Gli istituti di vigilanza privata si distinguono per:
Classi funzionali:

  • Classe A: attività di vigilanza (anche con utilizzo di unità cinofile) di tipo: ispettiva, fissa, antirapina, antitaccheggio
  • Classe B: ricezione e gestione di segnali provenienti da sistemi di televigilanza e telesorveglianza
  • Classe C: servizi regolati da leggi speciali o decreti ministeriali svolti da personale diverso dalle guardie giurate (stewarding o buttafuori)
  • Classe D: servizi di trasporto e scorta valori
  • Classe E: servizi di custodia e deposito valori

Livelli dimensionali:

  • Livello 1: impiego guardie giurate non inferiore a sei
  • Livello 2: impiego guardie giurate non inferiore a 26 (ventisei)
  • Livello 3: impiego guardie giurate non inferiore a 51 (cinquantuno)
  • Livello 4: impiego guardie giurate non inferiore superiore a 100 (cento)

Ambiti territoriali:

  • Ambito 1 unico territorio provinciale con popolazione sino a 300.000 abitanti
  • Ambito 2: unico territorio provinciale con popolazione superiore a 300.000 abitanti
  • Ambito 3: territorio ultraprovinciale con popolazione sino a 3 milioni di abitanti
  • Ambito 4: territorio ultraprovinciale, con popolazione oltre i 3 milioni di abitanti e sino a 15 milioni di abitanti
  • Ambito 5: territorio ultraprovinciale , con popolazione oltre i 15 milioni di abitanti

Gli istituti di vigilanza svolgono la propria attività sotto la vigilanza regolamentare del Questore (R.D.L. 12 novembre 1936, n. 2144).

A seguito delle modifiche al T.U.L.P.S. introdotte dal D.L. 8 aprile 2008, n. 59 le tariffe prefettizie di legalità sono state abolite.

Competente a rilasciare l'autorizzazione è il Prefetto della provincia ove è fissata la sede principale dell' Istituto e presso la quale deve essere allestita la Centrale Operativa.

La presentazione della domanda per il rilascio della licenza, da redigersi in bollo sull'apposito modulo, richiede preliminarmente un'attenta lettura delle richiamate disposizioni normative. L'Ufficio di POLIZIA AMMINISTRATIVA rimane ovviamente a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

Termine di conclusione del procedimento: 180 giorni.

Riferimenti normativi :

  • Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza)
  • Regio Decreto Legge 26 settembre 1935, n. 1952
  • Regio Decreto Legge 12 novembre 1936, n. 2144
  • Regio Decreto 6 maggio 1940, nr. 635 (Regolamento T.U.L.P.S.)
  • D.P.R. 4 agosto 2008 nr. 153
  • art. 4 del D.L. 8 aprile 2008, n. 59
  • D.M. 15 settembre 2009, n. 154
  • D.M. 1 dicembre 2010, n. 269
  • D.M. 4 giugno 2014, n. 115
  • D.M. 25 febbraio 2015, n. 56

L'attività delle guardie particolari giurate e degli istituti di vigilanza è disciplina dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) e dal relativo Regolamento di esecuzione (regio decreto 6 maggio 1940, nr. 635).
In particolare:

  • l'art. 133 T.U.L.P.S. riguarda l'ipotesi in cui la tutela della sicurezza della proprietà privata è esercitata direttamente dal proprietario dei beni con l'impiego di "guardie giurate" alle proprie dirette dipendenze;
  • l'art. 134 T.U.L.P.S. si riferisce alla possibilità che l'attività di vigilanza e custodia venga affidata ad "istituti di vigilanza" che, in possesso di apposita licenza del Prefetto, la esercitano per conto di terzi in forma imprenditoriale.

Con il Decreto del Presidente delle Repubblica 4 agosto 2008 nr. 153, è stata realizzata un'ampia revisione della disciplina regolamentare in materia di vigilanza privata, al fine di adeguarne i contenuti alle regole comunitarie, nonché per dare esecuzione alle norme di carattere legislativo già adottate in materia con l'art. 4 del Decreto Legge 8 aprile 2008, n. 59.
Nell'attuazione dei principi fissati dalla riforma, il Ministero dell'Interno ha definito e uniformato con il D.M. 1 dicembre 2010, n. 269 i requisiti soggettivi, professionali, tecnici, economici ed operativi (c.d. capacità tecnica) necessari per ottenere l'apposita licenza prefettizia. Alcune disposizioni del decreto stesso sono poi state emendate con il D.M. 25 febbraio 2015, n. 56.
Con un ulteriore intervento normativo, il D.M. 4 giugno 2014, n. 115, il Ministero dell'Interno ha provveduto quindi a fissare le caratteristiche e i requisiti richiesti per l'espletamento dei compiti di certificazione indipendente della qualità e della conformità alle disposizioni del D.M. 1 dicembre 2010, n. 269, degli istituti di vigilanza privata, nonché a definire le modalità di riconoscimento degli organismi di certificazione indipendente. Il decreto trova origine nel regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., che all'art. 257-quinquies prevede che per l'accertamento della sussistenza e permanenza dei requisiti di qualità e funzionalità degli istituti il Prefetto si avvalga di organismi di certificazione indipendenti, appositamente accreditati.
Come previsto dall'art. 6 del citato D.M. 115/2015, è stato successivamente emanato il Disciplinare del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza con il quale sono individuate le modalità di valutazione della conformità da parte degli organismi di certificazione indipendente, al fine di renderne omogenea l'attività. Al Disciplinare sono infatti allegati gli schemi di certificazione (Allegati A, B e C) nonché, le Check-list che devono essere utilizzate per l'attività ispettiva.
Il Decreto del Ministero dell'Interno 15 settembre 2009, n. 154 ha stabilito inoltre che i servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e sui mezzi di trasporto pubblico (treni e autobus) possono essere espletati attraverso istituti di vigilanza privata. A tal fine è previsto che le guardie giurate impiegate in tali servizi seguano un apposito corso di formazione, con esame finale avanti ad una Commissione prefettizia.
Il relativo Disciplinare, recante il contenuto dei corsi e le modalità di svolgimento degli esami è stato adottato dal Capo della Polizia in data 26.2.2015.

Allegati
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Modulo istanza 38.01 KB
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Disciplinare Organismi Certificazione 906.07 KB
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Disciplinare formazione 448.76 KB
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Allegato A 322.59 KB
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Ultimo aggiornamento
Sabato 25 Maggio 2024, ore 15:17