Sono considerate vittime del dovere:  

  • gli appartenenti alle Forze dell'Ordine, alle Forze Armate e alla Magistratura (Art. 3 della L. 466/1980), i quali siano deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico (art. 1, comma 1,  L. 629/1973) o in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso (art. 3, comma 2, L. 629/1973);
  • gli altri dipendenti pubblici che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
  1. nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
  2. nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
  3. nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
  4. in operazioni di soccorso;
  5. in attività di tutela della pubblica incolumità;
  6. a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità (art. 1, comma 563, L. 266/2005);
  • coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative (art. 1, comma 564, L. 266/2005). 

In proposito, il D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 ha stabilito che per missioni di qualunque natura, quali che ne siano gli scopi, si intendono le missioni autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente (art. 1, comma 1, lett. b). Il predetto D.P.R. ha altresì specificato che per particolari condizioni ambientali o operative si intendono le condizioni comunque implicanti l'esistenza o anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto (art.1, comma 1, lett. b).

Amministrazioni competenti

Ai sensi dell’art. art.  2, D.P.R.  28 luglio 1999, n. 510, all'attribuzione delle speciali elargizioni e dell'assegno vitalizio previsti dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, e 23 novembre 1998, n. 407, in favore dei superstiti di dipendenti pubblici vittime del dovere o in favore degli stessi dipendenti pubblici che abbiano riportato le invalidità indicate dalle citate leggi nell'adempimento del dovere, provvedono le seguenti amministrazioni:

SOGGETTI ENTE COMPETENTE A RICEVERE L’ISTANZA

Appartenenti a: 

  • Polizia di Stato
  • Arma dei carabinieri
  • Corpo della guardia di finanza
  • Corpo forestale dello Stato
  • Corpo di polizia penitenziaria
  • Polizie municipali 

Persone che, legalmente richieste, abbiano prestato assistenza ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali e agenti di pubblica sicurezza

Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza
Appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile
Cittadini italiani che non rientrano in alcuna delle categorie per le quali è determinata l'amministrazione competente, nonché stranieri e apolidi, ovvero loro superstiti Ministero dell'interno - Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione

Magistrati ordinari

Giudici di pace

Giudici onorari di tribunale

Giudici popolari

Personale civile dell'amministrazione penitenziaria non appartenente al Corpo di polizia penitenziaria

Ministero della giustizia
Appartenenti alle Forze armate dello Stato Ministero della difesa

Per i benefici correlati al trattamento pensionistico, per le esenzioni fiscali e per i benefici di guerra, provvedono per i dipendenti pubblici le amministrazioni di appartenenza. 

 

Per i restanti benefici provvedono le Amministrazioni competenti.

 

Chi può presentare la domanda  

La domanda per il riconoscimento dello status di vittime del dovere e dei conseguenti benefici previsti dalla normativa vigente può essere presentata:

  • dalla vittima;
  • dai familiari superstiti (coniuge e figli, genitori, fratelli e sorelle se conviventi a carico ai sensi dell'art. 6 L. 466/1980);
  • dai conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento (art. 4 L. 302/1990);
  • dai conviventi more uxorio (art. 4 L. 302/1990);
  • in mancanza di tali soggetti, in qualità di unici superstiti, dagli orfani, dai fratelli o sorelle o infine dagli ascendenti in linea retta, anche se non conviventi e non a carico (art. 82, comma 4, 388/2008). 

 

Modalità di presentazione della domanda  

A fronte del processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, avviato anche dalla Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, al fine di snellire la procedura per la presentazione delle prime istanze di riconoscimento di vittima del dovere, è stata realizzata una piattaforma informatica dedicata alla ricezione e trattazione delle richieste di competenza del Dipartimento di Pubblica Sicurezza.

