L'impiego delle sorgenti di radiazioni è classificato in tre categorie:
a) esente da nulla osta;
b) categoria A, soggetto a nulla osta da parte del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato;
c) categoria B, soggetto a nulla osta da parte del Prefetto competente per territorio.
Il Prefetto è competente a rilasciare l'autorizzazione per la detenzione e l'utilizzo di sostanze radioattive per uso industriale.
Il nulla osta di competenza del Prefetto riguarda unicamente le sostanze radioattive o macchine radiogene di categoria "B" di cui all'art. 29 del Decreto Legislativo 230/95 precitato decreto ed è previsto per qualsiasi scopo ad eccezione di quelli prettamente sanitari per i quali la competenza è dell'ASL.
Il rilascio del N.O. è subordinato alla idoneità dell'ubicazione dei locali, dei mezzi di radioprotezione, delle modalità di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione del personale addetto, nonché delle modalità di smaltimento nell'ambiente dei rifiuti radioattivi.
Il nulla-osta prefettizio occorre per assicurare che l'uso delle sostanze radioattive e degli apparati radiogeni avvenga nel rispetto delle condizioni di sicurezza previste a tutela della salute dei lavoratori e di quella pubblica in generale.
Il ruolo del Prefetto è, altresì, quello di svolgere un controllo di carattere generale su tutte le pratiche in cui sia prevista la presenza di sostanze radioattive o l'uso di apparati radiogeni.
Il controllo della Prefettura è, nella sostanza, di tipo amministrativo; mentre compete alle altre strutture coinvolte nell'istruttoria ogni valutazione, in concreto, circa l'effettivo grado di rischio rappresentato da talune attività.
L'autorizzazione è rilasciata previa acquisizione da parte della Prefettura-U.T.G. dei pareri della Direzione Provinciale del Lavoro, della Commissione Regionale di Radio Protezione e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Per ottenere il N.O. è necessario presentare apposita domanda, in bollo , nella quale dovranno essere indicati:
1. le generalità, il codice fiscale ed il domicilio del richiedente (qualora si tratti di società, debbono essere indicati
la denominazione e la ragione sociale, il codice fiscale e la sede legale);
2. il tipo di attività che si intende svolgere;
3. la descrizione sia dei locali e delle aree interessati all'attività che si intende svolgere, illustrati con disegni in
planimetria e sezione, sia degli ambienti e delle aree circostanti anche esterni all'installazione indicandone la
destinazione d'uso;
4. le caratteristiche delle attrezzature radiogene, con particolare riguardo alle misure di prevenzione degli
incidenti;
5. la quantità totale di sostanze radioattive utilizzate, in riferimento all'anno solare, distinguendo tra sorgenti
sigillate e non sigillate;
6. le modalità di produzione ed eventuale smaltimento di rifiuti;
7. la descrizione sintetica degli eventuali scenari comportanti esposizioni potenziali e delle relative modalità di
intervento al fine di prevenire conseguenze sui lavoratori e sulla popolazione;
8. ogni utile elemento di valutazione in ordine alle misure adottate per la protezione sanitaria dei lavoratori e, per quanto di competenza, della popolazione (capi VIII e IX del decreto);
9. l'indicazione delle modalità con cui si assicura la formazione in materia di radioprotezione dei lavoratori e
l'indicazione della qualificazione professionale degli addetti alle specifiche attrezzature.
L'istanza e la documentazione tecnica redatta da un esperto qualificato devono essere presentate in n. 5 copie (di cui una sola istanza in bollo nella misura vigente).
In caso di variazione del titolare della ditta o della sede dello stabilimento o delle caratteristiche delle sorgenti radioattive (qualitative e quantitative delle attività), dovrà essere richiesta al Prefetto una nuova autorizzazione.
Dirigente: Viceprefetto Dott. Domenico Talani
Responsabile del procedimento/Addetto:
Orario di apertura al pubblico: Lunedì, Mercoledì, Venerdì 09.00-11.30 Giovedì 15.00-17.00
Telefono: 0773.658483 - 0773.6581 (H24)
Indirizzo di posta elettronica: protcivile.preflt@pec.interno.it
Chi deve fare la richiesta
Chiunque intende detenere o utilizzare sostanze radioattive e macchine radiogene per uso industriale deve richiedere al Prefetto la relativa autorizzazione
Cosa fare
La domanda in bollo, unitamente alla documentazione richiesta, deve essere presentata o inviata alla Prefettura-U.T.G. di Latina.
Documentazione richiesta
- Istanza in bollo da € 16,00 (più 4 fotocopie della stessa)
- Relazione tecnica redatta da un esperto qualificato (5 copie)
- Marca da bollo da 16,00 euro da apporre sull'autorizzazione, in caso di rilascio
Riferimenti normativi:
- Legge 31 dicembre 1962, n. 1860 "Impiego pacifico dell'energia nucleare" modificato con Decreto Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704
- D.P.R. 13 febbraio 1964 n. 185 , art.102 "Sicurezza degli impienti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare"
- Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 230 "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti"
- Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 241 "Attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti"
- Decreto Legislativo 9 maggio 2001, n. 257 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti"
- Legge Regionale 28 Dicembre 2004, n. 21 "Disposizioni in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti".
- Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 52 "Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate