Il decreto di sospensione della patente è adottato dal Prefetto quale sanzione accessoria alla violazione di alcune norme del C.d.S., con o senza rilevanza penale, o in via cautelare, a seguito di incidente stradale con lesione.
Sospensioni Patenti
SOSPENSIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DI COMPORTAMENTO (art.218 C.d.S.)
La violazione di alcune norme del C.d.S. comporta, come sanzione accessoria, la sospensione del documento di guida.
Il Prefetto del luogo in cui viene commessa la violazione, entro 20 giorni dalla trasmissione del documento da parte dell'organo accertatore, emana il provvedimento di sospensione e indica il periodo cui si estende la sospensione stessa. Tale periodo è determinato in relazione alla gravità dell'infrazione, nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dal C.d.S, in relazione alla violazione in cui è incorso il trasgressore.
Si allega, a titolo esemplificativo, un elenco delle violazioni
2a/1 ) Elenco delle violazioni che comportano la sospensione della patente
Articolo del C.d.S. |
Contenuto della violazione |
Art.6 |
Violare, con veicoli adibiti al trasporto di cose, il divieto di circolazione disposto dal Prefetto. |
Art.10 |
Effettuare un trasporto eccezionale o guidare un mezzo classificato come eccezionale sprovvisto dell' autorizzazione o non rispettarne le prescrizioni previste o i limiti imposti dalle norme. |
Art.86 |
Adibire il veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi senza aver ottenuto la licenza prevista |
Art.117 |
Superare i limiti di guida o di velocità imposti dal C.d.S.(solo per i neopatentati) |
Art.125 |
Guidare un veicolo per il quale è prevista una patente di categoria diversa da quella posseduta. |
Art.142/9 |
Superare i limiti di velocità di oltre 40 km/h (neopatentati e recidivi sono soggetti a sospensioni aggravate) |
Art.143 |
Circolare contromano in curva, o in ogni altro caso di scarsa visibilità, ovvero quando la strada sia divisa in più carreggiate separate |
Art. 148 |
Effettuare manovre di sorpasso senza osservare i divieti di cui ai commi 9,10,11,12,13,14. |
Art.168 |
Circolare senza osservare le norme sul trasporto di merci classificate come pericolose |
Art.176 |
Invertire il senso di marcia in autostrada, percorrere il senso di marcia opposto oppure circolare sulla corsia per la sosta di emergenza o per la variazione di velocità, fuori dai casi previsti dalla norma. |
Art.179 |
Circolare con veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o foglio di registrazione oppure quando questi non siano conformi alle norme vigenti. |
189/5 |
Non ottemperare all'obbligo di fermarsi in caso di incidenti con danno alle sole cose |
186/2 lett a |
Circolare alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g7l (I neopatentati sono soggetti a sospensione aggravata ) |
Art. 213 |
Rifiutare di assumere la custodia di veicolo sottoposto a sequestro o a fermo amministrativo, oppure circolare abusivamente con veicolo sottoposto a sequestro. |
Art. 214 |
Rifiutare di assumere la custodia del veicolo sottoposto a fermo amministrativo. |
Art. 217 |
Circolare abusivamente durante il periodo di sospensione della carta di circolazione. |
La sospensione della patente è prevista anche nei casi in cui alcune norme siano state violate dal conducente per almeno due volte nel corso di un biennio .
Si allega, a titolo esemplificativo, l'elenco delle suddette violazioni
2a/2 ) Elenco delle violazioni che comportano la sospensione della patente se commesse almeno in due occasioni nel corso di un biennio
Articolo |
Contenuto della violazione |
Art.145 |
Violare gli obblighi relativi alla precedenza. |
Art. 146 |
Non osservare il segnale del semaforo o dell'agente del traffico che vietano la marcia. |
Art.147 |
Violare le norme di comportamento da osservare in presenza di un passaggio a livello |
Art.148 |
Effettuare una manovra di sorpasso violando le modalità previste dal comma 3. |
Art.149 |
Provocare collisione e grave danno ai veicoli, con conseguente necessità di revisione degli stessi, per non aver osservato le distanze di sicurezza. |
Art.150 |
Provocare collisione e grave danno ai veicoli, con conseguente necessità di revisione degli stessi, per non aver osservato le norme di comportamento nei vasi di incroci ingombrati o su strade di montagna. |
Art.172 |
Mancato uso delle cinture di sicurezza. |
Applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati
Nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, quando è commessa una violazione per la quale sia prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, , la durata della suddetta sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione ed è raddoppiata per le violazione successive.
Permesso di guida in fasce orarie prestabilite
Per le violazioni di cui sopra "il conducente cui è stata sospesa la patente, entro il termine perentorio di cinque giorni dal ritiro, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida per determinate fasce orarie e, comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora l'istanza sia accolta, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso." (art. 218/2 C.d.S.)
N.B. Il permesso orario di guida non può essere concesso in presenza di violazioni che costituiscono reato ai sensi dell'art. 223 del C.d.S. (ad es. art. 9 ter; art. 186/2 lett. b e c e 186/7; art. 187; 189/1,6,7; art. 193/4 bis), o nel caso in cui dalla violazione commessa sia derivato un incidente.
Cosa fare
Presentare istanza (vedi modello allegato) entro 5 giorni dal ritiro della patente da parte dell'organo accertatore
In attesa dell'emissione dell'ordinanza di sospensione della patente contenente l'autorizzazione alla guida, il conducente la cui patente è ritirata, non può guidare; chiunque circola durante il periodo di sospensione della validità della patente incorrerà nella sanzione accessoria della revoca della patente ai sensi dell'art. 218/6 del C.d.S.