Dal 1° marzo 2024 la domanda deve pertanto essere presentata esclusivamente in modalità telematica accedendo al citato portale raggiungibile all’indirizzo http://vittimedeldoveredipartimentops.interno.gov.it

L’accesso al portale è consentito unicamente tramite identità digitale (SPID) o tramite carta di identità elettronica (CIE) al diretto interessato o ai familiari superstiti che dovranno allegare, insieme all’istanza, tutta la documentazione necessaria ai fini del giudizio (Ordine di Servizio, relazioni di servizio, ordinanza del Questore, atti di Polizia Giudiziaria, documentazione sanitaria, riconoscimento della patologia come riconducibile ai fatti di servizio), potendo anche visualizzarne gli stati di avanzamento o acquisire copia degli atti.

Una volta che la domanda verrà caricata a sistema, il Servizio assistenza e attività sociali la trasmetterà - unitamente alla necessaria allegata documentazione - alla competente Prefettura che, dopo aver acquisito i rapporti previsti dalla normativa vigente (art. 6 del D.P.R. n. 510/1999; L. 266/2005; D.P.R. 243/2006) e richiesto la visita medico-legale alla Commissione Medico Ospedaliera competente per territorio, esprimerà il relativo parere.

Per tutti i procedimenti avviati in data antecedente all’entrata in vigore della piattaforma valgono, invece, le modalità fino adesso applicate (trasmissione della domanda al Prefetto del luogo in cui si è verificato l'evento o della provincia di residenza dei beneficiari per il successivo esame ex art. 3, comma 3, lett. a) D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510). 

Il Prefetto è tenuto ad esprimere il proprio parere in ordine alla natura delle azioni lesive, al nesso di causalità tra queste e le lesioni prodotte, o l'eventuale decesso, e agli altri presupposti stabiliti per il conferimento dei benefici, ivi compresa la matrice criminosa dell'evento (art. 6, comma 3, D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510). 

Tale parere verrà trasmesso al Ministero dell'Interno, il quale potrà disporre un supplemento di istruttoria o adottare il provvedimento conclusivo del procedimento di cui trattasi (art. 6, comma 4, D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510). 

Per i dipendenti pubblici vittime del dovere si può procedere anche d'ufficio.

 

Ulteriori misure regionali di sostegno a favore delle vittime del dovere residenti o in servizio in Regione Lombardia all'epoca dell'evento

Si informa che Regione Lombardia, con la legge regionale 3 maggio 2004, n. 10 “Istituzione del Giorno della Memoria per i servitori della Repubblica caduti nell'adempimento del dovere e delle vittime della strada, nonché misure di sostegno a favore delle vittime del dovere", come, da ultimo, modificata dalla legge regionale 8 agosto 2024, n. 14 “Assestamento al bilancio 2024 – 2026 con modifiche di leggi regionali”, ha previsto misure di sostegno a favore delle vittime del dovere e loro familiari nonché l’esenzione degli obblighi tributari regionali.

Le misure di sostegno sono concesse a condizione che la vittima del dovere risulti residente o prestante servizio in Regione Lombardia all'epoca dell'evento che ha comportato il riconoscimento di vittima del dovere e si applicano per eventi verificatisi a decorrere dal 2018.

Il contributo massimo è di 20.000 euro ed è erogato per spese conseguenti e connesse all’evento che ha comportato il riconoscimento di vittima del dovere e sostenute entro un anno dall'evento medesimo.

La domanda deve essere presentata entro un anno dal riconoscimento di vittima del dovere. Ulteriori informazioni sono reperibili al seguente link:

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioProcedimento/servizi-e-informazioni/cittadini/Sicurezza-e-protezione-civile/Polizia-locale/contributi-vittime-dovere/contributi-vittime-dovere

L’esenzione dagli obblighi tributari è riconosciuta per l’anno d’imposta in corso alla data di adozione del provvedimento di riconoscimento di vittima del dovere. 

La domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre del terzo anno di imposta successivo all’anno di adozione del provvedimento di riconoscimento di vittima del dovere. Ulteriori informazioni sono reperibili al seguente link:

www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/tributi-e-canoni

Sezione
Area I: Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale
Dirigenti
  • LAURA GALBUSERA: Dirigente in Posizione di Staff
Nome ufficio
Vittime del dovere
Telefoni
Ubicazione
Corso Monforte, 31 - Primo Piano

Ultimo aggiornamento
Martedì 11 Marzo 2025, ore 18:46