Il Prefetto emette esclusivamente i provvedimenti di revoca, ritiro e sospensione della patente di guida nei casi e con le modalità previste nel nuovo Codice della Strada "C.d.S.". Alcuni casi di revoca, sospensione e ritiro della patente di guida:

  1. REVOCA ( per carenza dei requisiti morali art.120 del C.d.S.; violazione a norme di comportamento artt. 218, 86 del C.d.S. nonché per sentenza di condanna art. 224 del C.d.S.)
  2. RITIRO (per guida con patente scaduta di validità art. 126 del C.d.S. e per guida con patente estera da parte dei conducenti che risiedono in Italia da oltre un anno art.136 C.d.S.)
  3. SOSPENSIONE (art.218 C.d.S. per violazione a norme di comportamento del C.d.S,. con e senza rilevanza penale, nonché per lesioni personali colpose a seguito di incidente stradale art. 223 C.d.S. e per sentenza del giudice di condanna art. 224 del C.d.S.)


Per fissare un appuntamento scrivi a elena.fumagalli@interno.it oppure a michele.valverde@interno.it

Responsabili dell'istruttoria: sig.ra Elena Fumagalli ( elena.fumagalli@interno.it ) - Telefono: 0371.447.427
sig. Michele Valverde ( michele.valverde@interno.it ) - Telefono: 0371.447.459


Orario di apertura al pubblico: su appuntamento IL LUNEDI E IL MERCOLEDI DALLE 9 ALLE 12

Orario per contatto telefonico: LUNEDI MERCOLEDI E VENERDI DALLE 10 ALLE 12

Indirizzo di posta elettronica: prefettura.lodi@interno.it

Indirizzi PEC:
protocollo.preflo@pec.interno.it (solo da PEC)

Revoca

La patente di guida può essere revocata per:

  • carenza dei requisiti morali
  • violazione a norme di comportamento al codice della strada
  • sentenza di condanna

 

REVOCA PER CARENZA DEI REQUISITI MORALI ( art. 120 del C.d.S.)

Il  Prefetto può disporre il provvedimento di revoca del documento di guida per carenza di requisiti morali nei confronti delle seguenti persone:

  • delinquenti abituali, professionali o per tendenza.  
  • coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione, di cui al D. Lgs. n. 159/2011.·        

Il provvedimento di revoca della patente è disposto dal Prefetto del luogo di residenza della persona priva dei requisiti morali richiesti. Al termine del periodo di applicazione delle misure di sicurezza o prevenzione, occorre richiedere al Prefetto il nulla osta per il conseguimento di una nuova patente di guida.

Cosa fare

Entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento, il titolare della patente di guida può presentare  ricorso al Ministro dell'Interno (in bollo da 16,00 euro) , che decide di concerto con il Ministro dei Trasporti, o alternativamente ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni.

Come conseguire un nuovo documento di guida

In presenza di requisiti morali dell’art.120, decorsi tre anni dalla data di adozione del decreto di revoca della patente di guida, l’interessato potrà presentare domanda di iscrizione per il conseguimento di una nuova patente a un Ufficio Provinciale M.C.T.C. (Motorizzazione Civile), il quale chiederà il nulla osta al Prefetto del luogo di residenza, competente ad accertare la cessazione dei motivi ostativi alla titolarità del documento di guida.

 

REVOCA PER VIOLAZIONE A NORME DI COMPORTAMENTO AL CODICE DELLA STRADA (art. 218 C.d.S. "guida con patente sospesa", art 86 C.d.S. "servizio di piazza senza licenza", art. 9 bis e 9 ter C.d.S. "competizioni non autorizzate dalle quali siano derivate lesioni personali gravi").

  • Revoca per guida con patente sospesa

La patente di guida può essere revocata nel caso di guida con patente sospesa; chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, è punito con la revoca della stessa. Il provvedimento di revoca è disposto dal Prefetto.

L'interessato può conseguire una nuova patente rivolgendosi all’Ufficio Provinciale M.C.T.C. (Motorizzazione Civile) dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca (art. 219, comma 3°bis  C.d.S.).

