Le ricompense al merito civile possono essere concesse in vita o alla memoria per premiare le persone, gli Enti e i Corpi che si siano prodigati, con eccezionale senso di abnegazione, nell'alleviare le altrui sofferenze o, comunque, nel soccorrere chi si trovi in stato di bisogno.

La ricompensa al valor civile consiste i una Medaglia d'oro, d'argento o di bronzo e un " Attestato di pubblica benemerenza ".

Il grado della ricompensa è determinato in relazione alle circostanze di tempo e di luogo, nelle quali l'azione è stata compiuta, ed agli effetti conseguiti.

Le azioni , per le quali può essere concessa la ricompensa al merito civile, devono risultare da apposita delibera di giunta del comune dove sono avvenuti unita ad attestazioni di eventuali testimoni oculari nonché da un dettagliato rapporto circa i pregi dell'azione svolta. 

La delibera di giunta non è necessaria se si tratta di Enti o Corpi o appartenenti a Forze Armate dello Stato.

Le medaglie al merito civile sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero dell'interno, sentita la Commissione competente per la concessione delle ricompense al valor civile di cui all'articolo 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13.

L' attestato di pubblica benemerenza è concesso dal Ministro per l'interno , sempre sentito il parere della Commissione di cui al precedente comma.

Per la concessione di dette ricompense agli appartenenti alle Forze armate o ai Corpi militarizzati occorre l'assenso dell'autorità da cui gli interessati dipendono.

In casi straordinari la ricompensa può essere conferita dal Presidente della Repubblica di propria iniziativa, senza l'osservanza della procedura stabilita nell'articolo precedente.

La medaglia con il relativo brevetto firmato dal Ministro per l'interno viene di norma consegnata in occasione di solenni ricorrenze dal Sindaco del comune di residenza o, se si tratta di appartenenti ad Enti o Corpi, dalla competente autorità.

Dell'avvenuto conferimento della ricompensa è data notizia nella Gazzetta Ufficiale.

Chi può essere insignito

Possono presentare l'istanza per il conferimento della Ricompensa al Merito Civile le persone, gli Enti ed i Corpi che si siano prodigati, con eccezionale senso di abnegazione, nell'alleviare le altrui sofferenze o, comunque, nel soccorrere chi si trovi in stato di bisogno.

La ricompensa  al merito civile può essere concessa alla memoria, nel qual caso viene attribuita di proprietà al coniuge  superstite nei confronti del quale non sia stata pronunciata, per sua colpa, sentenza di separazione e purchè conservi lo stato vedovile.  

In mancanza del coniuge, l'insegna ed il brevetto sono attribuiti al maggiore dei figli; in mancanza dei figli, al padre; in mancanza dei figli e del padre, alla madre; in mancanza di tutti i predetti congiunti, al maggiore dei fratelli o, se manchino anche i fratelli, alla maggiore delle sorelle.

In tutti gli altri casi, l'insegna ed il brevetto del deceduto sono attribuiti al Comune di nascita ovvero al Corpo cui egli eventualmente apparteneva al momento in cui compi l'atto coraggioso.
Per ottenere l'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle ricompense al valor civile concesse alla memoria e, avendole conseguite, per fregiarsene, è necessario essere di buona condotta morale e civile.

In caso di morte della persona alla quale furono attribuite in proprietà le insegne ed i brevetti delle ricompense concesse alla memoria, i passaggi di proprietà delle insegne e dei brevetti medesimi sono regolati dalle comuni disposizioni di legge sulle successioni.
Tali disposizioni si applicano anche nel caso di morte del decorato che sia già in possesso dell'insegna e del brevetto.

Cosa fare

Le proposte di conferimento o le istanze avanzate devono essere inviate al Ministero dell'Interno , tramite la Prefettura - U.T.G. competente per territorio - cui è demandata anche la relativa istruttoria. 

Per i fatti avvenuti fuori dal territorio dello Stato l'istruttoria è svolta dalle competenti Autorità consolari.

Documentazione da produrre
  1. Deliberazione della Giunta del Comune in cui sono avvenuti i fatti. La deliberazione non è necessaria ove trattasi di enti, corpi o appartenenti a Forze Armate dello Stato;
  2. Attestazioni di eventuali testimoni oculari;
  3. Dettagliata relazione circa  pregi dell'azione svolta.

Qualora, per le circostanze di tempo e di luogo nelle quali le azioni sono state compiute o per la qualità delle persone che eventualmente vi hanno presenziato, i fatti possano ritenersi sufficientemente accertati, si può procedere anche in assenza della documentazione su proposta della competente commissione.

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 18 Settembre 2024, ore 14:57