Gare sportive su aree pubbliche
Il Prefetto dispone la sospensione temporanea della circolazione in occasione di gare sportive
Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche salvo autorizzazione (art. 9 del Codice della Strada).
Per lo svolgimento di competizioni ciclistiche, il Codice della Strada (art. 9) prevede due diverse tipologie di provvedimenti:
1. AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA GARA SPORTIVA SU STRADA
è rilasciata:
- dalla Provincia quando il percorso interessa due o più comuni ;
- dal Comune quando il percorso interessa un singolo comune .
2. ORDINANZA DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE
è emessa, ai sensi dell'art. 9, comma 7 bis, del C.d.S.:
- dal Prefetto nei tratti fuori del centro abitato, ovverosia se la competizione si svolge in più comuni o, se interessa un solo comune anche al di fuori del centro abitato ;
- dal Sindaco quando il percorso si articola all'interno del centro abitato.
Analogamente alle competizioni ciclistiche, il Prefetto dispone la sospensione temporanea della circolazione anche per le altre competizioni sportive su strade ed aree pubbliche (automobilistiche , podistiche, di pattinaggio a rotelle ecc.) nei casi suindicati.
Cosa fare
- Il responsabile dell'organizzazione inoltra, con un'unica domanda (v. modello allegato più avanti) indirizzata alla Provincia e al Prefetto (oltre agli altri soggetti interessati), la richiesta di autorizzazione e di sospensione temporanea della circolazione;
- quando la gara coinvolge un singolo comune, all'interno del centro abitato , Il responsabile dell'organizzazione deve inoltrare sia la richiesta di autorizzazione che di sospensione della circolazione al Comune interessato (Ufficio Mobilità e Traffico e Polizia Municipale) ;
- quando la gara coinvolge un singolo comune anche o solo all'esterno del centro abitato , il responsabile dell'organizzazione dovrà inoltrare la richiesta di autorizzazione e di sospensione della circolazione al Sindaco e al Prefetto .
Alla domanda devono essere allegati:
- piano di sicurezza
- piano sanitario (protocollo Covid)
- planimetria percorso di gara con la precisazione delle vie interessate
- tabella di marcia
- copia programma approvato dalla F.C.I. o dall'ente di promozione sportiva
- copia polizza assicurativa
- certificazione di assistenza sanitaria con ambulanza (se non contenuta nel piano sanitario)
Tempi
La domanda deve essere inoltrata alla Prefettura almeno 30 giorni prima della gara .
ATTENZIONE: a causa della situazione di emergenza dovuta all'epidemia da Covid 19, devono essere rispettate le relative norme emergenziali governative, regionali nonché quelle federali, in vigore al momento della gara.
Nella domanda, inoltre, dovrà essere dichiarato che la gara è inserita nel relativo calendario federale.
Alla domanda dovranno essere allegati anche il piano di sicurezza e il protocollo federale Covid , nonché il piano sanitario e gli altri documenti necessari alla Provincia per il rilascio dell'autorizzazione).
Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore (art.9 ter del Codice della Strada)
Per tutti casi di competizioni su strada al di fuori da quelli previsti dall'art. 9-bis del C.d.S. è vietato gareggiare in velocità con veicoli a motore .
- Chiunque gareggia in velocità con veicoli a motore è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a 20.000 (art. 9 ter, comma 1 del C.d.S.).
- Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dieci anni ; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da due a cinque anni (art. 9 ter, comma 2 del C.d.S.).
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All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone.
Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato e che questa non li abbia affidati a questo scopo (art. 9 ter, comma 3 del C.d.S.).
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Modulistica e circolari
Normativa di riferimento:
Nuovo Codice della Strada
Circolare del Ministero dell'Interno del 27.11.2019 n. 300/A/10164/19/116/1/1 (Disciplina delle competizioni ciclistiche su strada - Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche, approvato con provvedimento del 27/11/2002 e successive modificazioni e integrazione. Disposizioni per il rilascio dei titoli abilitativi e modalità di effettuazione delle scorte).
Siti utili: