La vittima o, in caso di morte, gli aventi diritto che, in conseguenza dei reati commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, vengano a trovarsi in stato di bisogno possono chiedere una provvisionale, da imputare alla liquidazione definitiva dell'indennizzo, quando è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche non irrevocabile, o emesso decreto penale di condanna, anche non esecutivo. È comunque escluso il soggetto che abbia commesso o concorso alla commissione del reato.
L'istanza è presentata al Prefetto della provincia di residenza o nella quale è stato commesso il reato e deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dei seguenti documenti:
- copia del provvedimento giurisdizionale;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), della legge n. 122/2016, nonché sulla qualità di avente diritto ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis, della medesima legge;
- certificato ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la situazione economica dell'istante e delle persone di cui all'articolo 433 del codice civile.
La provvisionale può essere assegnata in misura non superiore a un terzo dell'importo dell'indennizzo e ne viene disposta la ripetizione nei seguenti casi:
- qualora non sia presentata domanda di indennizzo nel termine di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 122/2016 ovvero questa sia respinta o dichiarata inammissibile;
- qualora, decorso il termine di due anni dalla concessione della provvisionale e con cadenza biennale per gli anni successivi, in assenza delle condizioni per la presentazione della domanda di indennizzo, non sia prodotta autocertificazione sulla non definitività della sentenza penale o della procedura esecutiva o sulla mancata percezione di somme in connessione al reato.
Il Prefetto invia la domanda e la relativa documentazione istruttoria al Comitato di solidarietà antimafia, unitamente ad un parere circa la sussistenza dei requisiti per l'accesso al Fondo ed alla informativa circa l'eventuale avvenuta concessione all'istante, per lo stesso danno, di un altro indennizzo o risarcimento sentenza (art. 9 D.P.R. 19 febbraio 2014,. n. 60).
Il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, ricevuta la domanda delibera sulla richiesta di risarcimento entro 60 giorni dalla data di presentazione o di ricevimento della domanda da parte della prefettura competente (art. 12 D.P.R. 19 febbraio 2014,. n. 60).
Si rappresenta che con Decreto Legge 29.09.2023, n. 132, convertito in legge 27.11.2023, n. 170 sono stati riaperti i termini per la presentazione delle istanze per le vittime di un reato intenzionale violento, commesso dal 30 giugno 2005 al 22 luglio 2016, fino al 31 dicembre 2025, purché i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, della legge n. 122 del 2016 siano pienamente integrati alla data del 31 ottobre 2025.
Il nuovo sito regionale www.nonseidasola.regione.lombardia.it dedicato ai Centri antiviolenza e ai loro servizi di accoglienza, ascolto e servizi specialistici cui possono rivolgersi le donne su tutto il territorio lombardo.