Gli Enti di Culto Cattolico, aventi sede in provincia di Milano, possono chiedere di acquisire la personalità giuridica al Ministero dell'Interno per il tramite della Prefettura.

CHI PUÒ FARE DOMANDA

Parrocchie, chiese, istituti religiosi (a cui sono assimilati gli istituti secolari), società di vita apostolica, associazioni pubbliche di fedeli, fondazioni.

L'istanza va presentata alla Prefettura del capoluogo di Provincia ove ha sede l'Ente, che verifica la completezza della documentazione presentata e provvede all'inoltro al Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo edifici di culto - Ufficio I - Culto cattolico, P.E.C.: direzione.culti@pecdlci.interno.it  

ISTANZA E DOCUMENTAZIONE GENERALE DA ALLEGARE

L'istanza da presentare alla Prefettura di Milano, in marca da bollo da €16, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o dall'Autorità Ecclesiastica competente e deve essere indicare:

  • le generalità del rappresentante legale;
  • la natura giuridica dell'Ente;
  • la denominazione e la sede legale dell'Ente;
  • l'elenco della documentazione allegata, di seguito specificamente indicata:

1) Dichiarazione di Assenso al riconoscimento giuridico, sottoscritta dalla competente Autorità Ecclesiastica (può essere in calce all'istanza o contenuta in un atto a parte). Non occorre se la domanda è sottoscritta dalla stessa Autorità Ecclesiastica.

2) Statuto dell'Ente : il documento deve essere in originale, datato ed in bollo da € 16, sottoscritto dal rappresentante legale e munito del visto della competente Autorità Ecclesiastica, corredato della eventuale delibera dell'organo collegiale. Al documento in originale devono essere allegate ulteriori n. 5 copie conformi, di cui n. 1 in bollo. Lo Statuto, strutturato per articoli, dovrà indicare:

  • la configurazione giuridica dell'ente (ad esempio associazione pubblica di fedeli);
  • la denominazione e la sede;
  • i fini e l'attività svolta dall'ente;
  • la struttura organizzativa, con indicazione dei poteri spettanti a ciascun organo;
  • una norma relativa alla legale rappresentanza, da cui risulti l'organo al quale la rappresentanza è attribuita o l'Autorità Ecclesiastica cui compete la relativa nomina;
  • il patrimonio iniziale posto a garanzia dell'autonomia dell'ente e della relativa stabilità;
  • in caso di gestione di attività strumentali (ad esempio assistenza, istruzione etc.), l'espressa previsione della redazione del bilancio preventivo e consuntivo e delle relative modalità di approvazione, nonché l'istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti qualora da dette attività derivi l'esigenza di tenere scritture contabili;
  • una norma relativa alla devoluzione dei beni in caso di estinzione;
  • una norma finale e di rinvio, per quanto non contemplato nello Statuto, alle norme del Codice Civile e Canonico e alle leggi dello Stato.

3) Decreto di erezione canonica o di approvazione (se scritto in latino dovrà essere corredato della traduzione in lingua italiana).

4) Relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, sulle attività svolte in concreto , e indicante:

  • il numero degli appartenenti alla comunità religiosa;
  • il patrimonio immobiliare e mobiliare ed i mezzi di finanziamento dell'Ente;
  • alcuni brevi cenni storici sulle origini dell'ente;
  • le eventuali attività strumentali svolte dall'Ente (ad esempio istruzione, beneficenza o altro);
  • elenco delle sedi all'estero, qualora si tratti di ente appartenente a Congregazione straniera (Casa di Procura, Procura Generale) o di ente con attività di missione.

5) Atto o contratto relativo alla disponibilità della sede in copia autentica. La disponibilità dovrà essere garantita per un congruo periodo di tempo.

6) Prospetti economici con indicazione delle entrate e delle spese relative a ciascuno degli ultimi tre anni (cinque anni per gli istituti di diritto diocesano), o per il minor periodo di esistenza dell'ente.

7) Dichiarazione bancaria o di altro istituto di credito comprovante la consistenza del patrimonio mobiliare a disposizione dell'ente.

8) Relazione tecnico-descrittiva dei beni immobiliari redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra, ecc.).

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

In relazione alla tipicità degli Enti, la documentazione deve essere integrata come di seguito:

1) Parrocchie

Una dichiarazione dell'Ordinario Diocesano da cui risulti:

  1. circoscrizione territoriale e numero dei fedeli;
  2. se la parrocchia ha sede in una chiesa (specificando nel caso se ex-conventuale) o in un locale provvisorio;
  3. sufficienza dei mezzi e degli arredi sacri per l'officiatura;
  4. perizia giurata sulle condizioni statiche, di manutenzione e di sicurezza della chiesa o del locale provvisorio sede della parrocchia.

2) Chiese

Una dichiarazione dell'Ordinario Diocesano da cui risulti:

  1. la funzione pastorale svolta dall'ente nell'ambito della Diocesi e il numero dei fedeli che frequentano la chiesa;
  2. che la chiesa è aperta al culto pubblico e non è annessa ad altro ente ecclesiastico;
  3. l'eventuale natura di chiesa ex-conventuale;
  4. la sufficienza dei mezzi per la manutenzione e l'officiatura;
  5. perizia giurata sulle condizioni statiche di manutenzione e di sicurezza dell'edificio sacro.

  

3) Istituti Di Diritto Diocesano

  1. dichiarazione di assenso della Santa Sede;
  2. attestato della Santa Sede da cui risulti la capacità canonica dell'Ente di acquistare e possedere beni, nonché la cittadinanza e i dati anagrafici del legale rappresentante;
  3. attestazione che l'Ente ha la sua sede principale in Italia;
  4. per le relative "province", che l'attività delle stesse sia limitata al territorio dello Stato o ai territori di missione;
  5. autocertificazione del legale rappresentante relativa al possesso della cittadinanza italiana e al domicilio in Italia.

