Emissione assegni a vuoto

Assegni

L'emissione di assegni a vuoto costituisce illecito amministrativo punito con sanzioni pecuniarie e accessorie

L'emissione di assegni senza autorizzazione e senza provvista (a vuoto) sono illeciti amministrativi che vengono puniti con sanzioni pecuniarie e accessorie.

Il Prefetto del luogo di pagamento dell'assegno, alla ricezione del rapporto o dell'informativa  da parte del notaio, del segretario comunale o della banca che ha sollevato protesto, provvede alla notifica degli estremi della violazione al soggetto che ha emesso l'assegno, il quale ha 30 giorni di tempo per inviare scritti difensivi corredati da idonea documentazione.

La Prefettura, valutate le deduzioni una volta presentati gli atti, può emettere l' ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria e disporre, in eventuale aggiunta, una  sanzione accessoria o l'archiviazione del procedimento.

Chi può fare il ricorso

 

L' intestatario dell'ordinanza-ingiunzione che si trovi in condizioni economiche disagiate , può presentare al Prefetto una richiesta di rateizzazione mensile (da tre a trenta a rate) della sanzione pecuniaria  (vedi il modello B richiesta pagamento rateale della sanzione pecuniaria) .

L' intestatario dell'ordinanza-ingiunzione, entro 30 giorni dalla notifica,  può proporre il ricorso al Giudice di Pace competente per territorio ( vedi il modello fac-simile del ricorso ).

La disciplina sanzionatoria relativa agli assegni bancari e postali emessi senza autorizzazione è riferita alle seguenti violazioni:

Sanzioni Amministrative Pecuniarie
 

1. Chiunque emette un assegno bancario o postale senza autorizzazione della banca (trattario) ( art.1 , comma 1 D.lvo 30.12.1999 n.507) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1032 a 6.197 euro;

 

Per un assegno superiore a 10.000 euro , o nel caso di ripetizione della violazione, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria (multa) da 2.065 a 12.394 euro;

 

2. Chiunque emette un assegno bancario o postale che, presentato in tempo utile, non possa essere pagato per mancanza di liquidità ( art.2 , comma 1 D.lvo 30.12.1999 n.507) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 516 a 3.098 euro;

 

Per un assegno superiore a 10.000 euro, o nel caso di ripetizione della violazione, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria (multa) da 1.032 a 6.197 euro;

 

Sanzioni Amministrative Accessorie

La violazione dell' articolo 1 (D.lvo 30.12.1999 n.507) comporta sempre il divieto di emettere assegni bancari e postali.

Per l'articolo 2 (D.lvo 30.12.1999 n.507) il divieto si applica, quando l'importo dell'assegno, o di più assegni in tempi ravvicinati, è superiore a 2.582 euro.

Per assegni superiori a 51.645 euro è previsto:

l'interdizione per esercizio di una attività professionale o imprenditoriale;
 

l'interdizione per esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 

l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione .

 

La inosservanza delle sanzioni amministrative accessorie è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni.


Cosa fare

Le sanzioni amministrative relative all'art.2 (D.lvo 30.12.1999 n.507) non si applicano se l'interessato, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'assegno, effettua il pagamento completo di interessi , della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente.

 

L'avvenuto pagamento dell'assegno, sempre se avvenuto entro 60 giorni dalla data di scadenza del temine di presentazione dell'assegno,  potrà essere dimostrato alla Prefettura nei modi seguenti:

  • esibizione di una quietanza liberatoria (dichiarazione) del beneficiario dell'assegno con firma autenticata;
  • esibizione dell' attestazione della banca dell'avvenuto versamento dell'importo dovuto se il pagamento è avvenuto per mezzo di deposito vincolato.

L'interessato sarà informato della decisione del Prefetto con ordinanza motivata.

 

Il Dirigente  dell'Area III: Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio

 

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Ultimo aggiornamento
Mercoledì 18 Settembre 2024, ore 12:59