Ricorsi Covid

Ai sensi dell'articolo 18 della legge 689/81, avverso i verbali di accertamento delle violazioni amministrative, previste dal D.L. 25 marzo 2020 n. 19 e s.m., entro il termine di 30 giorni dalla notifica del verbale, è possibile presentare, al Prefetto della Provincia di Milano, scritti difensivi e documenti, chiedendo eventualmente di essere sentiti.

Gli scritti difensivi, con firma autografa o digitale, possono essere trasmessi :

  1.  a mezzo P.E.C. al seguente indirizzo telematico: protocollo.prefmi@pec.interno.it ,  inserendo obbligatoriamente   nell'oggetto  della email "LEGSPEC - Ricorso Covid" , nome e cognome del trasgressore, data del verbale;
  2. tramite raccomandata al seguente indirizzo:  Prefettura di Milano - Ufficio Leggi Speciali - Corso Monforte n. 31, Milano - cap 20122,  scrivendo sulla busta  "Ricorso Covid".
Ricorsi avverso i provvedimenti del questore

I cittadini, portatori di interessi legittimi riconosciuti rilevanti,  possono proporre ricorso gerarchico al Prefetto avverso una serie di atti  non definitivi adottati da Questore della provincia, nelle seguenti materie:

  1. Immigrazione (revoche e dinieghi permessi di soggiorno);
  2. Stalking (ammonimento ex artt. 7-8 L.38/2009);
  3. Violenza domestica (ammonimento ex art.3 D.L. 93/2013 convertito in L.119/2013);
  4. Rimpatri con foglio di via obbligatorio ovvero divieto di soggiorno in una o più località;
  5. lrrogazione del "divieto di assistere ad avvenimenti sportivi" (cd. "D.A.SPO.");
  6. Divieto di accesso (c.d. "DASPO urbano", provvedimenti ex art.10 D.L. n.14/2017 convertito in L.n.48/2017);
  7. Avviso orale.

In esito al ricorso il Prefetto può:

  • dichiarare inammissibile il ricorso se riconosce che non poteva essere proposto
  • assegnare al ricorrente un termine per la regolarizzazione, ove ravvisi una irregolarità sanabile
  • dichiarare il ricorso improcedibile, ove il ricorrente non provveda alla regolarizzazione
  • respingere il ricorso, se riconosce infondato il ricorso
  • accogliere per motivi di legittimità o di merito ed annullare o riformare l'atto impugnato.

La decisione adottata viene notificata agli interessati.

Informazioni: chiarimenti e informazioni circa lo stato delle pratiche possono essere richiesti via mail all'indirizzo protocollo.prefmi@pec.interno.it , indicando nell'oggetto gli estremi del ricorso ed il nominativo del ricorrente.

 

Chi può fare ricorso

Chiunque abbia interesse ad annullare o riformare l'atto del Questore.

Modalità di presentazione del ricorso

Il ricorso, munito di marca da bollo da € 16,00, deve essere presentato  entro il termine di trenta giorni dalla data della notifica o della comunicazione in via amministrativa del provvedimento del Questore e da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza, secondo una della seguenti modalità:

  • tramite P.E.C., all'indirizzo protocollo.prefmi@pec.interno.it . Al ricorso deve essere apposta la firma digitale, allegando la certificazione dell'avvenuto versamento dell'imposta di bollo in modo virtuale. In alternativa, ai fini della prova del pagamento dell'imposta, la marca da bollo potrà essere apposta sul ricorso - da conservarsi in originale presso la propria sede o ufficio - provvedendo all'annullo della stessa. Il documento, unitamente a tutti gli allegati, dovrà quindi essere inviato telematicamente, con l'indicazione del numero identificativo della marca da bollo utilizzata;
  • di persona, presso la Prefettura - U.T.G. - Ufficio Protocollo - che rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione;
  • tramite raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, ai fini del computo della scadenza dei termini di presentazione, fa fede la data di spedizione.

Documentazione richiesta

  1. ricorso con marca da bollo da € 16,00
    In caso di trasmissione del ricorso via P.E.C. : certificazione dell'avvenuto versamento dell'imposta di bollo da € 16,00.
  2. eventuali atti o documenti a supporto dei motivi del ricorso.

Riferimenti normativi

  • T.U.LL.P.S.
  • D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199     

Area III: Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio
Incarico
Capo Ufficio di Staff
Dato non disponibile
Nome ufficio
Ricorsi per Violazioni al Codice della Strada
Ubicazione dell'ufficio
Via Conservatorio, 34 - Piano Terra
Fax
0277584883
Orari di ricevimento
  • Martedì dalle 09:00 alle 13:00

Ricorsi per violazioni al codice della strada

Quando viene commessa una violazione amministrativa di una norma del Codice della Strada , viene redatto un verbale di contestazione/accertamento da parte di un organo accertatore, ad esempio la Polizia Locale, o la Polizia Stradale, o l'Arma dei Carabinieri, o altro.

La persona fisica o giuridica che ha ricevuto la contestazione o la notificazione di tale verbale, se ritiene che l'accertamento della violazione sia infondato o rileva l'esistenza, nel procedimento sanzionatorio, di un vizio di legittimità che lede i suoi diritti, può proporre ricorso al Prefetto oppure (in alternativa) al Giudice di Pace osservando le modalità ed i termini previsti dagli articoli 203, 204, 204-bis e 205 del Codice della Strada. Per il ricorso al Prefetto non occorre pagare alcuna cauzione.

Il ricorso può essere presentato solo se la sanzione in misura ridotta non è stata pagata, altrimenti il ricorso è inammissibile . E' necessario indicare nel ricorso tutti gli esatti estremi del verbale che si vuole impugnare, ed anzi è opportuno allegare al ricorso una chiara fotocopia di tale verbale.

Il Prefetto di Milano può esaminare unicamente i ricorsi relativi a violazioni commesse nel territorio della provincia di Milano. In caso di  violazioni penali, ovvero reati, previsti dal Codice della Strada, ogni competenza è attribuita all'Autorità Giudiziaria.

Il ricorso si redige in carta libera, anche utilizzando un linguaggio semplice e conciso, purché nel testo venga esplicitamente manifestata la volontà di proporre ricorso al Prefetto, e spiegando con chiarezza la motivazione del ricorso, che va firmato in originale e va presentato od inviato allo stesso organo accertatore che ha redatto il verbale (Polizia Locale, o Polizia Stradale, o altro) tramite raccomandata con avviso di ricevimento. L'organo accertatore provvederà a trasmettere il ricorso all'Ufficio Territoriale del Governo.

E' anche possibile trasmettere il ricorso direttamente al Prefetto, ma in tal caso è previsto un allungamento del termine del procedimento di ulteriori 30 giorni rispetto il termine complessivo "ordinario" di 180 giorni.

Il ricorso può essere trasmesso direttamente al Prefetto in una delle due seguenti modalità:

  1. tramite raccomandata con avviso di ricevimento (art.203 C.d.S.) all'indirizzo della Prefettura di Milano - Corso Monforte 31 - 20122 MILANO, allegando quanto segue:
    • ricorso in originale, sottoscritto con firma autografa dal ricorrente
    • copia dell'eventuale documentazione a sostegno delle proprie argomentazioni
    • copia di un documento di identità del ricorrente
  2. via P.E.C. allegando quanto segue:
    • copia del ricorso firmato dal ricorrente
    • copia dell'eventuale documentazione a sostegno delle proprie argomentazioni
    • copia di un documento di identità del ricorrente (non necessario nel caso che la P.E.C. sia munita di firma digitale)

La P.E.C. deve essere inoltrata al seguente indirizzo scrivendo nell'Oggetto la dicitura "RICORSO CDS":  protocollo.prefmi@pec.interno.it  

