ATTENZIONE!!!
SI INFORMA CHE DAL 18/01/2021 E' ACCESSIBILE IL NUOVO APPLICATIVO "CIVES" ALL'INDIRIZZO: https://portaleservizi.dlci.interno.it
SIA PER L'INOLTRO DELLE PRATICHE ON-LINE, SIA PER LA CONSULTAZIONE DELLO STATO PRATICA E/O EVENTUALI COMUNICAZIONI INVIATE ALL'UTENTE.
PER LA CONSULTAZIONE E' NECESSARIO ESSERE MUNITI DI SPID, DA ASSOCIARSI AL CODICE K10 O K10/C/. EVENTUALI COMUNICAZIONI SARANNO PUBBLICIZZATE ANCHE TRAMITE APP "IO" OVE ATTIVATA DALL'UTENTE.
Qualora l'utente non riuscisse ad associare la sua precedente domanda alle credenziali SPID, dovrà rivolgersi all'assistenza cliccando sulla voce "Help Desk" in fondo alla pagina e seguire le istruzioni.
Si avvisa inoltre che con ASSOLUTA URGENZA gli utenti interessati dovranno procedere obbligatoriamente all'associazione con SPID, altrimenti non potranno verificare l'iter della propria istanza e conoscere le comunicazioni importanti che riguardano la pratica. L'Ufficio Cittadinanza, anche per questioni di carico di lavoro, non sarà quindi più disponibile a fornire telefonicamente informazioni sullo stato pratica, comunque autonomamente consultabile sul nuovo portale.
PER L'INVIO DI DOCUMENTI INTEGRATIVI E/O PER COMUNICAZIONI COME CAMBIO RESIDENZA, TELEFONO, VARIAZIONI STATO DI FAMIGLIA etc, L'UTENZA E' PREGATA DI SCRIVERE, A MEZZO P.E.C., ESCLUSIVAMENTE AL NUOVO INDIRIZZO P.E.C. DEDICATO:
comunicazione.cittadinanza.preflo@pec.interno.it
SPECIFICANDO SEMPRE NELL'OGGETTO IL CODICE K10 O K10/C, ED ALLEGANDO EVENTUALI DOCUMENTI IN FORMATO PDF.
Ugualmente l'Ufficio comunica con il richiedente la cittadinanza italiana ESCLUSIVAMENTE tramite l'indirizzo e-mail associato allo SPID indicato in fase di compilazione della domanda on-line (in cpc al legale rappresentante se indicato nell'apposita sezione); pertanto si prega di porre la MASSIMA ATTENZIONE nell'indicazione del suddetto indirizzo, che varrà come domiciliazione dell'utente ai fini di ogni tipo di comunicazione relativa alla pratica (art. 3 bis L. 241/90 così come novellato dall' art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. 76/20, convertito, con modificazioni, dalla L.120/20).
Per l'accesso agli atti è necessario inviare apposita richiesta scritta, firmata dall'interessato, con allegato un documento di riconoscimento.
Si avvisa infine che è stato istituito un nuovo indirizzo e-mail per le legalizzazioni: legalizzazioni.pref_lodi@interno.it .
Cittadinanza
Conferimento della cittadinanza italiana
Cos'è la cittadinanza?
La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano. I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti. La materia è attualmente regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 come modificata dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009 e successivi regolamenti di attuazione. 1. CONCESSIONE PER MATRIMONIO (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992) 2. CONCESSIONE PER RESIDENZA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992)
Ufficio:
Dirigente: Dott. Stefano Antonio MUSARRA
Addetti: Funzionario Dott.ssa Lorenza Martina Orlando ( lorenzamartinaorlando@interno.it ; Assistente Maria Bambini ( maria.bambini@interno.it ), Operatrice Marina Marudi ( marina.marudi@interno.it )
Indirizzo di posta elettronica (non P.E.C.): cittadinanza.pref_lodi@interno.it
Chi può richiedere la cittadinanza?
- CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI CONIUGATI CON ITALIANI (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992) Lo straniero o apolide coniugato con un cittadino/a italiano/a: - residente legalmente in Italia da almeno 2 anni dalla data del matrimonio ovvero dopo 2 anni dalla data di naturalizzazione del coniuge se avvenuta successivamente alla data del matrimonio; - residente all'estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio. I termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. Nei predetti periodi non siano intervenuti scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista separazione personale dei coniugi. Al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi, pena l'inammissibilità dell'istanza.
- CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992) 1. Lo straniero non comunitario che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano; 2. Il cittadino di uno Stato membro dell' Unione Europea se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano; 3. L'apolide e il rifugiato politico che risiede legalmente da almeno 5 anni successivi al riconoscimento del relativo "status" nel territorio italiano; 4. Lo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno 3 anni; 5. Lo straniero maggiorenne, adottato da cittadino italiano, che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno 5 anni successivamente all'adozione; 6. Lo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano (nel caso di servizio all'estero, non occorre stabilire la residenza in Italia e può presentare domanda alla competente autorità consolare.) Per tutti i suindicati casi è necessario il possesso di un reddito personale (o dei familiari inseriti nello stesso stato di famiglia), negli ultimi 3 anni antecedenti a quello di presentazione della domanda, i cui limiti minimi per ciascun anno sono pari a: • euro 8.263,31 per richiedenti senza persone a carico; • euro 11.362,05 per richiedenti con coniuge a carico, aumentabili di euro 516,00 per ogni ulteriore persona a carico. Alla data del giuramento di cui all'art. 10 della Legge 91/1992 deve risultare la continuità della residenza sul territorio italiano e il permanere della capacità reddituale nella misura minima di cui in premessa.
Come si presenta la domanda di cittadinanza italiana?
Lo straniero può presentare la domanda di concessione della cittadinanza italiana ON LINE , registrandosi al portale del Ministero dell'Interno al seguente link : https://portaleservizi.dlci.interno.it
Eseguita la registrazione, PER CUI E' NECESSARIO ESSERE MUNITI DI CREDENZIALI SPID , lo straniero dovrà compilare telematicamente il modulo di domanda, indicare nell'apposito spazio gli estremi della marca da bollo da euro 16,00 e allegare in formato elettronico, nelle apposite sezioni del modulo, il certificato di nascita debitamente tradotto e legalizzato, il certificato penale debitamente tradotto e legalizzato, la ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo di € 250,00 (previsto dalla legge 94/2009, innalzato da 200 a 250 € dal D.L. 113/2018 convertito in Legge 132/2018 in data 01.12.2018) e i documenti di riconoscimento (PASSAPORTO, PERMESSO-CARTA di SOGGIORNO e CARTA di IDENTITA') .
N.B.: A partire dal 25 maggio è possibile effettuare il pagamento dell'imposta di bollo e/o del contributo di 250€ tramite PagoPA direttamente dal portale contestualmente alla presentazione della domanda. Sino al 5 luglio si potranno utilizzare in alternativa le altre ordinarie modalità di pagamento, dopo tale data PagoPA sarà l'unica modalità di pagamento.
ATTENZIONE: SI RACCOMANDA DI SCANSIONARE FRONTE-RETRO TUTTE LE PAGINE DEI DOCUMENTI PRODOTTI ALL'ESTERO - CERTIFICATO DI NASCITA E CERTIFICATO PENALE (anche le pagine con timbri/vidimazioni/legalizzazioni).
La Prefettura si riserva di convocare lo straniero presso l'ufficio cittadinanza per l'identificazione e per verificare ed acquisire gli originali dei certificati fatti nel Paese di origine (nascita e penale), per acquisire la marca da bollo da € 16,00 e la ricevuta del bollettino di versamento postale di € 250,00 e per firmare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Dopo aver presentato la domanda, collegandosi al portale lo straniero potrà visualizzare le comunicazioni a lui inviate dalla Prefettura concernenti:
- l'avvenuta accettazione della sua domanda e l'avvio del procedimento (domanda accettata - inizio controlli);
- rifiuto della domanda per erronea compilazione o carenza documentale (possibilità di compilare nuovamente la domanda modificando i dati erronei) - la ricevuta di versamento di € 250,00 e gli estremi della marca da bollo da € 16,00 sono sempre validi;
- richiesta di eventuali documenti integrativi/comunicazioni varie concernenti l'istruttoria;
- EVENTUALE convocazione presso l'Ufficio Cittadinanza della Prefettura per l'identificazione ed il controllo degli originali dei documenti allegati in formato elettronico. SI PRECISA CHE TALE CONVOCAZIONE, a seguito della revisione del procedimento comunicata con Circolare n° 3250 del 12/05/2021 del DLCI, NON E' PIU' OBBLIGATORIA, E QUINDI SARA' DISCREZIONALMENTE OPERATA DALLA PREFETTURA COMPETENTE, IN QUALUNQUE FASE DELL'ITER AMMINISTRATIVO,, SOLO NEI CONFRONTI DI ALCUNI UTENTI, SELEZIONATI A CAMPIONE E/O NEL CASO DI NECESSITA' DI IDENTIFICAZIONE E/O DISAMINA DEI DOCUMENTI IN ORIGINALE.
