Le Onorificenze attestano pubblicamente le benemerenze acquisite per meriti personali. La Prefettura cura l'istruttoria per il conferimento delle seguenti onorificenze e ricompense:
1. ordine cavalleresco "al merito della Repubblica italiana";
2. ordine cavalleresco "al merito del lavoro";
3. ricompense al valor civile;
4. ricompense al merito civile;
5. onorificenza di vittima del terrorismo.
Le onorificenze sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dell'Interno per le sole ricompense al valor civile e al merito civile.
I decreti del Capo dello Stato concessori delle onorificenze di cavaliere al merito della Repubblica e al merito del lavoro vengono inviati al Cancelliere dell'Ordine per la registrazione nell'albo dell'Ordine.
Gli insigniti delle onorificenze di cui ai punti 1 e 2 possono far uso del titolo e della decorazione soltanto dopo la registrazione del decreto di concessione. La concessione delle onorificenze ha luogo ordinariamente il 2 giugno (proclamazione della Repubblica Italiana) nel corso di una cerimonia solenne che, generalmente, si svolge in prefettura. Le onorificenze possono essere revocate per indegnità o per interdizione o sospensione dai pubblici uffici nel caso delle ricompense al valore e merito civile.

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 18 Settembre 2024, ore 14:53