Cosa fare

Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 205)

  • Revoca per servizio di piazza senza licenza

Il Prefetto dispone la revoca della patente di guida per chi, senza licenza, adibisca un veicolo a servizio di piazza, ove commetta tale violazione per due volte in tre anni.

Cosa fare

Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di revoca della patente, adottato ai sensi dell'art. 219 del C.d.S., è ammesso ricorso in opposizione dinnanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione.

Come conseguire un nuovo documento di guida

L'interessato può conseguire una nuova patente rivolgendosi all’Ufficio Provinciale M.C.T.C. (Motorizzazione Civile) dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca (art. 219, comma 3°bis  C.d.S.).

 

REVOCA PER GUIDA CON PATENTE SOSPESA A CAUSA DI MANCATA SOTTOPOSIZIONE A REVISIONE TECNICA O MEDICA (art. 128 C.d.S.)

Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, a visita medica o esame di idoneità (art. 128, c.1 - 1 quater C.d:S.), è sempre disposta la sospensione della patente fino ad avvenuto superamento degli accertamenti con esito favorevole.

N.B.: La sospensione è automatica e decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento senza emissione di ulteriore provvedimento.

Chiunque circola durante detto ultimo periodo di ulteriore sospensione (contumacia) della patente conseguente alla mancata sottoposizione a revisione tecnica o medica, subisce la sanzione accessoria della revoca della patente di guida.

Il provvedimento di revoca è disposto dal Prefetto.

Cosa fare

Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di revoca della patente, adottato ai sensi dell'art. 219 del C.d.S., è ammesso ricorso in opposizione dinnanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione.

Come conseguire un nuovo documento di guida

L'interessato può conseguire una nuova patente rivolgendosi all’Ufficio Provinciale M.C.T.C. (Motorizzazione Civile) dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca (art. 219, comma 3°bis  C.d.S.).

 

REVOCA PER SENTENZA DEL GIUDICE (art. 224 del C.d.S.)

Il Prefetto dispone la revoca della patente di guida a seguito di sentenza penale o di decreto di accertamento del reato e di condanna irrevocabili, nei casi previsti dal C.d.S. quale conseguente sanzione amministrativa accessoria.

Cosa fare

Ricorso al T.A.R. competente per territorio entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca o, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Come conseguire un nuovo documento di guida

Soltanto una volta trascorsi tre anni dalla data di accertamento del commesso reato, sarà possibile richiedere il rilascio di una nuova patente di guida all’Ufficio Provinciale M.C.T.C. (Motorizzazione Civile)

Ritiro

Il ritiro della patente è previsto per due tipi di violazioni.

  • Guida con patente scaduta di validità
  • Guida con patente estera da parte di conducenti che risiedono in Italia da oltre un anno

 

RITIRO  PER GUIDA CON PATENTE SCADUTA (ART. 126 C.d.S..)

Chiunque guidi con patente la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa accessoriadel ritiro della patente.

La patente scaduta viene inviata dall'organo di polizia alla  Prefettura U.T.G. del luogo della commessa violazione e viene restituita dall'Ufficio Patenti della stessa dietro esibizione della ricevuta dell'avvenuta conferma di validità della patente di guida che conferma l'idoneità del soggetto a condurre veicoli.

Cosa fare

Il titolare (o altra persona munita di delega in carta semplice, sottoscritta dal titolare) deve recarsi in Prefettura U.T.G. ed esibire la ricevuta dell'avvenuta conferma di validità della patente di guida.

Il titolare può di nuovo guidare con la patente che gli è stata restituita, accompagnata dalla ricevuta dell'avvenuta conferma di validità della patente di guida , in attesa che gli pervenga il duplicato della patente di guida inviata dal Ministero dei Trasporti.

 

RITIRO PER GUIDA CON PATENTE ESTERA DA PARTE DI CONDUCENTI CHE RISIEDONO IN ITALIA DA OLTRE UN ANNO (art. 136 C.d.S.)

I titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero (extracomunitario) non possono circolare oltre un anno dall'acquisizione della residenza in Italia. In tal caso la patente di guida extracomunitaria viene ritirata.