Quali documenti bisogna produrre?
- certificato di nascita legalizzato/apostillato munito di traduzione in lingua italiana legalizzata, CHE ANDRA' CONSERVATO CON CURA, IN ORIGINALE, SINO ALLA DEFINIZIONE DELLA PRATICA;
- certificato penale del paese di origine (e degli eventuali Paesi terzi di residenza) legalizzato/apostillato e munito di traduzione in lingua italiana legalizzata. E' necessaria la presentazione del certificato penale del Paese di origine anche per coloro che sono giunti in Italia prima dei 14 anni, ed in particolare:
- il penale va sempre e comunque prodotto se si è mantenuta/acquisita la cittadinanza del paese d'origine e/o di nascita;
- il penale deve essere prodotto se si è lasciato il Paese d'origine e/o di nascita dopo il compimento del 14° anno d'età, senza comunque averne acquisito/mantenuto la cittadinanza;
- il penale del paese d'origine e/o di nascita non deve essere prodotto solo se si è lasciato il Paese d'origine e/o di nascita prima del compimento del 14° anno d'età senza averne acquisito/mantenuto la cittadinanza.
- ricevuta del versamento del contributo obbligatorio di € 250,00 - previsto dalla legge 94/2009 - sul CCP (conto corrente postale) n. 809020 intestato a: MINISTERO INTERNO D.L.C.I.- CITTADINANZA con causale: "Cittadinanza - contributo di cui all'art.1, comma 12, legge 15 luglio 2009, n. 94";
- una marca da bollo da € 16,00 (i cui estremi -identificativo e data di pagamento - vanno inseriti nel modulo di domanda: sezione IMPOSTA di BOLLO);N.B.: A partire dal 25 maggio è possibile effettuare il pagamento dell'imposta di bollo e/o del contributo di 250€ tramite PagoPA direttamente dal portale contestualmente alla presentazione della domanda. Sino al 5 luglio si potranno utilizzare in alternativa le altre ordinarie modalità di pagamento, dopo tale data PagoPA sarà l'unica modalità di pagamento.
- documento di riconoscimento (PASSAPORTO/PERMESSO-CARTA di SOGGIORNO e CARTA di IDENTITA').
ATTENZIONE : Le generalità (cognome-nome-luogo e data di nascita) riportate sia nei documenti italiani (permesso di soggiorno/carta di identità) che in quelli stranieri (passaporto/certificato di nascita/certificato penale) dovranno essere le stesse in tutti gli atti (attenzione a patronimico, middle-name , cognome del coniuge) .
Le discordanze eventualmente riportate nella documentazione potranno essere sanate con una "ATTESTAZIONE CONSOLARE" con la quale l'Autorità Diplomatico-Consolare in Italia dello Stato di appartenenza certifichi che le diverse generalità presenti nei vari documenti si riferiscono alla stessa persona oppure allo stesso luogo di nascita, indicando quelle esatte e chiarendo i motivi delle differenze presenti negli atti.
L'attestazione consolare, prima di essere trasmessa on-line nella sezione apposita del portale, dovrà essere legalizzata in Prefettura (Ufficio Legalizzazioni).
ATTENZIONE: In caso di cambio di residenza e/o stato di famiglia lo stesso deve essere tempestivamente comunicato all'ufficio a mezzo PEC.
Gli atti di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere legalizzati/apostillati dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle Convenzioni internazionali. Gli atti dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità diplomatico-consolare ovvero, in Italia, dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l'atto (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti, con le formalità previste, la conformità al testo straniero (asseverazione c/o Tribunale o Giudice di Pace). I RIFUGIATI ( status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1951) e gli APOLIDI (status di apolide ai sensi della Convenzione di New York del 28 settembre 1954), in mancanza dei documenti di cui al punto 1) e 2) potranno produrre ATTO DI NOTORIETA' formato presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente, recante l'indicazione delle proprie generalità nonché quelle dei genitori e l'attestazione che la persona non ha riportato condanne penali né ha procedimenti penali in corso nel proprio Paese di origine e negli eventuali Paesi terzi di residenza. I titolari dello status di PROTEZIONE SUSSIDIARIA così come coloro che hanno la PROTEZIONE UMANITARIA non usufruiscono delle agevolazioni previste per il rifugiato in materia di acquisto della cittadinanza italiana, ma rientrano nella disciplina generale prevista dagli articoli 5 e 9 della Legge sulla cittadinanza n. 91/1992. I CITTADINI SOMALI possono sostituire i certificati del Paese di origine con le corrispondenti dichiarazioni dell'Ambasciata della Somalia a Roma.