E' importante conservare la ricevuta della raccomandata con cui è stato inviato il ricorso. Il Prefetto può decidere il ricorso entro un termine complessivo di 180 giorni dalla spedizione (o presentazione) del ricorso all'organo accertatore, oppure 210 giorni se il ricorso venne spedito dal ricorrente direttamente all'Ufficio Territoriale del Governo. Dopo tale termine, il ricorso ammissibile che non sia stato rigettato si intende accolto, perciò non dovrà essere pagata alcuna sanzione pecuniaria, e non verranno detratti punti dalla patente. Se invece, entro il termine anzidetto, il ricorso viene rigettato, l'organo accertatore provvederà a notificare il decreto di rigetto e di ingiunzione di pagamento agli interessati, entro 150 giorni dalla data di emissione di tale decreto.

Inoltre, per quanto riguarda i termini entro cui il Prefetto può decidere il ricorso, qualora il ricorrente chieda di venir personalmente sentito dal Prefetto, i termini restano sospesi per tutto il tempo da quando il ricorrente riceve la convocazione, fino al giorno fissato per lo svolgimento dell'audizione (anche in caso di mancata presentazione dell'interessato convocato). Se il ricorso viene rigettato, viene ingiunto al ricorrente anche il pagamento della spesa sostenuta per la convocazione dell'audizione.

Il ricorso deve essere sottoscritto personalmente con firma autografa dal soggetto destinatario di contestazione immediata, o notificazione, del verbale di contestazione. Non è ammissibile un ricorso firmato unicamente da un soggetto estraneo al procedimento sanzionatorio, neppure se si tratta di un familiare.

Se il Prefetto dichiara, per vari eventuali motivi, l'inammissibilità/irricevibilità del ricorso, oppure, ad esempio, dichiara la nullità di un ricorso privo di firma autografa del ricorrente, tale ricorso non produce alcun effetto giuridico, come se non fosse mai stato presentato . Se non era stata pagata (entro il termine di legge) la sanzione in misura ridotta, verrà applicata la procedura prevista dalla legge per un importo pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale.

Il ricorso può essere presentato solo da chi abbia già ricevuto la formale notificazione o contestazione del verbale da parte dell'organo accertatore, ed entro il 60° giorno successivo a tale notificazione/contestazione. Se non ha avuto luogo né alcuna notificazione né alcuna contestazione immediata della violazione, il procedimento sanzionatorio non può comunque avere ulteriore corso, e pertanto nessun soggetto ha interesse giuridico al ricorso. Non è pertanto possibile, ad esempio, proporre un ricorso avverso un mero "avviso" trovato sul parabrezza di un veicolo in sosta.

Per le violazioni per le quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta, il Prefetto emette un'ingiunzione di pagamento, anche se non è stato proposto alcun ricorso. Tuttavia, se sono passati oltre cinque anni dall'accertamento della violazione, il procedimento viene archiviato per prescrizione.

Il personale dell'Ufficio Territoriale del Governo non può fornire anticipazioni o formulare previsioni sull'esito dei ricorsi. In ogni caso, è utile consultare la parte del Codice della Strada concernente il caso specifico e la violazione che è stata contestata.

Nel caso che il Prefetto respinga un ricorso, l'importo di cui viene ingiunto il pagamento non può (per legge) essere inferiore al doppio del minimo edittale per quella determinata violazione.

Se il Prefetto respinge un ricorso, l'interessato può ricorrere al Giudice di Pace, come viene spiegato in calce al provvedimento del Prefetto. Presso le segreterie degli Uffici Giudiziari possono essere richieste le informazioni relative ai ricorsi ai Giudici di Pace e/o ad altri organi giudiziari.