4) Società Di Vita Apostolica

  1. decreto di erezione canonica;
  2. dichiarazione di assenso della Santa Sede;
  3. attestato della Santa Sede da cui risulti che l'Ente ha la sede principale in Italia;
  4. in caso di riconoscimento di "province", dichiarazione da cui risulti che le stesse svolgono la loro attività limitatamente al territorio dello Stato o ai territori di missione;
  5. relazione sulle attività svolte, sottoscritta dal legale rappresentante, da cui risulti che l'Ente svolge la propria attività nell'ambito territoriale di almeno due Diocesi (allegando i relativi nullaosta degli Ordinari diocesani competenti per territorio);
  6. autocertificazione del legale rappresentante relativa al possesso della cittadinanza italiana e al domicilio in Italia.

5) Associazioni Pubbliche Di Fedeli

  1. decreto di erezione canonica;
  2. dichiarazione di assenso della Santa Sede;
  3. atto costitutivo e Statuto redatti dinanzi a un notaio in forma di atto pubblico, in sei copie autenticate, di cui due in bollo;
  4. dichiarazione di assenso da parte della competente Autorità Ecclesiastica con riferimento allo Statuto, corredata dal verbale dell'organo collegiale;
  5. relazione sulle attività svolte, sottoscritta dal legale rappresentante, da cui risulti che l'Ente svolge la propria attività nell'ambito territoriale di almeno due Diocesi (allegare i nullaosta rilasciati dagli Ordinari diocesani competenti per territorio).

6) Confraternite

Al fine del riconoscimento quale Ente di Culto, allegare all'istanza:

  1. istanza del legale rappresentante, diretta a richiedere il riconoscimento del fine di culto della Confraternita, in marca da bollo da € 16.00;
  2. assenso all'istanza di riconoscimento da parte della competente autorità ecclesiastica (non occorre quando l'istanza è presentata dalla medesima autorità ecclesiastica);
  3. provvedimento di erezione canonica della Confraternita o attestato sostitutivo dell'Ordinario diocesano (se in latino, corredata da traduzione in lingua italiana);
  4. verbale dell'organo deliberante da cui risulti la volontà di chiedere il riconoscimento del fine di culto;
  5. documenti comprovanti l'esistenza della Confraternita in data anteriore al 7 giugno 1929;
  6. Statuto della Confraternita;
  7. prospetti economici relativi ai cinque anni precedenti, sottoscritti dal legale rappresentante;
  8. relazione storico/illustrativa da cui si evincano le attività e gli scopi della Confraternita;
  9. attestazione da parte della Regione da cui risulti che l'Ente non è iscritto nei Registri regionali delle persone giuridiche;
  10. parere dell'Ufficio nazionale per i problemi giuridici della Conferenza Episcopale Italiana, da richiedersi a cura della Diocesi di appartenenza.

In caso di vicende modificative che investono elementi essenziali della vita della Confraternita, allegare all'istanza:

  1. istanza del legale rappresentante diretta a richiedere il riconoscimento di effetti civili del mutamento, in marca da bollo da € 16.00;
  2. assenso all'istanza di conferimento di effetti civili al mutamento da parte della competente Autorità ecclesiastica (non occorre quando l'istanza è presentata dalla medesima Autorità ecclesiastica);
  3. provvedimento della competente Autorità ecclesiastica che ha disposto o approvato il mutamento;
  4. certificato di iscrizione della Confraternita nel Registro delle persone giuridiche della Prefettura (può essere richiesto contestualmente alla presentazione dell'istanza);
  5. relazione illustrativa delle attività svolte dalla Confraternita negli ultimi 5 anni, che ne dimostri l'attuale vitalità, e da cui si evincano i motivi che hanno determinato il mutamento;
  6. parere dell'Ufficio nazionale per problemi giuridici della Conferenza Episcopale Italiana, da richiedersi a cura della Diocesi di appartenenza.

7) Fondazioni

  1. atto costitutivo e statuto redatti dinanzi ad un notaio nella forma dell'atto pubblico, in sei copie autenticate di cui due in bollo da € 16.00;
  2. dichiarazione di assenso allo Statuto espressa dalla competente Autorità ecclesiastica e corredato dall'eventuale delibera dell'organo collegiale;
  3. dichiarazione dell'Ordinario Diocesano attestante la rispondenza della Fondazione alle esigenze religiose della popolazione.

ISTANZE PER IL RICONOSCIMENTO DI MUTAMENTI SOSTANZIALI

Qualora avvenga un mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un Ente di culto, occorre presenta la seguente documentazione:

  1. istanza in bollo da € 16.00, datata e sottoscritta dal rappresentante legale, e contenente:
    1. denominazione e sede;
    2. indicazione degli estremi del provvedimento di riconoscimento;
    3. elenco della documentazione allegata.
  2. dichiarazione di assenso all'istanza da parte della competente Autorità ecclesiastica (non necessaria in caso di sottoscrizione da parte della medesima Autorità ecclesiastica);
  3. provvedimento dell'Autorità ecclesiastica che ha disposto o approvato il mutamento;
  4. delibera degli organi collegiali (ove esistenti);
  5. certificato di iscrizione nel Registro delle persone giuridiche della Prefettura (può essere richiesto contestualmente alla presentazione dell'istanza);
  6. statuto vigente (non necessario per gli Enti che fanno parte della costituzione gerarchica della chiesa, quali Istituti religiosi e Seminari);
  7. relazione sottoscritta dal legale rappresentante sui motivi che hanno determinato il mutamento.
Ultimo aggiornamento
Martedì 25 Giugno 2024, ore 17:28