I titolari devono chiedere pertanto la conversione della patente che consiste nel rilascio di una nuova patente italiana corrispondente a quella estera.

Cosa fare

La patente ritirata, se convertibile, non verrà restituita al suo titolare, ma potrà essere inviata all'Ufficio Provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri per la sua conversione in una patente italiana.

Per conoscere l'elenco degli Stati per i quali è possibile ottenere la conversione delle patenti vai al sito

http://www.infrastrutturetrasporti.it/page/standard/site.php?p=cm&o=vd&id=2035

Riferimenti normativi:

  • Nuovo Codice della Strada (artt.126 e 136)
  • Circolare del 13/01/2014

     

Sospensione

Il decreto di sospensione della patente è adottato dal Prefetto quale sanzione accessoria alla violazione di alcune norme del C.d.S., con o senza rilevanza penale, o in via cautelare, a seguito di incidente stradale con lesione.

 

Sospensioni Patenti

 

SOSPENSIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DI COMPORTAMENTO (art.218 C.d.S.)

La violazione di alcune norme del C.d.S. comporta, come sanzione accessoria, la sospensione del documento di guida.

Il Prefetto del luogo in cui viene commessa la violazione, entro 20 giorni dalla trasmissione del documento da parte dell'organo accertatore, emana il provvedimento di sospensione e indica il periodo cui si estende la sospensione stessa. Tale periodo è determinato in relazione alla gravità dell'infrazione, nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dal C.d.S, in relazione alla violazione in cui è incorso il trasgressore.

Si allega, a titolo esemplificativo, un elenco delle violazioni

 

2a/1 )  Elenco delle violazioni che comportano la sospensione della patente

Articolo del C.d.S. Contenuto della violazione
Art.6 Violare, con veicoli adibiti al trasporto di cose, il divieto di circolazione disposto dal Prefetto.
Art.10 Effettuare un trasporto eccezionale o guidare un mezzo classificato come eccezionale sprovvisto dell' autorizzazione o non rispettarne le prescrizioni previste o i limiti imposti dalle norme.
Art.86 Adibire il veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi senza aver ottenuto la licenza prevista
Art.117 Superare i limiti di guida o di velocità imposti dal C.d.S.(solo per i neopatentati)
Art.125 Guidare un veicolo per il quale è prevista una patente di categoria diversa da quella posseduta.
Art.142/9 Superare i limiti di velocità di oltre 40 km/h (neopatentati e recidivi sono soggetti a sospensioni aggravate)
Art.143 Circolare contromano in curva, o in ogni altro caso di scarsa visibilità, ovvero quando la strada sia divisa in più carreggiate separate
Art. 148 Effettuare manovre di sorpasso senza osservare i divieti di cui ai commi 9,10,11,12,13,14.
Art.168 Circolare senza osservare le norme sul trasporto di merci classificate come pericolose
Art.176 Invertire il senso di marcia in autostrada,  percorrere il senso di marcia opposto oppure circolare sulla corsia per la sosta di emergenza o per la variazione di velocità, fuori dai casi previsti dalla norma.
Art.179 Circolare con veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o foglio di registrazione oppure quando questi non siano conformi alle norme vigenti.
189/5 Non ottemperare all'obbligo di fermarsi in caso di incidenti con danno alle sole cose
186/2 lett a Circolare alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g7l (I neopatentati sono soggetti a sospensione aggravata )
Art. 213 Rifiutare di assumere la custodia di veicolo sottoposto a sequestro o a fermo amministrativo, oppure circolare abusivamente con veicolo sottoposto a sequestro.
Art. 214 Rifiutare di assumere la custodia del veicolo sottoposto a fermo amministrativo.
Art. 217 Circolare abusivamente durante il periodo di sospensione della carta di circolazione.

La sospensione della patente è prevista anche nei casi in cui alcune norme siano state violate dal conducente per almeno due volte nel corso di un biennio .

