabile solo in Corte di Cassazione.
Come si presenta il ricorso al Tribunale Ordinario.
Nelle medesime forme dell'opposizione al Giudice di Pace, ma nell'ipotesi in cui le norme prevedano la specifica competenza del Tribunale Ordinario (adesso Giudice Unico), o quando sussista una più elevata competenza per valore, prevista ugualmente dalla legge.
Dirigente: Viceprefetto Aggiunto d.ssa Monica DELL'ANNA
Responsabile del procedimento/Addetto: ............................................
Orario di apertura la pubblico: Lunedì, Mercoledì 09.00-12.00 Giovedì 15.00-16.30
Telefono: Dirigente 0773.658536
Indirizzi di posta elettronica:
depenalizzazione.preflt@pec.interno.it
Riferimenti normativi:
- Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza - T.U.L.P.S. - Regio Decreto 18.06.1931, n. 773;
- Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- Decreto Legislativo 30.12.1999, n. 507;
- Legge 22 aprile 1941, n. 633 - Diritti d'Autore.