IMPORTANTI NOVITA' DECRETO LEGGE 113/2018, convertito in L. 132/2018 in data 01.12.2018
Si avvisa che a decorrere dal 5 ottobre 2018, ai sensi dell'art. 14 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, il contributo economico al cui pagamento sono soggette le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza italiana, è pari ad Euro 250 .
Solo nel caso di istanze presentate dal 5 ottobre 2018, nel caso in cui si sia provveduto erroneamente al pagamento della somma di Euro 200 previsto dalla previgente normativa, è necessario presentare all'Ufficio Cittadinanza la ricevuta del versamento di Euro 50 a titolo di integrazione di detto contributo.
Si avvisa inoltre che, ai sensi della medesima normativa, il termine di definizione dei procedimenti di cui sopra è aumentato a quarantotto mesi dalla data di presentazione della domanda, termine valido per tutti i procedimenti ancora in corso di definizione.
A seguito della conversione del D.L. 130/2020 in L. 173/2020, in vigore dal 20/12/2020, i tempi di istruttoria sono stati nuovamente ridotti a due anni (prorogabili a tre), ma solo per le pratiche presentate dopo il 20/12/2020; per tutte le altre i termini rimangono invariati (massimo quattro anni dall'inoltro on-line).
Inoltre, come da disposizioni impartire dal Ministero dell'Interno - DLCI con la Circolare 666 del 25.01.2019, la domanda di cittadinanza italiana ex art. 5 o ex art. 9 L. 91/92 deve essere corredata dalla documentazione attestante una conoscenza della lingua italiana livello B1 del QCER , ma ESCLUSIVAMENTE nel caso in cui il richiedente non sia titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ex art. 9 TUI o, se titolare di semplice permesso di soggiorno, non abbia sottoscritto l'accordo di integrazione previsto dall'art. 4 bis del TUI.
Tale documento è necessario, all'atto di presentazione della domanda di cittadinanza, per tutte le pratiche inoltrate dal 04.12.2018 in poi (cfr art. 9.1 L. 91/92, introdotto dalla L. 132/2018 del 1° Dicembre 2018, conversione con emendamenti del D.L. 113/2018 del 04.10.2018).
Per attestare tale conoscenza può essere prodotto:
- un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia o all'estero, riconosciuto dal MIUR e dal MAE;
- certificazione rilasciata da i seguenti enti, riconosciuti dai citati Ministeri: Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena, Università di Roma Tre e Società Dante Alighieri;
- certificazione rilasciata dalla connessa rete nazionale e internazionale di istituzioni ed enti convenzionati, rintracciabili nelle informazioni pubblicate sui siti dei medesimi dicasteri ed enti certificatori.
Qualora il titolo di studio o la certificazione siano stati rilasciati da un ente pubblico, i richiedenti potranno autocertificarne il possesso, indicando gli estremi dell'atto; in caso di istituto paritario ovvero di ente privato, dovrà essere prodotta copia autenticata.
Per ulteriori delucidazioni si può scaricare il contenuto della citata circolare disponibile in fondo a questa pagina.
Come comunicare con il Ministero dell'Interno?
Il Ministero dell'Interno ha un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) ai quali gli interessati potranno scrivere per ricevere informazioni riguardo la propria pratica di cittadinanza per residenza (art. 9 Legge 91/1992). Pertanto, per ottenere un più efficace riscontro alle diverse comunicazioni relative alle istanze di naturalizzazione (in particolare solleciti ove siano stati superati i termini massimi di istruttoria, diffide, richieste di accesso e altro), gli interessati, o i loro legali rappresentanti, sono invitati a comunicare con il Ministero dell'Interno-Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione-Direzione Centrale per i Diritti civili, la Cittadinanza e le Minoranze, utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
specificando con esattezza nell'oggetto il numero identificativo della pratica di riferimento (K10/....) .
A decorrere dal 21/10/2020 i richiedenti la cittadinanza italiana possono anche chiedere informazioni e chiarimenti sulla propria pratica telefonicamente, chiamando i seguenti numeri nei giorni a fianco indicati, dalle ore 10 alle ore 12:
3346909996 lunedì
06/46539955 mercoledì
3316536673 venerdì