Si allega, a titolo esemplificativo, l'elenco delle suddette violazioni

2a/2 )  Elenco delle violazioni che comportano la sospensione della patente se commesse almeno in due occasioni nel corso di un biennio

Articolo Contenuto della violazione
Art.145 Violare gli obblighi relativi alla precedenza.
Art. 146 Non osservare il segnale del semaforo o dell'agente del traffico che vietano la marcia.
Art.147 Violare le norme di comportamento da osservare in presenza di un passaggio a livello
Art.148 Effettuare una manovra di sorpasso violando le modalità previste dal comma 3.
Art.149 Provocare collisione e grave danno ai veicoli, con conseguente necessità di revisione degli stessi, per non aver osservato le distanze di sicurezza.
Art.150 Provocare collisione e grave danno ai veicoli, con conseguente necessità di revisione degli stessi, per non aver osservato le norme di comportamento nei vasi di incroci ingombrati o su strade di montagna.
 Art.172 Mancato uso delle cinture di sicurezza.

Applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati

Nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, quando è commessa una violazione per la quale sia prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, , la durata della suddetta sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione ed è raddoppiata per le violazione successive.

Permesso di guida in fasce orarie prestabilite

Per le violazioni di cui sopra "il conducente cui è stata sospesa la patente, entro il termine perentorio di cinque giorni dal ritiro, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida per determinate fasce orarie e, comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora l'istanza sia accolta, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso." (art. 218/2 C.d.S.)

N.B. Il permesso orario di guida non può essere concesso in presenza di violazioni che costituiscono reato ai sensi dell'art. 223 del C.d.S. (ad es. art. 9 ter; art. 186/2 lett. b e c e 186/7; art. 187; 189/1,6,7; art. 193/4 bis), o nel caso in cui dalla violazione commessa sia derivato un incidente.

Cosa fare

Presentare istanza (vedi modello allegato) entro 5 giorni dal ritiro della patente da parte dell'organo accertatore

In attesa dell'emissione dell'ordinanza di sospensione della patente contenente l'autorizzazione alla guida, il conducente la cui patente è ritirata, non può guidare; chiunque circola durante il periodo di sospensione della validità della patente incorrerà nella sanzione accessoria della revoca della patente ai sensi dell'art. 218/6 del C.d.S.

 

SOSPENSIONE DELLA PATENTE PER VIOLAZIONI CHE RIVESTONO CARATTERE PENALE
La violazione di alcune norme del C.d.S. riveste carattere penale e la sospensione della patente viene pertanto comminata in via provvisoria e cautelare, in attesa della definizione del procedimento penale. In tali casi, e quando si sia verificato un incidente stradale, a prescindere dal tipo di violazione commessa, il C.d.S. esclude il rilascio di un permesso di circolazione.

Per le violazioni che rivestono carattere penale non è previsto il termine di 20 giorni per l'adozione del provvedimento di sospensione da parte del Prefetto .

Si allega, a titolo esemplificativo, l'elenco delle violazioni (2a/3)

 

2a/3 )   elenco delle violazioni che rivestono carattere penale

Articolo Contenuto della violazione
Art. 9,9 bis e 9 ter Organizzare e/o partecipare con veicoli a motore a competizioni in velocità non autorizzate.
Art.186 lett.B. Circolare alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolemico superiore a 0,80 e non superiore a 1,5 (I neopatentati sono soggetti a sospensione aggravata )
Art.186 lett C Circolare alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza con tasso alcol emico superiore a 1,5 g/l (I neopatentati sono soggetti a sospensione aggravata )
Art.186/7 Rifiuto di sottoporsi ad alcol test all'accertamento per rilevare l'assunzione di alcol (I neopatentati sono soggetti a sospensione aggravata )
Art.187/1 Circolare alla guida di un veicolo in condizioni di alterazioni fisica e psichica dovuta all'assunzione di stupefacenti (I neopatentati sono soggetti a sospensione aggravata )
Art.187/8 Rifiuto di sottoporsi all'accertamento per rilevare l'assunzione di stupefacenti (I neopatentati sono soggetti a sospensione aggravata )
Art.189 Omettere di arrestarsi e prestare il soccorso dovuto ai feriti in caso di incidente stradale con lesioni personali
Art.193/4 bis Circolazione con documenti assicurativi falsi o contraffatti

Cosa fare

L'ordinanza di sospensione è notificata, di norma, a cura del Comando di Polizia Locale del comune di residenza del trasgressore.

Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 205)

Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente può essere ritirata dal titolare o da soggetto delegato, munito di delega scritta e fotocopia del documento di identità del delegante, presso la Prefettura.

Nei casi di provvedimenti adottati a seguito di violazioni degli artt.186/2 lett.a,b.c -186/7- 187/1 e187/8 del C.d.S. il documento di guida viene trasmesso alla Motorizzazione Civile di Lodi - salvo diversa indicazione dell'interessato - e viene riconsegnato solo ed esclusivamente previa esibizione del certificato medico attestante la persistenza dei requisiti psico-fisici per la guida dei veicoli, rilasciato dalla Commissione Medica Locale patenti di guida c/o l'A.S.L. del luogo di residenza.

 

SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA PER LESIONI PERSONALI  COLPOSE A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE (art.223 C.d.S)

In base al combinato disposto degli artt. 222 e 223, comma 2, C.d.S., nei casi di incidente stradale dal quale siano derivate lesioni a terzi, l'organo accertatore trasmette in Prefettura la patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione.

Il Prefetto ricevuti gli atti, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, dispone la sospensione provvisoria della patente di guida sino ad un massimo di tre anni. Tale provvedimento ha natura provvisoria e cautelare.

Cosa fare

L'ordinanza di sospensione è notificata, di norma, a cura del Comando di Polizia Locale del comune di residenza del trasgressore.

Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente può essere ritirata dal titolare o da soggetto delegato, munito di delega scritta e fotocopia del documento di identità del delegante, presso la Prefettura.

Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 205).

 

SOSPENSIONE DELLA PATENTE PER SENTENZA DEL GIUDICE (art.224C.d.S )

Il Prefetto dispone la sospensione della patente di guida a seguito di sentenza penale o di decreto di accertamento del reato e di condanna irrevocabili, nei casi previsti dal C.d.S. quale conseguente sanzione amministrativa accessoria, per la durata stabilita dall' autorità giudiziaria. La sospensione è comminata dedotto il periodo eventualmente presofferto, con la sospensione cautelare.

Cosa fare

L'ordinanza di sospensione è notificata, di norma, a cura del Comando di Polizia Locale del comune di residenza del trasgressore

Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente può essere ritirata dal titolare o da soggetto delegato, munito di delega scritta e fotocopia del documento di identità del delegante, presso la Prefettura.

Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 205)

 

SOSPENSIONE DELLA PATENTE ESTERA

Ai sensi dell'art. 135 co.5 del C.d.S. e successive modificazione i conducenti muniti di documento di guida, rilasciati da uno Stato estero, sono tenuti all'osservanza di tutte le norme di comportamento stabilite dal Codice della Strada; nei casi di violazione è prevista l'applicazione delle stesse sanzioni del titolare di patente italiana. A tale proposito, quando il titolare di patente di guida estera commette una violazione della quale derivi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, il Prefetto emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo pari alla durata della sospensione prevista per la violazione commessa.

Cosa fare

L'ordinanza di inibizione è notificata, di norma, a cura del Comando di Polizia Locale del comune di residenza del trasgressore o dall'organo accertatore.

Al termine del periodo di inibizione, la patente può essere ritirata dal titolare o da soggetto delegato, munito di delega scritta e fotocopia del documento di identità del delegante, presso la Prefettura. Il documento può essere ritirato prima della scadenza del periodo di inibizione nel caso in cui il titolare dichiari di lasciare il territorio nazionale e in tal caso non potrà guidare fino a che non lascerà il Paese.

Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 205)

Ultimo aggiornamento
Giovedì 13 Giugno 2024, ore 14:51
Allegati
File
Allegato Dimensione
Circolare per rinnovo patente 2.09 MB
File
Allegato Dimensione
Istanza permesso di guida 31.5 KB
File
Allegato Dimensione
Autocertificazione permesso di guida 25.5 KB
File
Allegato Dimensione
Istanza rateizzazione verbali 56 KB