SOSPENSIONE DELLA PATENTE PER VIOLAZIONI CHE RIVESTONO CARATTERE PENALE
La violazione di alcune norme del C.d.S. riveste carattere penale e la sospensione della patente viene pertanto comminata in via provvisoria e cautelare, in attesa della definizione del procedimento penale. In tali casi, e quando si sia verificato un incidente stradale, a prescindere dal tipo di violazione commessa, il C.d.S. esclude il rilascio di un permesso di circolazione.
Per le violazioni che rivestono carattere penale non è previsto il termine di 20 giorni per l'adozione del provvedimento di sospensione da parte del Prefetto .
Si allega, a titolo esemplificativo, l'elenco delle violazioni (2a/3)
2a/3 ) elenco delle violazioni che rivestono carattere penale
Articolo |
Contenuto della violazione |
Art. 9,9 bis e 9 ter |
Organizzare e/o partecipare con veicoli a motore a competizioni in velocità non autorizzate. |
Art.186 lett.B. |
Circolare alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolemico superiore a 0,80 e non superiore a 1,5 (I neopatentati sono soggetti a sospensione aggravata ) |
Art.186 lett C |
Circolare alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza con tasso alcol emico superiore a 1,5 g/l (I neopatentati sono soggetti a sospensione aggravata ) |
Art.186/7 |
Rifiuto di sottoporsi ad alcol test all'accertamento per rilevare l'assunzione di alcol (I neopatentati sono soggetti a sospensione aggravata ) |
Art.187/1 |
Circolare alla guida di un veicolo in condizioni di alterazioni fisica e psichica dovuta all'assunzione di stupefacenti (I neopatentati sono soggetti a sospensione aggravata ) |
Art.187/8 |
Rifiuto di sottoporsi all'accertamento per rilevare l'assunzione di stupefacenti (I neopatentati sono soggetti a sospensione aggravata ) |
Art.189 |
Omettere di arrestarsi e prestare il soccorso dovuto ai feriti in caso di incidente stradale con lesioni personali |
Art.193/4 bis |
Circolazione con documenti assicurativi falsi o contraffatti |
Cosa fare
L'ordinanza di sospensione è notificata, di norma, a cura del Comando di Polizia Locale del comune di residenza del trasgressore.
Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 205)
Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente può essere ritirata dal titolare o da soggetto delegato, munito di delega scritta e fotocopia del documento di identità del delegante, presso la Prefettura.
Nei casi di provvedimenti adottati a seguito di violazioni degli artt.186/2 lett.a,b.c -186/7- 187/1 e187/8 del C.d.S. il documento di guida viene trasmesso alla Motorizzazione Civile di Lodi - salvo diversa indicazione dell'interessato - e viene riconsegnato solo ed esclusivamente previa esibizione del certificato medico attestante la persistenza dei requisiti psico-fisici per la guida dei veicoli, rilasciato dalla Commissione Medica Locale patenti di guida c/o l'A.S.L. del luogo di residenza.
SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA PER LESIONI PERSONALI COLPOSE A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE (art.223 C.d.S)
In base al combinato disposto degli artt. 222 e 223, comma 2, C.d.S., nei casi di incidente stradale dal quale siano derivate lesioni a terzi, l'organo accertatore trasmette in Prefettura la patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione.
Il Prefetto ricevuti gli atti, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, dispone la sospensione provvisoria della patente di guida sino ad un massimo di tre anni. Tale provvedimento ha natura provvisoria e cautelare.
Cosa fare
L'ordinanza di sospensione è notificata, di norma, a cura del Comando di Polizia Locale del comune di residenza del trasgressore.
Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente può essere ritirata dal titolare o da soggetto delegato, munito di delega scritta e fotocopia del documento di identità del delegante, presso la Prefettura.
Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 205).
SOSPENSIONE DELLA PATENTE PER SENTENZA DEL GIUDICE (art.224C.d.S )
Il Prefetto dispone la sospensione della patente di guida a seguito di sentenza penale o di decreto di accertamento del reato e di condanna irrevocabili, nei casi previsti dal C.d.S. quale conseguente sanzione amministrativa accessoria, per la durata stabilita dall' autorità giudiziaria. La sospensione è comminata dedotto il periodo eventualmente presofferto, con la sospensione cautelare.
Cosa fare
L'ordinanza di sospensione è notificata, di norma, a cura del Comando di Polizia Locale del comune di residenza del trasgressore
Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente può essere ritirata dal titolare o da soggetto delegato, munito di delega scritta e fotocopia del documento di identità del delegante, presso la Prefettura.
Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 205)
SOSPENSIONE DELLA PATENTE ESTERA
Ai sensi dell'art. 135 co.5 del C.d.S. e successive modificazione i conducenti muniti di documento di guida, rilasciati da uno Stato estero, sono tenuti all'osservanza di tutte le norme di comportamento stabilite dal Codice della Strada; nei casi di violazione è prevista l'applicazione delle stesse sanzioni del titolare di patente italiana. A tale proposito, quando il titolare di patente di guida estera commette una violazione della quale derivi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, il Prefetto emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo pari alla durata della sospensione prevista per la violazione commessa.
Cosa fare
L'ordinanza di inibizione è notificata, di norma, a cura del Comando di Polizia Locale del comune di residenza del trasgressore o dall'organo accertatore.
Al termine del periodo di inibizione, la patente può essere ritirata dal titolare o da soggetto delegato, munito di delega scritta e fotocopia del documento di identità del delegante, presso la Prefettura. Il documento può essere ritirato prima della scadenza del periodo di inibizione nel caso in cui il titolare dichiari di lasciare il territorio nazionale e in tal caso non potrà guidare fino a che non lascerà il Paese.
Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 205)