Indirizzo P.E.C.:
protocollo.prefmi@pec.interno.it
(nell'Oggetto della P.E.C. indicare "Istituto Investigazioni")
Indirizzo P.E.C.:
protocollo.prefmi@pec.interno.it
(nell'Oggetto della P.E.C. indicare "Istituto Investigazioni")
Il Prefetto rilascia l'autorizzazione ex art.134 T.U.L.P.S. per l'attività investigativa privata e di informazione commerciale - art. 5, comma 1, lettere a) e b) del d.m. n.269 del 01.12.2010
Enti o privati che intendono eseguire investigazioni, ricerche e raccogliere informazioni per conto di privati devono chiedere al Prefetto il rilascio della licenza per l'esercizio dell'attività. A decorrere dall'entrata in vigore del d.m. 269/2010, la licenza ha validità triennale ed abilita alla conduzione di un istituto di investigazioni private/informazioni commerciali in ambito nazionale.
Chi può fare la richiesta
La domanda per ottenere il rilascio della licenza deve essere sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale che richiede il rilascio della licenza ovvero dal legale rappresentante, munito dei pieni poteri per la gestione dell'attività di investigazioni private, ove trattasi di società.
Requisiti personali
Requisiti professionali minimi e di capacità tecnica
L'investigatore privato titolare di istituto deve essere in possesso dei seguenti requisiti (art. 4, comma 2, lettera a ):
a) aver conseguito, al momento della richiesta, una laurea almeno triennale nelle seguenti aree:
- Giurisprudenza
- Psicologia a Indirizzo Forense
- Sociologia
- Scienze Politiche
- Scienze dell'Investigazione
- Economia
ovvero corsi di laurea equipollenti.
b) aver svolto attività lavorativa a carattere operativo, per almeno un triennio, presso un investigatore privato, autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro dipendente e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso investigatore;
c) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private, erogati da Università riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
ovvero, in alternativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c), aver svolto documentata attività d'indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni.
L'informatore commerciale titolare di istituto deve essere in possesso dei seguenti requisiti (art.4, comma 2, lettera b):
a) aver conseguito, al momento della richiesta, una laurea almeno triennale nelle seguenti aree:
o corsi di laurea equipollenti;
oppure, in alternativa:
essere stato iscritto al Registro Imprese, per attività classificate ai codici ATECO 63.11.1, 63.11.11 e 63.11.19 (Elaborazione dati - elaborazione elettronica dei dati contabili - altre elaborazioni elettroniche di dati), 63.11.2 e 63.11.20 (Gestione data base - attività delle banche dati), 82.91.1 e 82.91.10 (Attività di agenzie di recupero crediti), 82.91.2 e 82.91.20 (agenzie di informazioni commerciali), in qualità di titolare di impresa individuale o amministratore in società di capitale o di persone per almeno tre anni negli ultimi cinque anni.
Cosa fare
La domanda, unitamente alla documentazione richiesta, deve essere presentata a mano all'Ufficio o inviata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o via Posta Elettronica Certificata, alla Prefettura ove è fissata la sede principale dell'istituto di investigazione privata e che pertanto ha la competenza alla gestione della licenza.
Istanza
- Domanda in bollo da € 16,00 per attività di investigazione privata specificando gli ambiti in cui si intende operare così come definiti nel DM. 269/2010 art. 5 c. 1 lett. a);
oppure:
- Domanda in bollo da € 16,00 attività di informazioni commerciali previste dal DM. 269/2010 art. 5 c. 1 lett. b).
La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:
Il soggetto (persona fisica) a cui verrà intestata la licenza deve avere, in seno alla società in nome e per conto della quale chiede di essere autorizzato ad esercitare, i poteri di rappresentanza legale nonché pieni poteri di gestione per l'esercizio dell'attività di investigazione privata. Se l'attribuzione dei citati poteri alla persona che chiede licenza avviene con un atto successivo all'atto costitutivo della società, deve essere allegata una copia del citato atto il quale deve altresì, risultare recepito nel certificato camerale che si produce.
Allegare:
Al termine dell'istruttoria, qualora nulla osti al rilascio della licenza, dovrà essere prodotta, a richiesta dell'Ufficio, documentazione comprovante il versamento della cauzione il cui ammontare sarà indicato dall'ufficio e calcolato in base alle prescrizioni dell'allegato F2 al citato DM. 269/2010 (€ 20.000 di base piu € 5.000 per ogni ambito richiesto, più € 10.000 per ogni eventuale sede secondaria, tenendo presente che per le Informazioni Commerciali (ambito B.1) la cauzione richiesta è pari ad € 40.000, in carenza della quale non si procederà al rilascio.