L'Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura) può concedere il pagamento rateale di una sanzione solo nel caso si tratti di una violazione accertata dopo il 12.08.10 dalla Polizia Stradale, dall'Arma dei Carabinieri, o da altro organo statale (pertanto non per violazioni accertate dalla Polizia Locale o da altri organi non statali). Inoltre la rateazione può venir chiesta solo se l'importo complessivo delle sanzioni indicate nello stesso verbale, od in un decreto ingiuntivo prefettizio, è superiore a 200 euro. Non può venir concessa la rateazione in caso di reddito familiare imponibile ai fini IRPEF, secondo l'ultima dichiarazione, superiore all'importo di 10.628,16 euro, elevato di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente con l'interessato. L'istanza di rateazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione, e vale come rinuncia al ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace. Qualora la rateazione venga concessa, vengono applicati gli interessi stabiliti dalla legge. Se si tratta di più verbali, occorre compilare distinte istanze di rateazione. L'interessato deve documentare la propria situazione reddituale familiare allegando all'istanza idonea documentazione e/o Dichiarazione I.S.E.E., ottenibile gratuitamente presso un C.A.F., Centro di Assistenza Fiscale, oppure può presentarsi allo sportello con un documento di identità per sottoscrivere una dichiarazione sotto la propria responsabilità.

L'eventuale accoglimento del ricorso viene comunicato all'interessato da parte dell'organo accertatore, che provvede anche a notificare l'eventuale rigetto del ricorso. Le norme attuali non prevedono alcuna forma di accesso agli atti per via telefonica, mentre la persona interessata (od una persona munita di idonea delega scritta) può esercitare l'accesso agli atti, negli orari di apertura al pubblico, previa identificazione del richiedente, il quale a tal fine deve esibire un documento di identità. Non è consentito né l'accesso agli atti, né la comunicazione di notizie inerenti ad uno specifico procedimento, a persone estranee a quel procedimento od a persone di cui non sia possibile accertare l'identità. Del resto, la legge sul procedimento amministrativo (n. 241/90, art. 28) proibisce al personale dell'Ufficio di comunicare alcuna notizia concernente un determinato procedimento al di fuori del legittimo esercizio del diritto di accesso.

Qualunque informazione attinente il punteggio della propria patente di guida può essere richiesta al Dipartimento dei Trasporti Terrestri (ex "Motorizzazione"). In particolare componendo il  numero telefonico a tariffa urbana 848782782 è possibile conoscere il punteggio residuo sulla propria patente di guida.

Ricorsi avverso i provvedimenti del sindaco quale ufficiale del governo

I cittadini possono presentare ricorso gerarchico al Prefetto avverso i seguenti atti, non definitivi, adottati dal Sindaco:

  1. diniego di iscrizione o di cancellazione  di un soggetto e/o di un nucleo familiare dall'anagrafe della popolazione  residente
  2. iscrizione d'ufficio all'anagrafe della popolazione residente o trasferimento della residenza
  3. rifiuto di rilasciare un certificato anagrafico o rilascio di un certificato contenente errori

 

Chi può fare ricorso

Il destinatario del provvedimento dell'Ufficiale d'Anagrafe e, comunque,  chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante.

 

Cosa fare

Il ricorso deve essere proposto  nel termine di trenta giorni dalla data della notifica  del provvedimento dell'Ufficiale d'Anagrafe alla Prefettura-U.T.G. della provincia  in cui ha sede il Comune che ha emesso l'atto.

Il ricorso può essere consegnato direttamente presso la Prefettura-U.T.G. che rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione ovvero inviato in Prefettura-U.T.G., mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, in tal caso, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Il Prefetto, compiuti i necessari accertamenti può:

  • sospendere gli effetti del provvedimento impugnato
  • respingere il ricorso, se riconosce infondato il ricorso
  • accogliere il ricorso ed annullare o riformare l'atto impugnato

Avverso il  decreto prefettizio in materia di iscrizione anagrafica è ammesso ricorso al Tribunale Ordinario, nei tempi e con le modalità indicate dal Codice di Procedura Civile.

 

Documentazione richiesta

  1. al ricorso dovrà essere apposta una marca da bollo da € 16,00
  2. eventuali atti o documenti atti a dimostrare l'effettiva residenza del ricorrente

 

Riferimenti normativi

  • Legge 24 dicembre 1954, n. 1228
  • D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
  • D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223
Ultimo aggiornamento
Martedì 1 Ottobre 2024, ore 11:16
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