Il possesso di sostanze stupefacenti anche per il cosiddetto "uso personale" è vietato dalla legge.

Il Prefetto è competente ad applicare una o più sanzioni amministrative alle persone che sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.

La sostanza sequestrata al trasgressore è sottoposta agli esami tossicologici per accertare la quantità e la qualità della stessa.


 

Il procedimento amministrativo è attivato in Prefettura a seguito di una segnalazione da parte degli organi di Pubblica Sicurezza che hanno accertato e contestato al trasgressore l'illecito amministrativo.


 

Entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, l'interessato può presentare al Prefetto scritti o memorie difensive.


 

Il procedimento amministrativo è rigorosamente vincolato alla tutela della riservatezza e al segreto professionale.


 

Gli accertamenti e gli atti del procedimento possono essere usati solo ai fini delle misure e delle sanzioni previste  dalla legge.


 

Quantità massima di alcune sostanze considerata per uso personale: 


 

  • ·         Eroina 250 milligrammi di principio attivo (circa 10 dosi)
  • ·         Cocaina 750 milligrammi (circa 5 dosi)
  • ·         Cannabis 500 milligrammi (circa 10-20 spinelli)
  • ·         Ecstasy 750 milligrammi (circa 5 compresse)
  • ·         Anfetamina 500 milligrammi (circa 5 compresse)
  • ·         Lsd 0,150 milligrammi (circa 3 "francobolli")


 

A CHI E' RIVOLTO IL SERVIZIO


 

La persona trovata in possesso di sostanze stupefacenti  è convocata presso il Nucleo Operativo Tossicodipendenze (N.O.T.) della Prefettura-U.T.G. per un colloquio che si svolgerà con l'ausilio dell'esperienza professionale di un assistente sociale.


 

La Prefettura di Lodi ha attivato un protocollo di intesa con l’ A.S.L. di Lodi pertanto i colloqui sono svolti presso il SERT di Lodi VIA Pallavicino 57/b (tel. 0371/5872480)


 

Se il soggetto è minorenne sono inviati al colloquio anche i genitori, al fine di fornire loro una corretta informazione sulle sostanze stupefacenti e sulle strutture pubbliche e private a cui rivolgersi per ottenere informazioni e consulenza.


 

Il fine del colloquio e' quello di aiutare l'interessato a riflettere sui propri atteggiamenti riguardo all'uso della sostanza, dal punto di vista della tutela della salute e del rispetto delle regole, ma anche di individuare il provvedimento più adatto per scongiurare l’incorrere dell’interessato in ulteriori violazioni.


 

In tutti i casi in cui il N.O.T. viene a conoscenza dell'uso di sostanze stupefacenti ne da comunicazione al Ser.T. competente per territorio. (art.121 D.P.R. 309/90) .


 

Se il soggetto non si presenta al colloquio previsto vengono applicate le sanzioni previste dall'art. 75 del D.P.R.309/90 e successive modifiche che prevedono la sospensione, da 1 a 12 mesi, della patente di guida, carta d'identità ai fini della validità per l'espatrio, passaporto e porto d'armi.


 

ITER DEL PROCEDIMENTO A CARICO DEL DETENTORE DI SOSTANZE STUPEFACENTI


 

La contestazione ex art. 75/DPR 309/90 comporta:


 

  1. la segnalazione
  2. l'analisi della sostanza che è stata sequestrata, per accertare che si tratti effettivamente di sostanza stupefacente: il risultato di questi accertamenti verrà notificato all'interessato dalle Forze dell'Ordine della zona di residenza;
  3. la convocazione
  4. irrogazione sanzioni

I provvedimenti che possono essere adottati per definire il procedimento amministrativo instaurato nei confronti delle persone segnalate, vanno dall' "Invito Formale a non fare piu' uso di sostanze", ( che si puo' applicare solo nel caso di prima segnalazione ) all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 75 D.P.R. 309/90 e successive modifiche:


 

  1. carta d'identità ai fini della validità per l'espatrio, passaporto e porto d'armi da un mese a un anno o divieto di conseguirli;
  2. sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario;

Nel caso di sospensione del documento di guida il titolare del documento deve sottoporsi alla revisione della patente effettuando delle visite mediche presso la Commissione Medica Provinciale della A.S.L. al fine di accertare la persistenza dei requisiti psico-fisico-attitudinali necessari per guidare. Le spese per tale procedura sono a totale carico del sanzionato.


 

 


 

Per cui, riepilogando, le modalità applicative della normativa, sono le seguenti:


 

Nel caso di prima segnalazione si può applicare


 

  1. Formale invito

Dalla seconda segnalazione in poi


 

La persona che svolge, con esito positivo , il programma terapeutico e/o socio-educativo proposto dal Servizio Pubblico Tossicodipendenze (Ser.T.)  competente per territorio, può avere revocata la sanzione .


 

Da ricordare che, se la persona al momento della segnalazione ha la diretta ed immediata disponibilità di veicoli a motore, l'organo accertatore deve anche procedere, oltre alla segnalazione alla Prefettura, all'immediato ritiro della patente di guida per il periodo di 30 giorni (se si tratta di ciclomotore vi è anche il fermo amministrativo per analogo periodo).


 

Il trentunesimo giorno l’interessato può ritirare i documenti sospesi presso il Comando dei Carabinieri competenti territorialmente del proprio luogo di residenza.


 

I dati relativi alle varie fasi del procedimento amministrativo ai sensi dell'art.75 del D.P.R. 309/90 e successive modifiche a seguito delle segnalazioni al Prefetto da parte delle Forze dell'Ordine concernente i soggetti segnalati per consumo personale di sostanze stupefacenti vengono trasmessi, per fini statistici, alla Direzione Centrale per la Documentazione del Ministero dell'Interno che gestisce : l' archivio storico per l'inserimento nel programma Statistico Nazionale (SISTAN) sul monitoraggio della popolazione tossicodipendente co n informazioni anagrafiche, stato civile, titolo di studio, professione, sostanza stupefacente sequestrata, esito colloqui, sanzioni applicate, provvedimenti di sospensione e archiviazione, segnalazioni ai Ser.T.).
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Riferimenti normativi
 

Ultimo aggiornamento
Venerdì 7 Giugno 2024, ore 11:18
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