Riferimenti normativi
Art. 222 delle norme di attuazione, coordinate e transitorie nel c.p.p., approvate con il D.Lgs.vo 28/07/1989 n. 271, come specificato dalla legge 7 dicembre 2000, n. 397.
Ai fini del rinnovo triennale dell'autorizzazione ex art. 134 T.U.L.P.S. di investigazioni private e informazioni commerciali, è necessaria la produzione di un'espressa dichiarazione, da parte dell'investigatore/informatore commerciale titolare d'istituto, di prosecuzione dell'attività per il successivo triennio, corredata dalla certificazione attestante la partecipazione ad un corso di aggiornamento secondo quanto disposto dal d.m. 269/2010, da documentazione attestante il rinnovo della cauzione e dal D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) ovvero da una dichiarazione, corredata da copia di un documento d'identità, dalla quale risulti l'assenza di personale dipendente.
La dichiarazione deve essere presentata dal titolare della licenza almeno 60 giorni prima della scadenza.
Il cambio della sede operativa dell'Istituto deve essere approvato dal Prefetto.
Il cambio della sola sede legale dell'Istituto deve essere comunicato alla Prefettura - U.T.G. per la presa d'atto della nuova sede.
Chi può fare la richiesta
La domanda per l'approvazione del cambio della sede operativa dell'Istituto dovrà essere firmata dal rappresentante legale dell'Istituto.
Cosa fare
La domanda, unitamente alla documentazione richiesta, deve essere presentata o inviata alla Prefettura della provincia ove ha la sede operativa l'Istituto.
Documentazione richiesta
1) domanda, in bollo da € 16,00 euro (vedi il modello 5);
2) certificato aggiornato del registro ditte della C.C.I.A.A. ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione (vedi il modello di autocertificazione 3a);
3) copia del contratto di locazione;
4) copia della planimetria.
5) Se il richiedente è una società, dovrà essere prodotta una copia conforme del verbale dell'Assemblea dei Soci con il quale è stato deciso il cambio della sede della società.
NOTA: in caso di approvazione, il richiedente dovrà regolarizzare, ai fini del bollo, il provvedimento di accoglimento dell'istanza.
L'istituto può presentare richiesta per variare, per documentati e giustificati motivi, i servizi da espletare.
Chi può fare richiesta
Il rappresentante legale dell'istituto di investigazione autorizzato.
Cosa fare
Il richiedente deve presentare al Prefetto una domanda con la quale chiede l'autorizzazione a svolgere ulteriori servizi oltre quelli già autorizzati nella licenza.
Documentazione richiesta
NOTA: in caso di approvazione, l'istante dovrà regolarizzare il provvedimento di accoglimento della domanda ai fini del bollo.
Riferimenti normativi
EMISSIONE DEL TESSERINO ATTESTANTE LA QUALITÀ DI TITOLARE DI ISTITUTI DI INVESTIGAZIONE PRIVATA E DI INVESTIGATORE PRIVATO DIPENDENTE
AVVISO ALL'UTENZA
Si comunica che con d.m. 18 maggio 2022, in vigore dal 24 settembre 2022, è stato approvato il modello di tesserino attestante la qualità di titolare di Istituti di Investigazione privata e di Investigatore privato dipendente, ai sensi dell'art. 254, comma 3, del R.D. n. 635/1940.
La disposizione prevede che il tesserino di riconoscimento sia rilasciato esclusivamente ai "i titolari degli istituti di investigazione privata" e agli "investigatori dipendenti".
In conformità alle indicazioni rese al riguardo dal superiore Dicastero e per un efficace utilizzo delle risorse disponibili, questo Ufficio procederà alla emissione del tesserino su richiesta dell'interessato ed in occasione del primo rilascio ovvero del rinnovo triennale dell'autorizzazione ex art. 134 Tulps. Gli interessati, in occasione del rilascio/rinnovo, potranno a tal fine presentare a questo Ufficio istanza in carta libera per l'emissione del tesserino di riconoscimento, allegando una foto tessera conforme a quanto previsto dalle raccomandazioni ICAO, preferibilmente non in formato digitale.
Per la consegna dell'istanza è necessario concordare un appuntamento con l'Ufficio preposto per l'effettuazione degli adempimenti da effettuare personalmente a cura dell'interessato, e segnatamente inerenti alla identificazione a cura del personale prefettizio ed alla sottoscrizione del modulo di richiesta predisposto dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
I moduli di richiesta di emissione del tesserino saranno trasmessi, a cura di questa Prefettura, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la stampa su carte-valori e, all'avvenuto ricevimento degli stessi, si procederà alla relativa consegna all'interessato.