L'emissione di assegni a vuoto costituisce illecito amministrativo punito con sanzioni pecuniarie e accessorie

Cos'è un assegno protestato?

L'emissione di assegni senza autorizzazione e senza provvista (a vuoto) sono illeciti amministrativi che vengono puniti con sanzioni pecuniarie e accessorie.

Il Prefetto del luogo di pagamento dell'assegno, alla ricezione del rapporto o dell'informativa  da parte del notaio, del segretario comunale o della banca che ha sollevato protesto, provvede alla notifica degli estremi della violazione al soggetto che ha emesso l'assegno, il quale ha 30 giorni di tempo per inviare scritti difensivi corredati da idonea documentazione.

Non è ammessa audizione personale.

La Prefettura, valutate le deduzioni una volta presentati gli atti, può emettere l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria o disporne l'archiviazione.

La sanzione pecuniaria viene graduata in relazione alla gravità dell'illecito.

Ufficio:

Appuntamenti fissati ESCLUSIVAMENTE scrivendo a  roberta.defrancesco@interno.it

Responsabile dell' istruttoria: sig. Michele Bergamaschi

Orario di apertura al pubblico: su appuntamento

Contatti telefonici MARTEDI, GIOVEDI E VENERDI DALLE 9 ALLE 12

Telefono: 0371447425

Indirizzo di posta elettronica:  michele.bergamaschi@interno.it 

Chi può fare il ricorso?

Il soggetto nei cui confronti è stata emessa l'ordinanza ingiunzione di pagamento.

Cosa fare?

Avverso il provvedimento del Prefetto è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica, ricorso al Giudice di Pace competente per territorio  (vedi il modello A   fac-simile di ricorso).

L' interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate , può presentare al Prefetto che ha emesso l'ordinanza ingiunzione di pagamento una richiesta di rateizzazione mensile (da tre a trenta a rate) della sanzione pecuniaria  (vedi il modello B richiesta pagamento rateale della sanzione pecuniaria).

Per i soli assegni senza provvista, la sanzione amministrativa non si applica se il traente effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese entro 60 giorni .

La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente  mediante quietanza del portatore con firma autentica ovvero con attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto.

Riferimenti normativi

Legge 24 novembre 1981, n. 689

Legge 15 dicembre 1990, n. 386

Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n. 507

Ultimo aggiornamento
Venerdì 7 Giugno 2024, ore 10:41